Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 125 del 04/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 125 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 3663-2011 proposto da:
RAFFA ANTONELLA RITNNL56P46F158K, rappresentata

e

difesa dall’avvocato MARIO INTILISANO, giusta procura a margine
del ricorso, nonchè l’Avvocato -MARIO INTILISANO rappresentato
e difeso da se stesso, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUNIGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO
D’AGOSTINO;

– ricorrenti contro
ENAP – ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE„ in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROTTI N. 45,
presso lo studio dell’avvocato CARPINELLA TOMMASO, che lo

Data pubblicazione: 04/01/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONERO PASQUALE
giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente nonché contro

– intimata avverso la sentenza n. 2761/2010 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 21/09/2010, depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2012 dal Consigliere Relatore

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA

BARREC_A;
udito l’Avvocato Carpinella Tommaso difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il RG. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
aderisce alla relazione.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Antonella Raffa avverso la sentenza del
Tribunale di Milano, con la quale era stata dichiarata improcedibile, per
sopravvenuta carenza di interesse ad agire, la domanda esperita dalla medesima
Raffa per sentire dichiarare esistente, ex art. 548 cod. proc. civ., il credito
dell’ENAP nei confronti della Winthertur Vita S.p.A., poi Aurora Assicurazioni
S.p.A., dal momento che il credito dell’attrice (già pignorante) si era estinto per
intervenuto integrale pagamento.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. (così come

interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9217 del 2010) per avere la
Corte d’Appello dichiarato l’inammissibilità per la mancata produzione della
procura apposta a margine dell’atto di precetto notificato il 2 febbraio 2004,
senza assegnare il termine ex art. 182 cod. proc. civ. e malgrado la sentenza di
primo grado avesse dato atto dell’esistenza in atti dell’atto di precetto e nessuna
eccezione fosse stata sollevata dalla controparte;
col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione al giudicato formatosi in ordine
Ric. 2011 n. 03663
-2-

sez.

M3 – ud. 05-12-2012

UGF ASSICURAZIONI SPA;

Ric. 2011 n. 03663
-3-

sez.

M3 – ud. 05-12-2012

all’esistenza di procura in favore del difensore dell’appellante, perché il giudice
di primo grado avrebbe affermato in sentenza, riportando la relativa menzione
nell’epigrafe, che la Raffa era rappresentata e difesa <>, e pertanto il giudice di secondo grado avrebbe
dovuto prendere atto di un giudicato interno sul punto, non avendo l’appellato
ENAP proposto al riguardo apposito appello incidentale.
Con il controricorso, il resistente ENAP — Ente Nazionale Addestramento
Professionale ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per
violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la parte
ricorrente prodotto, neppure in copia, l’atto di precetto con la procura abilitante
il difensore ad assistere la parte, sul quale è fondato il ricorso. Ha citato altresì
il precedente costituito dall’ordinanza dì questa Corte n. 11811/12, pronunciata
in un caso del tutto analogo al presente.
Orbene, così come in effetti già affermato in tale ultima decisione, si ritiene che
il ricorso si basi, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 369, comma
secondo, n. 4 cod. proc. civ., proprio sull’atto di precetto richiamato.
Dato ciò, la ricorrente avrebbe dovuto produrre, anche in copia, l’atto di
precetto che, a suo dire, avrebbe avuto apposta, a margine, la procura abilitante
il difensore a difendere la parte anche nel successivo giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo.
Tale produzione è da ritenersi indispensabile al fine di delibare l’interesse
all’impugnazione: l’interesse al ricorso, quindi alla cassazione della sentenza,
sussiste soltanto se la ricorrente dimostri che, se il giudice d’appello avesse
concesso il termine di cui sopra, tale concessione le avrebbe consentito di
produrre la procura alle liti e di comprovare che la procura già rilasciata al
difensore, poi costituito in appello, fosse effettivamente idonea a colmare la
lacuna riscontrata, e ad evitare la sanzione processuale di inammissibilità del
gravame.
In calce al ricorso si legge: << Si produrranno: 1) sentenza impugnata; 2) Fascicoli precedenti gradi di giudizio; 3) Copia dell’atto di precetto contenente a margine la procura>>. Tuttavia, quest’ultimo atto non risulta
essere stato depositato unitamente al ricorso.
Ciò è tanto vero che nella memoria della ricorrente datata 10 marzo 2012 si
legge quanto segue: <<…lo stesso atto di precetto (rectius la copia fotostatica) contenente la procura a margine viene prodotto (ai soli fini di economia processuale in seno al giudizio di Cassazione ai sensi dell’art. 372 Cpc)>>
(pag. 4). Siffatta affermazione conferma che la copia dell’atto di precetto sul
quale sarebbe stata apposta la procura non è stata prodotta insieme col ricorso.
Peraltro, malgrado quanto affermato nella memoria, essa non risulta depositata
nemmeno unitamente alla memoria; è tardiva la produzione effettuata con nota
di deposito dell’8 ottobre 2012.
Orbene, la sanzione dell’improcedibilità del ricorso sarebbe stata evitata
soltanto producendo la procura di che trattasi unitamente al ricorso ai sensi
dell’art. 369, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.
Al riguardo, infatti, non può che essere ribadito il principio per il quale il
requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
deve ritenersi, in particolare, soddisfatto: a) qualora il documento sia stato
prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di
esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori delle parli.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte resistente ha
depositato memoria.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Ric. 2011 n. 03663 sez. M3 – ud. 05-12-2012
-4-

fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora
il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante
l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di
controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del
documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in
cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza
produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di
documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza
od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente
alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo
l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del
documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa
nell’ambito del ricorso (così Cass. S.U. n. 7161/10; cfr. anche Cass. S.U. n.
22726/11, nel senso che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si
fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme
processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte,
anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e,
quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il
deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla
cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al
richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ.).
Con la conseguenza che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un
determinato documento o un atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato
improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto o
documento, a norma dell’art. 369, primo e secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
come sopra inteso (cfr., da ultimo, Cass. n. 3689/11). In particolare, nel caso di
specie, poiché si trattava di un atto che, per ammissione della parte ricorrente,
non era contenuto né nei fascicoli di parte né nel fascicolo d’ufficio dei
precedenti gradi di merito, esso avrebbe dovuto essere depositato insieme col
ricorso. In mancanza, il ricorso va dichiarato improcedibile.».

La parte resistente ha insistito per la. condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali, sostenendo che la controparte
sarebbe incorsa in temeraria condotta processuale, anche in ragione
dell’esito dei pregressi gradi di merito, nonché di altro analogo giudizio

quest’ultimo riguardo, il resistente che la ricorrente avrebbe dato
esecuzione all’ordine di rinnovare la notificazione del ricorso non
andata a buon fine nei confronti dell’ENAP (di cui al verbale
dell’adunanza del 16 maggio 2012), pur sapendo che il ricorso sarebbe
stato dichiarato improcedibile.
Si osserva che, sebbene la Raffa sia stata soccombente nei gradi di
merito, l’esito della lite è dipeso, in primo grado, da sopravvenienze
processuali, ed, in secondo grado, dall’avere la Corte d’Appello deciso
senza tenere conto della sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9217/10, pubblicata peraltro meno di un mese prima
della decisione della Corte territoriale. Quanto al precedente di questa
Corte, va rilevato che l’ordine di integrazione del contraddittorio nel
presente giudizio è stato dato prima della pubblicazione dell’ordinanza
n.11811/12 (resa in altro giudizio, pur se analogo al presente e svoltosi
tra le stesse parti) e che, tenuto conto delle date di questa e della
spedizione per la notificazione dell’atto di integrazione del
contraddittorio, non risulta che, quando la parte ricorrente vi diede
esecuzione, fosse a conoscenza della detta ordinanza.
Tenuto conto di quanto appena esposto, e considerata l’applicabilità al
presente giudizio del testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ. , ritiene
il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 03663 sez. M3 – ud. 05-12-2012
-5-

concluso con l’ordinanza di questa Corte n. 11811/12; sostiene, a

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa tra le parti le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2012, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

cassazione.

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