Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12500 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 735/2010 proposto da:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (OMISSIS) in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA

12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LASCIOLI MAURIZIO,

giusta Delib. Giunta Comunale 19 novembre 2009, n. 164 e giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA FERRARI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore ed amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato

RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato SARZI SARTORI

Stefano, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

24.6.09, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Andrea Morsillo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Brescia, accogliendo con sentenza in data 21 settembre 2009 l’appello proposto da Edilizia Ferrari s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Mantova in data 28 dicembre 2 005, respinse la domanda, proposta dal Comune di Castiglione delle Stiviere contro la predetta società, di condanna della stessa al risarcimento dei danni derivati dai vizi dell’opera eseguita in appalto. La corte ha ritenuto che, come era stato osservato nell’appello principale, il primo giudice, dopo aver accertato la decadenza del comune dalla garanzia legale fondata sull’art. 1669 c.c., fatta valere in causa, aveva sostituito d’ufficio alla garanzia legale una garanzia pattuita tra le parti; e che, quanto alla garanzia legale, dovesse essere confermato il giudizio di intervenuta decadenza dell’ente.

Per la cassazione della sentenza il Comune di Castiglione delle Stiviere ricorre con atto notificato il 29 dicembre 2009, con quattro mezzi d’impugnazione La società intimata resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., avendo la corte territoriale rilevato una violazione da parte del tribunale della medesima disposizione, commessa sostituendo all’azione di garanzia legale proposta in causa un’azione di garanzia convenzionale non proposta.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 1362 e 163 c.c., e vizi di motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa escludendo che il Comune di Castiglione delle Stiviere avesse azionato la garanzia pattizia.

Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 1365 e 1370, e vizi di motivazione per avere la corte di merito limitato l’oggetto della garanzia pattizia ai corpi vasca delle piscine.

Con il quarto motivo si denunciano la violazione dell’art. 1699 e vizi di motivazione per avere la corte di merito dichiarato il comune decaduto dalla garanzia legale sulla base di testimonianze de relato.

Di tali motivi, il primo è inammissibile perchè, avendo il giudice d’appello motivato la sua interpretazione dell’atto di appello dell’Edilizia Ferrari s.r.l., la statuizione poteva essere censurata solo per vizio di motivazione e non per violazione di norme di diritto. Il secondo è inammissibile, perchè non tiene conto di quanto il giudice di merito, al quale compete la diretta interpretazione della domanda anche di gravame, afferma in ordine alla formulazione della censura, e si limita ad esporre le ragioni per le quali a suo avviso la sua domanda di primo grado andrebbe interpretata diversamente. Il terzo motivo è inammissibile perchè, mentre non identifica alcuna affermazione dell’impugnata sentenza che si porrebbe in contrasto con le norme di diritto invocate, svolge sotto la rubrica del vizio di motivazione argomenti diretti ad accreditare una diversa interpretazione del contratto, e pone esclusivamente una questione di interpretazione degli elementi di causa, estranea al giudizio di cassazione. Il quarto motivo è inammissibile perchè interamente dedicata a svolgere argomenti a sostegno di una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella accolta dal giudice di merito.

Se il collegio condividerà queste considerazioni, il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile in camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

In particolare, con riferimento ai primi due motivi, soccorre il costante insegnamento di questa corte, che l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, sicchè alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio che non può risolversi nel proporre una diversa lettura delle risultanze processuali, ma deve indicare il vizio logico nel quale sarebbe incorso il ragionamento decisorio del giudice (da ultimo Cass. 5 ottobre 2009 n. 21228).

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La pronuncia è correlata alla sussistenza di precedenti.

Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA