Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12501 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5435-2005 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44,

presso l’avvocato CARONE FABIANI ACHILLE, rappresentato e difeso

dall’avvocato REFERZA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.V. (c.f. (OMISSIS)), R.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TIRRENO 24 6, presso

l’avvocato DI FELICE RENATO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MACE’ GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 763/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/10/2004;

preliminarmente l’Avvocato CARONE fa presente che pende altro ricorso

e che appare opportuna la trattazione congiunta e chiede rinvio a

nuovo ruolo;

l’Avvocato MACE’ sulla richiesta di rinvio non si oppone;

sulla questione preliminare il P.G. si rimette alla Corte;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARONE FABIANI ACHILLE (delega)

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato MACE’ che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.V. e R.G., con citazione del 1 luglio 1993, hanno chiesto al Tribunale di Teramo di condannare il Comune di (OMISSIS) al risarcimento del danno per la perdita del terreno di loro proprietà, occupato d’urgenza in forza di Delib.

Comunale 29 dicembre 1976, sulla base del suo valore venale e dei frutti non percepiti dall’inizio dell’occupazione sino alla sua irreversibile trasformazione. Accogliendo l’eccezione formulata dall’ente convenuto, il Tribunale adito, con sentenza 6 luglio 2001, ha dichiarato che il diritto azionato dagli attori si era prescritto per decorso del quinquennio dall’irreversibile trasformazione del fondo, realizzatasi fin dal (OMISSIS). La decisione è stata impugnata dagli attori innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila che, con sentenza n. 763 depositata il 13 ottobre 2004, ha invece dichiarato indimostrata l’eccezione di prescrizione ed ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno oggetto della pretesa attorea.

Il Comune di (OMISSIS) ha impugnato quest’ultima decisione col presente ricorso per cassazione affidato ad unico motivo e resistito dagli intimati con controricorso. Ha altresì depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ente ricorrente denuncia l’impugnata sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c., e correlato vizio d’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e comunque rilevabile d’ufficio. Trascritti il testo della sentenza impugnata ed alcuni passaggi dell’atto di citazione, ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’aver escluso che la data d’acquisizione del fondo al patrimonio comunale potesse desumersi dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. 316/1991, versata in atti dagli stessi attori a dimostrazione della fondatezza della loro pretesa che indicava la data dell’irreversibile trasformazione nel (OMISSIS), in cui era venuta a scadenza il periodo d’occupazione legittima. Assume inoltre che il giudice aquilano ha trascurato elementi di assoluto rilievo nella vicenda acquisitiva relativa al fondo controverso.

Il motivo è infondato.

Secondo consolidato orientamento (per tutte Cass. nn. 2824/2006, 14050/2008) il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall’occupazione appropriativa di un suolo, la cui dimostrazione grava sulla parte che la eccepisce, decorre dal momento in cui si perfeziona la vicenda ablatoria, dunque dalla scadenza dell’occupazione legittima, o, se anteriore, dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, o se l’opera viene realizzata nel corso di tale occupazione o di tale termine al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, se sia avvenuta dopo quelle scadenze. In ogni caso, nel caso in cui l’occupazione legittima sia anteriore alla data dell’entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, il dies a quo ai fini del computo in esame deve essere collocato a tale data, perchè solo a partire da tale momento la prescrizione è stata normativamente percepibile (Cass. n. 20543/2008).

La decisione in esame, seppur ometta qualsiasi riferimento a tale indirizzo esegetico, ha risolto correttamente il nodo controverso.

Fondata sul puntuale scrutinio di tutto il complessivo bagaglio documentale prodotto dall’ente comunale a sostegno dell’eccezione di prescrizione, correttamente esclude il rilievo probatorio del conto finale, del certificato di regolare esecuzione e degli stati d’avanzamento in quanto tali atti non contengono alcun riferimento al fondo controverso, e del verbale di stato di consistenza, anche se riferibile al suolo anzidetto, perchè indica solo la data dell’apprensione, che rappresenta parametro del tutto irrilevante.

Nessuno di questi documenti consente infatti d’attingere alcun elemento probante relativo ad uno dei tre indicati momenti decisivi ai fini del computo del decorso della prescrizione. Ancora correttamente sostiene l’irrilevanza della sentenza prodotta dagli attori, peraltro emessa nei confronti di soggetto diverso, perchè indicherebbe in via presuntiva l’epoca della realizzazione dell’opera pubblica, di cui l’odierno ricorrente neppur ora riferisce l’esatto momento. Ritiene infine l’unico dato in tesi decisivo, costituito dalla data dell’irreversibile trasformazione, che il primo giudice collocò nel (OMISSIS), frutto d’equivoco, e dunque indimostrato.

Tale sintesi ricostruttiva, desunta da apprezzamento nel merito dei fatti esaminati che, esposta con puntuale motivazione, non può essere sindacata in questa sede, rende conto dell’infondatezza della tesi difensiva del Comune ricorrente che, lamentando omesso riscontro della data di scadenza dell’occupazione legittima che indica nel (OMISSIS), computa il decorso della prescrizione da tale momento. Intanto infatti tale costruzione esegetica avrebbe fondamento in quanto l’irreversibile trasformazione del fondo fosse intervenuta nell’ambito di tale periodo (appunto tra il (OMISSIS), laddove nella specie: 1), come si è detto manca la prova della data, di tale irreversibile trasformazione; 2) l’unico elemento fornito dal Comune relativo alla data del (OMISSIS) riguarda un evento (stato di consistenza o altro) antecedente addirittura alla data di immissione nel possesso del fondo, che quindi semmai ne esclude la irreversibile trasformazione.

Il dies a quo del termine prescrizionale resta dunque individuato nella data del 3 novembre 1988 in cui è entrata in vigore la menzionata L. n. 458 del 1988 rispetto a cui, essendo stata la domanda proposta con citazione del 1 luglio 1993, la prescrizione non era maturata.

Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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