Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12501 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13331/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.G., G.V., GE.

V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2350/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Toscana SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 24/03/2014,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di S.M.G., G.V. e Ge.Va., in qualità di eredi di G.C. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, n. 2350/23/2014, depositata il 3/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del de cuius G. C., presentata il 10 dicembre 2010, di rimborso dell’IRPEF versata, nell’anno 2002, a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogatagli quale incentivazione straordinaria all’esodo, alla cessazione del rapporto di lavoro (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis (T.U.I.R.), dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto la tempestività e fondatezza dell’istanza di rimborso, precisando soltanto che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, all’esito della sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005 della Corte di Giustizia UE e che comunque il termine in oggetto decorre, nella specie, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto comunque tempestiva l’istanza di rimborso presentata dal contribuente, ritenendo che il termine (di 48 mesi) per l’esercizio del diritto al rimborso non decorre dal momento (nella specie, il 2002) in cui è stata versata l’imposta.

2. La censura è fondata.

La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

E’ stato inoltre chiarito che, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale, fissato per le imposte sui redditi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, neppure sono invocabili “i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.

Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, l’istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti tramite ritenuta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti, nella qualità.

In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, nella qualità; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di le ttimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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