Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 125 del 08/01/2020

Cassazione civile sez. III, 08/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 08/01/2020), n.125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21026/2018 proposto da:

T.M.L., T.M. e T.T., in proprio e quali

eredi di D.V.G., elettivamente domiciliati in Roma, alla

via A. Volta n. 45/b, presso lo studio dell’AVVOCATO RAFFAELE

BENEVENTO che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO

GAETANO BRUNO;

– ricorrenti –

contro

Condominio (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

M.F. e A.G., D.G., D.P.S.,

L.P., Ma.Ca., P.A., R.E.,

S.M. e V.A., domiciliati in Roma, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATO GERARDO CICALESE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 00899/2018 della Corte d’Appello di Salerno,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2019 da Dott. Cristiano Valle;

rilevato che nessuno è comparso per la parte ricorrente e la parte

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 00899 del 18/06/2018, ha confermato la sentenza del Tribunale Nocera Inferiore e rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del primo giudice.

Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) e dei condomini, creditori di somme di denaro nei confronti della società e ritenuto inefficace, in quanto soggetto a revocatoria, un atto di disposizione patrimoniale immobiliare del 06/12/2007 da parte della EdilMary di M.L.T. & C. S.n.c. in favore di D.V.G. madre delle due socie della stessa S.n.c., che aveva quindi, con lo stesso atto, conferito l’immobile in fondo patrimoniale costituito con il coniuge T.M..

Avverso la sentenza d’appello ricorrono con sette motivi T.M., T.T. e T.M.L., in proprio e quali eredi di D.V.G..

Resistono con controricorso il Condominio (OMISSIS) in persona dell’Amministratore M.F. nonchè i singoli condomini A.G., D.G., D.P.S., L.P., Ma.Ca., P.A., R.E., S.M. e V.A..

Non sono state depositate memorie.

Nessuna delle parti è comparsa all’udienza di discussione.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I sette motivi di ricorso concernono omessa pronuncia, anteriorità del debito rispetto all’atto oggetto di revocatoria, condizione impeditiva costituita da pagamento di debito scaduto, mancanza di legittimazione e di ragioni di credito dei condomini e del Condominio e sono proposti: il primo per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2704 e 2697 c.c..

Il secondo in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e artt. 2704 e 2901 c.c..

Il terzo mezzo propone censure in forza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2901,2704 e 2697 c.c.;

Il quarto motivo afferma violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3, artt. 1219 e 2697 c.c..

Il quinto deduce vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2495 c.c., comma 2 e art. 2901 c.c..

Il sesto propone ancora censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2901 c.c., ed infine l’ultimo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ad art. 2901 c.c., sui presupposti dell’azione revocatoria.

La sentenza della Corte territoriale ha affermato che l’azione di simulazione era stata ritenuta assorbita dalla pronuncia sulla domanda di revocatoria; che non vi era prova della data certa dell’atto per scrittura privata e che quindi il pagamento, asseritamente di debito scaduto, non poteva essere ritenuto anteriore al sorgere del credito, che gli attori avevano specifiche ragioni di credito che li legittimavano ad agire anche in proprio oltre che quali partecipanti al condominio a tutela dei loro diritti anche se oggetto di contestazione.

I motivi di ricorso, ove non inammissibili, per difetto di specificità, sono comunque infondati.

I primi quattro mezzi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto incentrati sulla deduzione che l’atto di vendita dell’immobile fosse stato compiuto in adempimento di un debito scaduto della EdilMary S.n.c. nei confronti della D.V..

L’avere i giudici di merito accolto la sola domanda di revocatoria, ritenendo assorbita quella di simulazione, non costituisce omissione di pronuncia e comunque i ricorrenti non denunciano sul punto alcuna specifica lesione loro derivante dal vizio prospettato.

I ricorrenti affermano che la D.V. aveva finanziato la società delle due figlie per estinguere un mutuo bancario e che detto finanziamento risulterebbe da un atto del 24/03/2000, privo di data certa e che la data potrebbe essere stabilita sulla base di una serie di circostanze fattuali, documentalmente provate o provabili, quali i pagamenti effettuati dalla D.V. direttamente alla banca mutuante. Parte ricorrente afferma, specificamente, che la data certa dell’atto per scrittura privata del 24/03/2000 dovrebbe ricavarsi sulla base di mere circostanze di fatto, quali i versamenti effettuati in favore della Banca popolare dell’Emilia Romagna.

L’assunto cade, come correttamente affermato dalla sentenza in scrutinio, in quanto non vi è alcuna prova del debito, anteriore all’atto di disposizione immobiliare, nè la data certa del debito può essere desunta in via presuntiva, in quanto la prova della data certa può essere fornita nei modi di cui all’art. 2704 c.c., ma in ogni caso non può trattarsi di un atto soltanto della parte che invoca a suo favore l’effettuazione dell’atto ad una certa data (Cass. n. 17926 del 12/09/2016 Rv. 641344-01) e, a maggior ragione, l’atto avente data certa, in carenza di dimostrazione documentale, non può essere ritenuto tale perchè la parte interessata alla sua dimostrazione lo abbia così qualificato in un atto successivo (come nel caso di specie si è preteso di fare).

L’atto privo di data certa è stato, pertanto, correttamente escluso dal novero delle produzioni documentali ammissibili.

Il quinto motivo relativo alla carenza di legittimazione della EdilMary di M.L.T. & C. S.n.c. e conseguente improseguibilità dell’azione nei confronti delle socie o ex tali pure è destituito di fondamento, trattandosi di una società in nome collettivo e, quindi, di persone, con la conseguenza che in forza dell’art. 2312 c.c. (e non art. 2495 c.c., come nel motivo di ricorso: si tratta di norma, quella richiamata, in materia di società di capitali) i soci sono tenuti per i debiti sociali anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese (quale espressione di un orientamento costante si veda: Cass. n. 12779 del 10/06/2011 Rv. 618472-01) e, peraltro, non è in alcun modo argomentata l’affermazione, contenuta nel motivo di ricorso, secondo la quale il disposto normativo richiamato non si applicherebbe all’azione revocatoria.

L’art. 2901, disciplina, infatti, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che è previsto in favore dei creditori, cosicchè sarebbe del tutto contraddittorio escluderne l’applicazione nel caso di debiti sociali. Il venire meno della società non comporta, inoltre, stante il richiamato quadro normativo, l’improseguibilità dell’azione intrapresa nei confronti della stessa e dei singoli soci, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il sesto motivo è del tutto carente di specificità, non rappresentando esso quali sarebbero le ragioni creditorie della società estinta nei confronti dei condomini e inoltre sembra sollevato per la prima volta in sede di legittimità. Deve, inoltre, confermarsi l’orientamento di legittimità che esclude che la contestazione del credito da parte del debitore sia ragioni di esclusione della tutela prevista dall’art. 2901 c.c. (Cass. n. 03369 del 05/02/2019 Rv. 653004-01): “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito”. L’art. 2901 c.c., prevede la tutela revocatoria anche per i crediti sottoposti a condizione o a termine.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

Il settimo motivo è pure esso carente di specificità in quanto non rappresenta in alcun modo quali sarebbero le ragioni creditorie di T.M.L. e T. nei confronti del Condominio e che comproverebbero la mancanza dei presupposti per l’azione revocatoria. Ai fini della sussistenza delle condizioni legittimanti la tutela revocatoria si ribadisce che (Cass. n. 16221 del 18/06/2019 Rv. 654318-02) ove: “l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”.

Il settimo motivo è anch’esso, quindi, inammissibile.

Conclusivamente il ricorso è infondato.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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