Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12502 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1283/2010 proposto da:

COMUNE DI LECCE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ASTUTO Laura, giusta Delib. G.C. 30 dicembre 2009 e

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO VENTICINQUE 6, presso lo studio dell’avvocato POLIMENO LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTI Fabio, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

23/04/09, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 14 settembre 2009, pronunciandosi sulla domanda proposta da D.G.F., ha condannato il Comune di Lecce a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti Euro 189.087,38 a titolo di differenza d’indennità di espropriazione e Euro 6.643,50 a titolo di differenza d’indennità di occupazione, oltre agli accessori, in relazione all’espropriazione di terreni di proprietà dell’attore.

Per la cassazione della sentenza il Comune di Lecce ricorre con atto notificato il 31 dicembre 2009, per un unico motivo.

L’intimato ha depositato controricorso notificato in data 8 febbraio 2010.

Con il ricorso si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe quantificato il valore dell’area in forza di una lettura della relazione del consulente tecnico d’ufficio assolutamente contraddittoria, illogica ed errata, laddove sostiene che nella relazione sarebbe utilizzato un atto pubblico di vendita 12 febbraio 2001 nel quale i prezzi di cessione oscillano tra L. 259.910/mq e L. 2 91.296/mq. Dei due atti pubblici rogati nella stessa data citati dal consulente sarebbe rilevante quello per il quale il prezzo di cessione era di L. 74.547/mq.

Sebbene posto sotto la rubrica dei vizi di motivazione (cumulativamente e contraddittoriamente indicati), il mezzo si traduce nella censura di fraintendimento della relazione del consulente tecnico, come tale non riducibile ad uno dei casi contemplati nell’art. 360 c.p.c., n. 5, e integrante una questione – se non di natura revocatoria, e in quanto tale inammissibile nel giudizio di cassazione – di apprezzamento delle risultanze processuali, vale a dire una questione di merito, come tale estranea al presente giudizio di legittimità.

Se il collegio condividerà queste considerazioni, il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile in camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. La memoria, mirante a trasformare una censura per vizio di motivazione in una censura per violazione di legge, prospetta solo una diversa ragione d’inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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