Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 125 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NIANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28642-2015 proposto da:

R.F., C.G., PRET A PORTER DI R.F. & C

SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentati e difesi

dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 804/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 12/03/2015, depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 12 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla Pret a Porter di R.F. & C. sas nonchè dai suoi soci R.F. e C.G. avverso la sentenza n. 79/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Siena che ne aveva solo parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2007. La CTR rilevava che la mera reiterazione delle ragioni del ricorso introduttivo del giudizio non assolveva all’onere legalmente imposto di “specificità” dei motivi di gravame.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione detta società ed i suoi soci deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – i ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, asserendo che la sentenza impugnata ha male valutato l’ammissibilità del loro appello in punto “specificità” dei motivi.

La censura è palesemente e dirimentemente fondata.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624).

E’ la stessa sentenza di appello che da atto che, almeno, ciò è contenuto nel gravame, sicchè ciò basterebbe a provocarne la cassazione per l’evidente contrasto con la citata regala juris.

Vi è tuttavia da rilevare comunque che, in pieno ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti allegano ed asseverano compiutamente che il loro gravame conteneva ben più della mera riproposizione delle difese di prime cure, ma, sulla base delle medesime, sviluppavano una precisa critica ai punti decisionali devoluti alla cognizione della Commissione tributaria regionale con il gravame stesso.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento in ordine alla prima censura, assorbite le altre, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA