Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 125 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 04/01/2011), n.125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27594-2009 proposto da:

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE, in

persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

H.I.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 17557/08 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE

del 22/10/08, depositato il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Par. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato il 27.10.2008 il Giudice di pace di Firenze ha accolto l’opposizione proposta da H.I. contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze nei suoi confronti dopo che la straniera aveva presentato istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno risultato essere contraffatto. Il giudice del merito ha rilevato che non era stato prodotto il verbale delle dichiarazioni rese dall’opponente la quale, secondo la Prefettura, a seguito di denuncia per i reati di cui agli artt. 489 e 648 c.p., aveva ammesso di avere acquistato a (OMISSIS) il documento per Euro 1.000,00 consapevole della falsità.

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Firenze formulando un solo motivo, con il quale denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, comma 2, lett. a) e comma 8, artt. 14 e 19. Non ha svolto difese l’intimata.

2.- Il ricorso appare manifestamente fondato perchè secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; non è invece consentita al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Infatti, il giudice dell’espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell’azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell’espulsione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22217 del 2006).

Se il titolo di soggiorno è costituito da un documento contraffatto a nulla rileva – ai fini della legittimità del decreto di espulsione – l’elemento soggettivo dell’immigrato il quale lo invochi per giustificare la propria presenza sul territorio nazionale.

Il Giudice di pace ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di opposizione, talchè il provvedimento impugnato andrebbe cassato con rinvio.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”.

Par. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Firenze, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Firenze, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA