Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12501 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12243-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti principali –

contro

T.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1,

presso lo studio dell’avvocato ROMOLO DONZELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CINELLI e CARLO ALBERTO

NICOLINI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S.;

– ricorrenti principali –

resistenti al ricorso incidentale con mandato – avverso la sentenza

n. 335/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

08/05/2013, R.G.N. 509/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 8 maggio 2013, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato (così si legge in dispositivo) il gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva accolto l’opposizione proposta dal contribuente avverso cartelle di pagamento per omissione contributiva, in riferimento a crediti INAIL e INPS;

2. la Corte territoriale, in motivazione, ha ritenuto fondato il gravame svolto dall’INPS in riferimento ad alcuni dipendenti della s.r.l. T.R.;

3. la pretesa contributiva è stata descritta, dalla Corte territoriale, come riferita a contributi per lavoratori nell’edilizia, nel rispetto dell’orario contrattuale, per assenze conseguenti ad autonoma e unilaterale volontà dei dipendenti ed è stata ritenuta fondata per non essere state provate singole e specifiche modifiche concordate dell’attività, nè provata o prospettata una sospensione dell’attività lavorativa giuridicamente valida, men che meno una sospensione opponibile all’ente previdenziale e preventivamente comunicata;

4. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la s.r.l. T.R. con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, avverso il quale l’INPS ha rilasciato solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

5. l’INAIL è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con il motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 132,429,437 e 442 c.p.c., l’ente previdenziale deduce la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione (di accoglimento del gravame) e dispositivo (di rigetto);

7. il ricorso è ammissibile alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 2912 del 2019), secondo cui il difetto delle conclusioni non rende il ricorso inammissibile, e a tale principio va data continuità anche nel caso di conclusioni – nel ricorso all’esame per l'”accoglimento della domanda formulata e la conseguente riforma della sentenza impugnata per quanto di ragione” – non coerenti con l’illustrazione del motivo, incentrato sulla chiara ed univoca censura dell’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, espressa mediante il rinvio a precedente di legittimità;

8. come già affermato da Cass. n. 2912 del 2019 cit., il codice di rito prevede (art. 366 c.p.c., comma 1) che siano indicati, a pena di inammissibilità: “4) i motivi per i quali si chiede la cassazione (…)”, sicchè l’esplicita enunciazione delle conclusioni, ossia la richiesta della cassazione della sentenza, per essere naturale e necessaria conseguenza, sul piano logico-giuridico, dell’attività assertiva espressa dai motivi del ricorso, non assurge a requisito essenziale di forma-contenuto del ricorso per cassazione, quale sua parte strutturale indefettibile, per essere la volontà della parte che impugna, di ottenere la cassazione della sentenza, desumibile, con certezza, dall’intero contenuto del ricorso medesimo;

9. tale soluzione ermeneutica è conforme al costante indirizzo di questa Corte di legittimità che ha più volte precisato che il processo ha lo scopo di tendere ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (v., fra le altre, Cass. n. 17698 del 2014 e successive conformi);

10. tanto premesso, la censura svolta con il ricorso principale è fondata per l’evidente difformità fra il dispositivo (di rigetto del gravame dell’INPS) e le proposizioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata (di accoglimento);

11. va pertanto dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

12. rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, imperniato su censure che potranno essere esaminate dal giudice del rinvio;

13. la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, alla quale è da attribuire la rinnovazione del gravame con l’adozione di un atto valido, ed è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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