Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12500 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12381-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MARICONDA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10100/44/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 09/10/2014, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di D.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10100/44/2014, depositata in data 20/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IRPEF ed addizionali comunali e regionali dovute, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rettifica, per ricavi non contabilizzati, del reddito d’impresa della Auto One srl (ritenuta, dall’Ufficio erariale, una società organizzata come società di fatto, a ristretta base familiare, tra cinque soci, tra cui il D’Auria, socio occulto della stessa) e di rideterminazione del reddito da partecipazione dei soci, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti, –

è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, al fine della prova della “partecipazione del contribuente ad una società di fatto denominata Auto One srì, non rivestivano “il carattere di oggettività necessario per dimostrare l’esistenza di una società di fatto derivante dall’eserckio congiunto di un’attività economica esercitata in forma associata con terzi”.

Invero, secondo la C.T.R., l’Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, “ricorrendo ad inditti, gravi precisi e concordanti”, che l’attività svolta dal contribuente e dagli altri “presunti soci di fatto” fosse “e ettivamente” da qualificare “come esercizio congiunto di un’attività economica esercitata in forma associata con terzi”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con i due motivi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 2247, 2697 e 2727 c.c., non avendo i giudici della C.T.R. correttamente applicato la disciplina sull’onere della prova spettante all’Amministrazione finanziaria in tema di esistenza di società di fatto, in mancanza di prova contraria offerta dal contribuente, essendo sufficiente la prova “dell’apparenza del vincolo sociale”, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c., non avendo i giudici di appello correttamente vagliato i presupposti dell’accertamento, basato sull’imputazione, in via presuntiva, al socio dei maggiori redditi accertati in capo alla srl Auto One.

2. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La C.T.R. ha affermato che, “pur emergendo dalla documentazione in atti un fumus in ordine alla possibile partecipazione del contribuente ad una società di fitto denominata Auto One srl”, gli elementi offerti dall’Ufficio, posti a base dell’avviso di accertamento, erano inidonei, non rivestendo il “carattere di oggettività necessario” a dimostrare “l’esistenza di una società di fatto derivante dall’esercizio congiunto di un’attività economica esercitata in forma associata con terzi”.

Ad avviso della C.T.R., l’Ufficio avrebbe dunque dovuto “approfondire” gli elementi contenuti nel verbale della Guardia di Finanza, “al fine di dimostrare” che l’attività svolta dal contribuente e dagli altri presunti soci di fatto fosse elettivamente da qualificare come esercizio congiunto di un’attività economica esercitata in forma associata con terzi”.

Ora, questa Corte (Cass. 27088/2008) ha chiarito che “in materia tributaria, perchè un’attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria sono necessari – oltre al requisito dell’apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società – gli elementi richiesti dall’art. 2247 c.c. per la sussistenza di una società di fatto, e cioè l’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi “, precisando che detti elementi possono essere provati dall’Amministrazione “anche in via presuntiva” (cfr. anche Cass. 10695/97).

Nella specie, la Commissione ha addossato invece all’Amministrazione finanziaria l’onere di dare una prova piena della sussistenza degli elementi per configurare la società di fatto, essendo invece sufficiente l’allegazione di elementi indiziari in ordine alla sussistenza del legame di fatto tra soggetti unitariamente interessanti alla gestione dell’ente, attraverso l’esercizio in comune dell’attività economica, salva la prova contraria offerta dal contribuente.

La C.T.R. non si èpertanto conformata a tali principi di diritto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania per nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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