Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12503 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1706/2010 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FLAVIO BATTISTI, DEMARIA CLAUDIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BENE VAGIENNA (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FOLCO PORTINARI 50, presso lo studio dell’avvocato LORENZELLI Sabina,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIALE SERGIO,

SCIOLLA ALESSANDRO, giusta Delib. G.C. 20 gennaio 2010, n. 2 e giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1340/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

2/10/09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con l’impugnata sentenza in data 13 ottobre 2009, la Corte d’appello di Torino ha respinto la domanda proposta dalla signora M. S. contro il Comune di Bene Vagienna, per la determinazione dell’indennità di reiterazione del vincolo di destinazione a servizi su un immobile di sua proprietà, costituito da un terreno edificato con casa su due piani fuori terra, piano interrato, sottotetto ed area pertinenziale. Per tale indennità il comune espropriante aveva depositato presso la Cassa depositi e prestiti la somma di Euro 12.250,00, giudicata insufficiente dall’attrice. La corte, assunta una consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che, trattandosi di vecchio fabbricato risalente al più tardi ai primi anni del 1900, da tempo disabitato nè in alcun modo utilizzato, in gravi condizioni di manutenzione ordinaria e in stato di abbandono, attualmente improduttivo di reddito, l’indennità offerta dal comune, basata sul saggio legale d’interesse per cinque anni sul valore venale del bene individuato in Euro 98.000,00 (prezzo pagato dall’attrice per l’acquisto nel 2001: Euro 24.150,00), fosse sufficiente, e che non vi fosse prova di alcun pregiudizio indennizzabile provocato dalla protrazione del vincolo, per l’intera durata del quale l’immobile era stato inutilizzabile per ragioni indipendenti.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 12 novembre 2009, l’attrice ricorre con atto notificato il giorno 8 gennaio 2010, per un motivo.

Il comune resiste con controricorso notificato il 17 febbraio 2010.

Con il ricorso, denunciando vivi di motivazione, si lamenta l’omessa valutazione del valore dell’immobile indicato nella relazione della consulenza, e della riduzione del valore di mercato calcolata dallo stesso consulente.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

La corte torinese ha ritenuto infondata la pretesa della ricorrente, circa l’indennità per la reiterazione del vincolo di destinazione a servizi di un immobile di sua proprietà, motivando la sua decisione con il fatto che si trattava di un immobile inutilizzato e inutilizzabile per ragioni indipendenti dall’esistenza del vincolo, e che non v’era prova dei pregiudizi indennizzabili, indicati in sentenza nel mancato uso normale del bene, nella riduzione della sua utilizzazione, o nella diminuzione del prezzo – locativo o di scambio – di mercato rispetto al momento precedente all’imposizione del vincolo. Il vizio di motivazione denunciato, vertente sul valore dell’immobile e sul modo di calcolare la sua riduzione, indicati dal consulente d’ufficio, non tocca la ratio decidendi della sentenza impugnata, e la stessa ricorrente non indica le ragioni per le quali il punto indicato sarebbe stato decisivo nella decisione. Ne consegue che il vizio denunciato non è riconducibile a uno dei vizi indicati nell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si propone pertanto che il ricorso sia essere dichiarato inammissibile in Camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono a carico della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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