Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1250 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. un., 17/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23392/2017 proposto da:

OPEN LAND, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLO’ D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO – O.N.L.U.S.,

B.N., CENTRO STUDI D.G., ASSOCIAZIONE GRILLI ARETUSEI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 372/2017 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata

l’1/08/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana (d’ora in avanti C.G.A.R.S.) ha dichiarato improcedibili i ricorsi riuniti proposti dalla s.r.l. Open Land e dal Comune di Siracusa (contrassegnati dai numeri di R.G. rispettivamente n. 54 del 2014 e 400 del 2014) per l’ottemperanza della sentenza della C.G.A.R.S. n. 605 del 2013 e per la determinazione dell’ulteriore risarcimento danni a seguito della parziale sentenza in ottemperanza n. 601 del 2015.

2. A sostegno della decisione la C.G.A.R.S. ha affermato che la sentenza n. 276 del 2017 resa tra le stesse parti, riguardante i ricorsi per revocazione della pronuncia n. 601 del 2015 proposti da entrambe, nella parte rescissoria ha provveduto a respingere la domanda risarcitoria, relativa alla ritardata colpevole adozione di concessione edilizia in variante in favore di Open Land, per alcune voci (oneri condominiali, riprogettazione ed adeguamento progetto iniziale e penali) ed ha disposto specifiche prescrizioni per la determinazione delle restanti voci di risarcimento (canoni di locazione; aumento dei costi di costruzione; perdita finanziamenti bancari, interessi compensativi) nominando a tale scopo consulente tecnico d’ufficio cui affidare un supplemento d’indagine tecnica.

3. Per effetto di questa decisione, è venuto meno per entrambi i ricorsi l’autonomo interesse a ottenere una decisione sulle questioni sollevate.

4. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per motivi inerenti la giurisdizione la s.r.l. Open Land. Ha resistito con controricorso il Comune di Siracusa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5. Nel primo motivo il vizio di eccesso di potere giurisdizionale viene dedotto sotto il profilo dell’evidente diniego di giustizia per effetto dello stravolgimento palese delle norme del processo amministrativo. Si evidenzia che la pronuncia impugnata nel presente giudizio è stata deliberata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016 e che la statuizione d’improcedibilità è stata consequenziale alla decisione assunta con la pronuncia n. 276 del 2017 pubblicata il 9/6/2017. Tale pronuncia risulta, pertanto successiva a quella che ne dovrebbe costituire la logica conseguenza ma non se ne poteva conoscere il contenuto alla data della Camera di consiglio. Inoltre alla data del 9/6/2017 il giudice estensore era in quiescenza e dunque non avrebbe potuto essere a conoscenza dei dati posti alla base della pronuncia d’improcedibilità. Peraltro lo stravolgimento delle norme processuali si può cogliere nella disposta riunione del giudizio di revocazione con i due ricorsi per ottemperanza con conseguente unico collegio; nell’aver deciso in sede di revocazione l’intera materia oggetto del giudizio di ottemperanza, nell’aver violato il giudicato della pronuncia n. 73 del 2015.

6. La censura è manifestamente inammissibile. In primo luogo non possono essere esaminati i profili riguardanti la diversa pronuncia n. 276 del 2017, ed in particolare quelli relativi al contenuto della sentenza e al giudicato sulla pronuncia n. 73 del 2015. Le determinazioni endoprocessuali relative alla riunione o separazione dei giudizi hanno natura meramente ordinatoria e, conseguentemente, sono inidonee anche ad integrare l’error in procedendo, comunque da ritenersi estraneo ai motivi inerenti la giurisdizione (ex multis Cass. S.U. 9687 del 2013; 31107 del 2017; 20529 del 2018 e 29285 del 2018, il principio è applicabile per qualsiasi violazione delle regole endoprocessuali ritenuta sussistente) le sentenze citate riguardano diverse fattispecie di violazioni delle norme processuali). Per quanto riguarda le violazioni, sempre di natura processuale, relative alla pronuncia impugnata, deve rilevarsi, in fatto che la decisione risulta pubblicata in data successiva a quella contrassegnata dal n. 276 del 2017, mentre la data della camera di consiglio è identica per entrambe (3/2/2016). Risulta, pertanto, del tutto plausibile la separazione formale delle due pronunce e la consequenzialità logica delle decisioni in esse contenute. Peraltro, come già ripetutamente rilevato, le addotte anomalie riguardano provvedimenti endoprocessuali di natura ordinatoria e sono da ritenere del tutto interne alla giurisdizione del giudice adito. Infine, deve rilevarsi, che al momento della deliberazione in camera di consiglio non viene neanche dedotto che il giudice estensore fosse in quiescenza, avendo, di conseguenza, legittimamente incamerato le decisioni assegnatigli mentre era in servizio, come da orientamento costante di questa Corte, così massimato: “La sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione non costituisce motivo di nullità ai sensi dell’art. 161 c.p.c., dovendosi altresì escludere, in tale ipotesi, la configurabilità di una pronuncia emessa a non iudice”(Cass. 8710 del 1999; 4326 del 2012).

1. Nel secondo motivo di ricorso il vizio di eccesso di giurisdizione viene riscontrato in relazione alla irregolare composizione del collegio giudicante, in quanto composto in parte dalle medesime persone che avevano fatto parte della C.G.A.R.S. nella adozione della decisione n. 601 del 2015.

2. La censura è manifestamente inammissibile avendo ad oggetto una mera irregolarità neanche traducibile in error in procedendo, (la cui irrilevanza è stata illustrata nell’esame del secondo motivo), come affermato dall’orientamento consolidato di questa Corte così massimato: “Salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante (ex multis Cass. 23498 del 2017).

7. In conclusione il ricorso è inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 10,000 per compensi ed E 200 per spese oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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