Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12500 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3800-2005 proposto da:

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso l’avvocato BOTTI ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASTROVITI FULVIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.M., D.R.G., D.R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANT’ALBERTO MAGNO 9, presso

l’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati

DI CAGNO AUGUSTO, DI CAGNO ALESSANDRO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

I.A.C.P. DI BARI;

– intimato –

sul ricorso 4527-2005 proposto da:

D.R.M. (C.F. (OMISSIS)), D.R.G., D.

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. ALBERTO

MAGNO 9, presso l’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, rappresentati e difesi

dagli avvocati DI CAGNO ALESSANDRO, DI CAGNO AUGUSTO, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso

l’avvocato BOTTI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASTROVITI FULVIO, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

I.A.C.P. PROVINCIA DI BARI;

– intimato –

sul ricorso 8152-2005 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) DI BARI, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato POLITO GIUSEPPE, giusta procura

in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CANOSA, D.R.M., D.R.G., D.R.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1151/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali D.R.,

l’Avvocato SEVERINI GAETANO (delega) che ha chiesto il rigetto dei

ricorsi, accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e quello I.A.C.P., accoglimento del ricorso incidentale D.R..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda proposta dai germani M., G. ed D.R.A., con sentenza non definitiva 9.2.93 affermò la responsabilità del Comune di Canosa di Puglia per una duplice occupazione. La prima, eseguita in base a decreto di occupazione del suolo di proprietà degli attori ubicato nel territorio comunale in contrada “(OMISSIS)” per 3.337 mq. intervenuta il (OMISSIS) e seguita da trasformazione irreversibile, ma non da decreto di espropriazione; la seconda, sempre nella stessa data, per una ulteriore superficie (di mq.

8.330), pur essa seguita da trasformazione irreversibile.

Con la sentenza parziale condannò al risarcimento del danno i in base al valore venale per la complessiva finale acquisizione ed agli interessi sul rispettivo risarcimento per la precedente occupazione sia il Comune che l’IACP, citato insieme dai D.R. e contro il quale il Comune di Canosa di Puglia aveva proposto domanda di rivalsa e stabilì che il danno per la perdita del bene dovesse essere riferito al suo valore venale e rinviò al definitivo la determinazione del quantum debeatur.

2.- La sentenza venne impugnata innanzi alla Corte d’appello di Bari da entrambi i soccombenti in ordine al riparto interno di responsabilità, senza nulla eccepire quanto al criterio di liquidazione del danno. La Corte territoriale con sentenza n. 42/97 confermò la pari responsabilità di entrambi i convenuti in relazione a tutta l’estensione del fondo.

3 – La decisione venne impugnata dallo IACP innanzi a questa Corte che, con sentenza n. 485/2000, ne dispose la cassazione in base al secondo motivo di ricorso dell’IACP, per la parte che riguarda la occupazione attuata in base al decreto di autorizzazione all’occupazione di urgenza, con assorbimento del terzo, con cui veniva comunque messa in discussione la ritenuta responsabilità paritaria dei due enti rinviando alla Corte territoriale il riesame della responsabilità dell’istituto ricorrente, ma solo in relazione all’accessione invertita della parte di terreno legittimamente occupata per mq. 3.337.

4.- Nel prosieguo del giudizio principale con sentenza n. 213/2001, il Tribunale di Trani separò le domande cumulativamente proposte dagli attori D.R. contro il Comune di Canosa e l’IACP e dal Comune di Canosa nei confronti di quest’ultimo istituto, da quella proposta dagli attori contro il Comune sospendendo il giudizio relativo alle domande separate in attesa della conclusione del giudizio di rinvio.

Provvedendo sulla domanda principale condannò il Comune di Canosa a risarcire il danno subito dagli attori per l’occupazione dell’intera area, sia per la parte occupata legittimamente che per quella la cui occupazione era ab origine illegittima, nell’importo di L. 466.680.000 oltre accessori. Per la trasformazione irreversibile dell’intera area liquidò la somma di L. 466.680.000 al 31.12.1981, con rivalutazione da tale data e interessi legali sul capitale rivalutato dalla stessa data in poi sino al soddisfo. Sul capitale di L. 133.480.000 – corrispondente al valore della prima area – accordò per cinque anni – dal 23.12.1979 al 23.11.1984, l’indennità di occupazione – nella misura dell’interesse legale; sul capitale di L. 333.2000.000 – corrispondente al valore della seconda area, sempre alla stessa data del 31.12.1981 – liquidò il risarcimento del danno dal 23.12.1979 al 15.1.1981.

5 – La decisione venne impugnata innanzi alla Corte d’appello di Bari in via principale dall’ente comunale che censurò la disposta separazione delle cause sostenendo che era ormai accertata con cosa giudicata la sua responsabilità solidale con l’IACP per l’area oggetto d’occupazione usurpativa.

