Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12500 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8115-2014 proposto da:

V.L.A., domiciliato ope legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

ERNESTO MAZZEI, NICOLETTA POLITELLI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Vice Presidente legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE NAIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1249/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 7/10/2013 R.G.N. 2305/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza in data 1-17 ottobre 2013 n. 1249 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale della stesa sede, che aveva respinto la domanda proposta da V.L.A., già dirigente generale del dipartimento numero 10 della REGIONE CALABRIA, per il risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – derivatigli dalla illegittima cessazione anticipata del suddetto incarico, in forza della Delib. 17 settembre 2002, n. 829, in attuazione della L.R. CALABRIA n. 31 del 2002.

2.La Corte d’Appello osservava che la cessazione dell’incarico non era riconducibile al recesso ex art. 2119 c.c. o alla revoca dell’incarico dirigenziale ma era avvenuta in via automatica in forza dell’art. 11 della suddetta L.R..

3.La norma era esente da dubbi di incostituzionalità, per il suo carattere generale e per l’intento di attuare un processo di riorganizzazione corrispondente ad interessi pubblici.

4. Il fatto che la Delib. attuativa della legge avesse previsto un iter procedimentale – omesso dalla REGIONE – non rilevava in punto di costituzionalità, in quanto non disposto dalla legge.

5.La omissione non era neppure causa dei danni lamentati che, secondo la prospettazione della parte, derivavano esclusivamente dalla cessazione dell’incarico e non dall’omesso svolgimento del procedimento; in ogni caso l’onere procedimentale era posto a tutela dell’interesse pubblico sicchè la sua eventuale lesione non poteva essere fonte di responsabilità verso il lavoratore.

6.L’appello non era fondato neppure laddove lamentava la mancata valutazione del carattere ingiurioso della cessazione del rapporto, che non era ravvisabile nè oggettivamente – trattandosi della cessazione per legge di tutti gli incarichi dirigenziali – nè soggettivamente, non essendo provato che il provvedimento avesse una specifica connotazione lesiva del prestigio professionale del V..

7.Dai documenti risultava, inoltre, che con Delib. 23 maggio 2003, n. 397 al V. era stato conferito un incarico dirigenziale e, successivamente, il 26 aprile 2004, anche l’incarico per la cura ed il riordino delle funzioni amministrative, regionali e degli enti locali, il che rendeva ancor meno plausibile la lesione del suo prestigio professionale.

8. Non essendo avvenuta la stipula per atto scritto del relativo contratto, detto incarico doveva qualificarsi come incarico di fatto sicchè non erano dovute retribuzioni ulteriori rispetto a quelle percepite fino all’aprile 2005.

9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza V.L.A., articolato in tre motivi di censura, cui ha resistito con la REGIONE CALABRIA con controricorso.

10.La REGIONE CALABRIA ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.In via preliminare deve essere respinta la questione di procedibilità del ricorso sollevata dalla REGIONE CALABRIA, sotto il profilo del mancato deposito da parte del ricorrente della richiesta presentata alla Cancelleria del giudice dell’appello per la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria di questa Corte.

2.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso stesso soltanto ove l’esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., 11 giugno 2001, n. 7869; Cass. 3 marzo 2011, n. 5108, Cassazione civile sez. lav., 16 maggio 2018, n. 11985), il che non è nel caso in discorso.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

4.Il ricorrente ha dedotto:

– da un canto, di non avere mai fatto parte del ruolo organico della Giunta regionale CALABRIA, essendo un dirigente dello Stato, con la conseguenza che la disciplina della nomina si rinveniva nella L.R. CALABRIA n. 7 del 1996, art. 26; la norma equiparava al regime previsto per i dirigenti di ruolo soltanto il procedimento di nomina e non anche le modalità di gestione del rapporto, per le quali il contratto individuale richiamava l’art. 2119 c.c..

– dall’altro, che, in caso di diversa lettura, la L.R. n. 31 del 2002 sarebbe stata comunque affetta da incostituzionalità, secondo i principi già espressi dal giudice delle leggi (Corte costituzionale, sentenze n. 103/2007 e n. 34/2010) in materia di spoils system.

5.Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante ai fini della domanda risarcitoria l’omissione dell’iter procedimentale previsto dalla Delib. attuativa della L.R. n. 31 del 2002, in contrasto con i principi sullo spoils system enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 103/2007).

6.1 due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

7.Le questioni poste sono state già esaminate da questa Corte nell’arresto del 31 gennaio 2017 n. 2510 relativamente alla disciplina dello spoils system prevista “a regime” dalla medesima L.R. n. 31 del 2010, art. 10; i principi ivi affermati, cui si intende assicurare continuità in questa sede, sono parimenti riferibili alla disciplina transitoria, qui rilevante, di cui al successivo art. 11.

8.In particolare:

– la L.R. Calabria 7 agosto 2002, n. 31, art. 10, comma 2, lett. b), stabilisce che i dirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.

– il successivo art. 11, comma 1, applica tale meccanismo, in via transitoria, a tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in essere alla entrata in vigore della legge, facendo decorrere il termine di 60 giorni dalla stessa data.

9.Questa Corte ha chiarito nel precedente sopra citato che la decadenza automatica prevista dall’art. 10, comma 2, lett. b) si applica anche ai dirigenti non appartenenti al ruolo della giunta regionale CALABRIA, interpretazione che in questa sede va ribadita; depone in tal senso il tenore letterale della norma dell’art. 10-così come dell’art. 11 – che dispone la “revoca di diritto” dei “dirigenti generali” (art. 10) ovvero la “cessazione” di “tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale” (art. 11) senza circoscrivere l’effetto decadenziale ai dirigenti del ruolo dirigenziale della Giunta della Regione Calabria.

10.A tale principio consegue la infondatezza del primo profilo di censura.

11.In ordine, poi, ai dubbi di costituzionalità posti tanto con il primo che con il secondo motivo di ricorso va ribadito che, secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale (per una ampia disamina della cui giurisprudenza si fa rinvio a Cass. n. 2510/2017), i sistemi di spoils system (in ragione dei quali il rinnovo del vertice politico dell’Amministrazione determina automaticamente la cessazione degli incarichi dirigenziali in essere) sono costituzionalmente illegittimi – per contrasto con i principi di imparzialità e di continuità dell’azione amministrativa nonchè con il principio del giusto procedimento – in relazione agli incarichi che non siano connotati da due requisiti:

a) la apicalità;

b)la scelta fiduciaria, ovvero effettuata sulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con il titolare dell’organo che procede alla nomina.

12.Tali principi valgono anche per gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche (Corte Costituzionale, sentenza 20/05/2008, n. 161) ovvero a personale esterno alla amministrazione (Corte Costituzionale sentenza 05/03/2010, n. 81).

13.Tanto premesso, in relazione alla fattispecie di causa si osserva che:

a) nella organizzazione degli Uffici della Regione Calabria fissata dalla L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e sue modifiche ed integrazioni (artt. 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26) il dipartimento costituisce la articolazione di vertice, complessa, della struttura amministrativa regionale (salvo il caso in cui venga costituita, ai sensi della L.R. CALABRIA n. 31 del 2002, art. 7 un’area funzionale comprendente più dipartimenti con a capo un diverso dirigente, il che non risulta nella fattispecie di causa).

14.1 dipartimenti sono ripartiti al loro interno in settori, che si ripartiscono in servizi e questi ultimi in uffici; ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti. I dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.

15.Inoltre anche sotto un profilo funzionale il dirigente generale della Regione Calabria “capo dipartimento” ha la funzione, tra l’altro, di assistere gli organi di direzione politica, di emanare disposizioni per l’attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica, di emanare conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti, di accertare la rispondenza degli atti del dipartimento agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica; di organizzare il dipartimento secondo le direttive generali da essi impartite (L.R. n. 7 del 1996, art. 28, comma 2).

16.Trattasi, dunque, dell’incarico apicale, sottoposto solo all’organo politico-amministrativo, rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (i settori).

17.b) La natura fiduciaria dell’incarico è espressamente sancita dalla L.R. n. 7 del 1996, art. 25, comma 7, a tenore del quale gli incarichi di dirigente generale sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale.

18.Ricorrono, pertanto, i due presupposti in presenza dei quali lo spoils system è conforme a costituzione.

19.Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

20.Ha esposto di avere allegato sin dal ricorso introduttivo che, indipendentemente dalla legittimità della revoca, il provvedimento estintivo del rapporto era oltraggioso ed umiliante per le modalità con cui i vertici istituzionali della Regione avevano rappresentato alla stampa la operazione di revoca dei dirigenti ed ha dedotto l’omesso esame delle circostanze di fatto rappresentate al riguardo nel ricorso in appello; tra esse il fatto che la Delib. di nuovo incarico – n. 397 del 2003 – valorizzata dal giudice dell’appello per escludere il verificarsi del danno alla immagine professionale, era rimasta inattuata per la mancata stipula del contratto individuale di lavoro.

21.Il motivo è inammissibile.

22.Per un verso esso espone fatti già esaminati nella sentenza impugnata, come la mancata stipula del contratto individuale di lavoro in epoca successiva alla Delib. che conferiva un nuovo incarico dirigenziale, chiedendo a questa Corte una non – consentita rivalutazione del merito.

23.Per altro verso esso, piuttosto che dedurre fatti non esaminati, si duole del mancato esame di elementi istruttori (dichiarazioni rese agli organi di stampa dai vertici istituzionali dell’ente) che comproverebbero l’effettivo verificarsi di un danno all’immagine, danno che la Corte di merito ha escluso sulla base di elementi istruttori diversi (la successiva Delib. di incarico, ritenuta dal giudice dell’appello ex se rilevante ad esprimere l’apprezzamento della amministrazione per il dirigente decaduto).

24.Al perimetro delineato dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

25.Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

26.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

27.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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