Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1250 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1250 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 28052-2008 proposto da:
BETA DISTRIBUZIONE SRL in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43
C/0 STUDIO MICCINESI & ASSOCIATI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PURI PAOLO giusta delega a
2013

margine;
– ricorrente –

3226
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI ASCOLI PICENO
in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

Data pubblicazione: 22/01/2014

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 19/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 02/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PURI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Beta Distribuzione Sri ha impugnato l’avviso
d’accertamento col quale l’Ufficio del registro aveva elevato il

rami d’azienda e liquidato, in conseguenza, la maggiore imposta.
La CTP adita ha respinto il ricorso, e la decisione è stata
confermata, con sentenza n. 19/7/08, depositata il 2.4.2008, dalla
CTR delle Marche, che, dopo aver disatteso l’eccezione
preliminare di nullità della decisione di primo grado, ha
considerato che il metodo reddituale futuro, utilizzato
dall’Ufficio, era del tutto idoneo a calcolare l’avviamento.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza,
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, successivamente
illustrati da memoria. Gli intimati resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità del
ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che non è stato parte dei pregressi gradi di giudizio (cfr.
Cass. S.U. n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007), con
compensazione delle spese.
2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione
all’art. 360, 1° co, n. 4 cpc, la ricorrente lamenta che la CTR ha
errato nel rigettare l’eccezione di nullità della sentenza di primo

valore dell’avviamento dichiarato nell’atto di acquisto di undici

grado, per l’assoluta genericità della stessa, sottoponendo il
seguente quesito: “dica la Corte Ecc.ma se, contrariamente a
quanto sostenuto dal giudice d’appello, possa ritenersi rispettato

una sentenza che -in un giudizio il cui principale motivo
d’impugnazione è costituito dall’errore metodologico
dell’Ufficio costituito dalla considerazione, nella formula del
calcolo dell’avviamento, dello stesso valore dichiarato dalle
parti- esaurisca la propria motivazione nel dichiarare
l’infondatezza della sola tesi, di rilievo del tutto marginale nel
complesso dei motivi di impugnazione, secondo cui
l’avviamento dovrebbe essere ancorato ai soli risultati
conseguiti, omettendo, invece, qualsiasi motivazione in ordine al
motivo relativo alla legittimità della metodologia utilizzata”.
3. Col secondo mezzo, si denuncia la “violazione e falsa
applicazione dell’art. 51, co 4, del dPR n. 131 del 1986, in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, e si formula il seguente
quesito: “dica la Corte Ecc.ma se, contrariamente a quanto
sostenuto dal giudice d’appello, possa ritenersi compatibile con
il disposto dell’art. 51 del dPR 131/1986, l’applicazione di una
metodologia che determini il valore di avviamento dell’azienda
compravenduta, sulla base di una astratta formula matematica
fondata sul valore di avviamento dichiarato dal contribuente
nell’atto di compravendita, da cui sia dedotta una presunta
redditività aziendale”.

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l’obbligo di motivazione di cui all’art. 36 D.Lgs. 546/1992 di

4. Col terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art.360, 1° co,
n. 5 cpc, il vizio di motivazione in ordine alla “concreta
applicazione del metodo reddituale futuro, essendosi i giudici

applicabilità, per valutare l’avviamento aziendale di tale
metodo”.
5. Il primo motivo è inammissibile. Occorre, infatti,
rilevare che, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui si versi in
una delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cpc, il giudice
d’appello, che rilevi una nullità della sentenza di primo grado,
non può rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a
pronunciarla, ma deve procedere a giudicare nel merito la
controversia, e ciò in base al principio secondo cui le nullità
delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di
gravame e, tenuto conto del principio in base al quale la sentenza
d’appello ha effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado.
Muovendo da considerazioni analoghe, questa Corte (Cass. n.
7744 del 2011) ha già espresso il condivisibile principio secondo
cui non è ravvisabile l’interesse alla proposizione del ricorso per
cassazione ancorché il ricorrente abbia visto rigettare l’eccezione
di nullità della sentenza di primo grado, prospettata in sede di
gravame, quando, come nella specie, il predetto giudice abbia
pronunciato nel merito (oggetto dei residui motivi).
5. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente
per la loro connessione, sono, rispettivamente, infondato ed

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d’appello pronunciati unicamente in merito alla astratta

inammissibile. 6. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte (Cass. n. 2702 del 2002; n. 2204 del 2006; n. 21314
del 2008; n. 2747 del 2012), l’avviamento, che costituisce una

base imponibile dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 51, 4°
co, del dPR n. 131 del 1986, e la determinazione del relativo
valore, in presenza di diversi metodi tecnici di valutazione, non
attiene ad una questione di diritto, ma costituisce l’oggetto di un
giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice
di merito ed immune da sindacato di legittimità, se
adeguatamente motivato. 7. Nella specie, l’astratta idoneità del
criterio -il c.d. metodo reddituale futuro- utilizzato dall’Ufficio
per la determinazione del valore dell’avviamento, è, pure,
riconosciuta dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 9, secondo
capoverso del ricorso e pag. 2 della memoria), che ne contesta la
validità in relazione alla sua concreta applicazione (in ispecie,
nel procedimento di individuazione della “redditività
supplementare imputabile a ciascun anno” e nella
moltiplicazione per i quattro anni del periodo di riferimento,
ritenuto congruo), censura che, all’evidenza, esula dal giudizio
di diritto. 8. La decisione impugnata non merita le critiche che le
vengono mosse sotto il profilo motivazionale, avendo i giudici
del merito ritenuto legittimo l’atto impositivo, perché fondato su
un criterio “accettato come valido e corretto dalla dottrina in
materia” ed applicato dall’Ufficio in base “molteplici fattori,

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qualità dell’azienda, va ricompreso nella determinazione della

CSENTF
A]

soggettivi ed oggettivi, inerenti alla concreta situazione di fatto,
quali, anche la passività aziendali”. 9. A fronte di tale
accertamento, la ricorrente non ha specificato, in violazione del

cassazione, né quali decisivi elementi siano stati pretermessi
nella determinazione del valore dell’accertamento, né quando
sarebbero stati dedotti, finendo, così, con l’invocare un
inammissibile nuovo apprezzamento dei fatti, che esorbita dai
confini della critica ab estrinseco della motivazione della
sentenza, che costituisce il perimetro entro il quale si svolge il
relativo sindacato da parte di questa Corte, cui, com’è noto, è
inibito procedere ad un nuovo esame del merito della vicenda
processuale sottoposta al suo esame.
10. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. 11. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese nei
confronti del Ministero e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in € 4.500,00, oltre
a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

principio di autosufficienza, che deve informare il ricorso per

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