In via incidentale, gli originari attori la censurarono invocando il giudicato in ordine alla responsabilità dello IACP anche con riferimento all’indennità d’occupazione. Lo IACP infine, pur chiedendo il rigetto del gravame principale con riguardo alla separazione delle cause, in via condizionata, contestò la misura del danno, liquidata a suo avviso in eccesso dal primo giudice.

6.- La Corte territoriale, con sentenza n. 1151 depositata il 26 novembre 2003, ha respinto tutte le impugnazioni.

7.- Contro questa decisione il Comune di Canosa ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a tre mezzi resistiti da tutti gli intimati con controricorsi contenenti ricorso incidentale.

Il ricorrente principale ha replicato con controricorso ad entrambe le avverse impugnazioni. I D.R. hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare ai sensi dell’art. 335 c.p.c. si dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

La decisione impugnata, premesso che è accertata con giudicato la responsabilità del Comune per l’occupazione acquisitiva della porzione di suolo di mq. 3.337, destinato alla costruzione di case popolari, e la responsabilità solidale di entrambi i convenuti per l’occupazione usurpativa della residua porzione di mq. 8330 ab origine illegittima, ha sostenuto:

in rito che la disposta separazione delle cause si giustifica in ragione del fatto che la definizione del giudizio riguardante la corresponsabilità dell’IACP in ordine all’occupazione acquisitiva si riflette sia sulla domanda principale degli attori che sulla domanda del Comune tesa alla declaratoria di responsabilità esclusiva del detto istituto;

nel merito, la correttezza del criterio di liquidazione del danno secondo il valore venale del fondo perchè venne indicato nella sentenza non definitiva divenuta cosa giudicata.

Il ricorrente denuncia tale statuizione deducendo col primo motivo vizio di motivazione e violazione dell’art. 295 c.p.c., e si duole della conferma del provvedimento di separazione delle cause e della sospensione di quelle proposte contro l’IACP, a suo avviso fondato su errata premessa – che il riconoscimento della sua responsabilità fosse coperto da giudicato in relazione all’irreversibile trasformazione del suolo legittimamente occupato per mq 3.337 e per l’occupazione usurpativa della residua porzione mentre era ancora sub judice l’accertamento della solidale responsabilità per la parte di suolo oggetto di occupazione acquisitiva, che ha comportato erronea supposizione del nesso di pregiudizialità logico giuridica tra la definizione del giudizio pendente, relativo all’occupazione per mq.

3.337, e quello in corso, avente ad oggetto domanda di danni per l’occupazione usurpativa di mq. 8.330. Il giudice d’appello sarebbe caduto in errore atteso che, in relazione a tale ultima superficie, la responsabilità solidale dell’istituto risultava definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato. La pendenza del giudizio sull’an, per costante giurisprudenza, non costituisce inoltre necessario antecedente logico giuridico che possa giustificare la sospensione del giudizio sul quantum debeatur.

I germani D.R. ne rilevano l’inammissibilità per carenza d’interesse del Comune che ha comunque provveduto a effettuare il pagamento delle somme loro spettanti, e solo all’esito del presente processo potrà proseguire il giudizio per la rivalsa verso l’IACP. L’IACP ne deduce invece la fondatezza.

Il motivo è infondato.

Il provvedimento che dispone la separazione delle cause rappresenta espressione di un potere discrezionale dell’organo giudicante fondato su valutazione di mera opportunità avente natura ordinatoria, perciò non sindacabile in questa sede, che non può dar luogo a vizio della sentenza pronunciata sulle altre cause (cfr. Cass. n. 11187/2007, v. n. 1183172003).

La sospensione, di cui in sostanza il ricorrente si duole, è conseguenza della separazione disposta in relazione alla domanda individuata come meritevole d’esame disgiunto e non può dar luogo a vizio della sentenza pronunciata sulle domande decise, ma, se appropriatamente denunciata, a ripresa della trattazione della domanda sospesa.

Il mezzo d’impugnazione, comunque, sarebbe stato rappresentato dal regolamento di competenza.

Col secondo motivo il Comune di Canosa di Puglia denunzia la violazione di norme di diritto vertenti sull’applicazione del criterio di liquidazione in duplice profilo, poichè sul criterio adottato dal giudice di merito non poteva essersi formato il giudicato, perchè comunque è stato erroneamente applicato. Difatti la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis comma 7 bis convertito in L. n. 359 del 1992, laddove, senza adeguatamente motivare il suo percorso argomentativo, ha liquidato il danno spettante agli attori sulla base del valore venale del suolo, ritenendosi erroneamente vincolata dalla sentenza non definitiva, in parte qua non impugnata, che invece selezionò il criterio legale di liquidazione, siccome all’epoca non vigevano parametri alternativi al valore venale.

Richiama a conforto il precedente di questa Corte n. 11294/2001 secondo cui in tema d’espropriazione non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo in ordine all’individuazione del criterio legale di stima, nè è concepibile l’acquiescenza al criterio stesso, posto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità liquidata nella misura di legge, non l’indicato criterio legale. Sicchè nell’ipotesi in cui sia passata in giudicato la sentenza non definitiva che statuisce sul solo “an” dell’indennità espropriativa, con esplicita correlazione di questa al criterio del valore venale della L. n. 2359 del 1865, art. 39 il giudice che decide sul “quantum” non è vincolato ad alcun giudicato relativo ai criteri di determinazione, ma è obbligato ad applicare i nuovi criteri della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nel caso in cui questi siano sopravvenuti nel corso del giudizio.

E’ peraltro inammissibile la formazione di giudicato autonomo sul criterio di liquidazione del danno.

I resistenti D.R. replicano al motivo deducendone infondatezza citando enunciati contrari all’avverso assunto (Cass. nn. 762/1998, 9483/1998, 1266/2001).

Il motivo, cui aderisce l’IACP laddove invoca il criterio di determinazione del quantum della L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, comma 7 e successive modifiche, deve essere respinto.

La Corte territoriale si è ritenuta vincolata alla statuizione contenuta nella sentenza non definitiva, ormai divenuta cosa giudicata, laddove questa ebbe a fissare quale criterio di determinazione del danno il valore venale del fondo, che risulta l’unico effettivamente corretto. E’ assorbente il rilievo che il criterio di calcolo riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis che si assume erroneamente non recepito dai giudici di appello, non è più applicabile a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 349 del 2007 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto la norma non prevede un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, ed è perciò in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117 Cost., comma 1. Secondo la Corte europea la liquidazione del danno stabilita in misura superiore all’indennità di espropriazione ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale; il risarcimento del danno deve essere invece integrale.

La declaratoria d’incostituzionalità ha comportato il ripristino dell’originario criterio di stima dell’indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l’occupazione appropriativa, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato (L. n. 2359 del 1865, art. 39), correttamente applicato nel presente giudizio e ribadito peraltro dalla L. n. 244 del 2007, art. 2 che al comma 89 sub e) ha modificato il T.U. sulle espropriazioni per p.u.

appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55 disponendo che “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.

L’intervento del giudice delle leggi rende irrilevante l’interpretazione della portata del decisum che si contesta faccia stato con forza di giudicato, poichè ciò che rileva è lo stato di diritto esistente al momento della sentenza definitiva.

Col terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., e si duole della declaratoria d’inammissibilità del motivo di gravame avente ad oggetto la stima del fondo in L. 40.000 al mq. ritenuto, a suo avviso, erroneamente generico dal giudice del gravame. Le ragioni della contestazioni erano state di contro esplicitate con specificità, laddove si era dedotto che il giudice di primo grado ben avrebbe potuto attingere ai valori indicati dal c.t.u..

Il motivo deve essere rigettato.

Discostarsi il giudice dalle valutazioni offerte dal C.T. non costituisce vizio di violazione di norma sul procedimento se il giudice, come ne caso di specie, rende conto con adeguata motivazione delle ragioni sottostanti (per tutte Cass. n. 4850/2009).

L’allegazione che il giudice si sia discostato dalla relazione del c.t.u. non individua dunque in modo sufficiente il vizio della decisione, sicchè correttamente il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Con ricorso incidentale, i germani D.R. deducono violazione degli artt. 1223, 1224 e 2043 c.c. e si dolgono del rigetto del loro appello incidentale con cui avevano chiesto la rivalutazione ulteriore della somma che il Tribunale aveva loro attribuito fino al soddisfo. Assumono che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il loro interesse in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte del Comune che li aveva risarciti, non tenendo conto del fatto che il pagamento era intervenuto nel giugno del 2003, oltre due anni dopo la sentenza del Tribunale pronunciata il 20 marzo 2001.

Il ricorrente principale deduce infondatezza del ricorso.

Il ricorso appare infondato.

L’appello non si può proporre per far accertare in che limiti la sentenza è passata in giudicato o quali ne sono gli effetti. Lo può essere per la condanna agli interessi ed ai danni maturati dopo la sua pronunzia. Ma quando, trattandosi di interessi, la sentenza ne ha dettato i criteri di liquidazione e li dice dovuti non sino alla data della sentenza, ma sino a quella della sua esecuzione, deriva dalla sentenza che gli interessi successivamente maturati sono dovuti.

L’appello in tal caso non è necessario e non può perciò essere proposto.

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

Il ricorso incidentale dell’IACP è inammissibile per mancata esposizione del fatto, e comunque condivide la sorte del ricorso del Comune al quale aderisce.

Ciò premesso i ricorsi devono essere respinti disponendo, in ragione della prevalente soccombenza del ricorrente principale e dell’IACP, la compensazione per la metà delle spese del presente giudizio, con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento del residuo che si liquida in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi.

PQM

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale dei resistenti D.R.M., G. ed A. e dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’IACP. Compensa per la metà le spese del presente giudizio e condanna il Comune di Canosa di Puglia e l’IACP in solido al pagamento in favore del germani D. R. resistenti del residuo liquidato in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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