Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12499 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15714-2005 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

L.GO DEL TEATRO VALLE 6, presso l’avvocato BRACCI LUCIANO FILIPPO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAMBERINI ALBERTO, DE LEO

GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIDERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso l’avvocato BARUCCO

FERDINANDO rappresentato e difeso dall’avvocato VIZZARI ANTONIA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

L.E., L.P., L.M.;

– intimati –

sul ricorso 19524-2005 proposto da:

L.P. (C.F. (OMISSIS)), L.E. (C.F.

(OMISSIS)), L.M.C. (C.F. (OMISSIS)),

in proprio e nella qualità di eredi di L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14, presso l’avvocato

LORENTI FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PEDULLA’ SANTE UMBERTO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEL TEATRO

VALLE 6, presso l’avvocato BRACCI LUCIANO FILIPPO, rappresentata e

difesa dagli avvocati DE LEO GIUSEPPE, GAMBERINI ALBERTO, giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 188/2004 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GAMBERINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente Comune, l’Avvocato ANGELINI MASSIMO

(delega VIZZARI) che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21-2-1990 L.E., L. P., L.M. e L.G. convenivano dinanzi al Tribunale di Locri il Comune di Siderno e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Reggio Calabria, esponendo: che erano proprietari di un fondo rustico ubicato in (OMISSIS);

che il Comune di Siderno, con Delib. Commissario Prefettizio 21 agosto 1984, aveva indicato all’I.A.C.P. di Reggio Calabria il terreno facente parte della particella n. (OMISSIS) della partita catastale (OMISSIS), da destinare alla realizzazione di opere di edilizia sovvenzionata; che l’I.A.C.P., a seguito di Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 8 gennaio 1984, che aveva autorizzato l’occupazione del predetto terreno per la durata di quattro anni, si era immessa, in data 3-1- 1985, nel possesso del terreno medesimo, dando inizio alla costruzione di alloggi popolari; che nè il Comune, nè l’I.A.C.P., pero, avevano provveduto a portare a compimento la procedura espropriativa nel termine massimo fissato per la durata dell’occupazione provvisoria di urgenza, per cui i predetti erano tenuti a corrispondere una indennità per il periodo di occupazione legittima ed, inoltre, il risarcimento del danno, pari al valore del terreno occupato, oltre ad interessi e a rivalutazione.

Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna del Comune di Siderno e dell’I.A.C.P. al pagamento della somma di L. 700.000.000 o di quella da accertare a mezzo di consulenza tecnica, oltre interessi, rivalutazione e spese.

I convenuti rimanevano contumaci.

Espletata consulenza tecnica, il Tribunale di Locri, con sentenza del 18-1/27-2-1992, condannava l’I.A.C.P. al pagamento, in favore degli istanti, dell’importo di lire 140.000.000, con gli interessi legali e la rivalutazione, rigettando la domanda proposta nei confronti del Comune di Siderno. Avverso tale decisione appellava l’Istituto Autonomo per le Case Popolari, deducendo l’inammissibilità della spiegata domanda, non essendo ancora la disposta occupazione divenuta illegittima ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. In via subordinata, rilevava l’erroneità dell’eseguita consulenza tecnica di ufficio relativamente al “quantum” ed al momento di determinazione dello stesso.

Si costituivano L.E., L.P. e L.M. C., in proprio e quali eredi del loro germano L.G., invocando il rigetto del gravame proposto dall’I.A.C.P. e, spiegando, a loro volta, appello incidentale, chiedevano la correzione della data di rivalutazione e la decorrenza degli interessi compensativi, ponendola al 3-1-1985, la liquidazione del danno da occupazione legittima nella somma richiesta, corrispondente a quella stimata dal C.T.U., con gli interessi come per legge, la rideterminazione delle spese di primo grado in aumento e in proporzione al maggior valore della causa derivante dall’accoglimento della domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima. Si costituiva, altresì, il Comune di Siderno, concludendo per la conferma dell’impugnata sentenza e il conseguente rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’I.A.C.P.. In subordine, il Comune chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell’esperita azione risarcitoria, rilevando, comunque, la erronea determinazione dell’importo liquidato a tale titolo, dei relativi interessi e della rivalutazione. Rimessa la causa al Collegio, la Corte, con ordinanza del 4-2-1999, disponeva la sospensione del procedimento sino alla decisione della Corte Costituzionale nel frattempo investita della questione di costituzionalità della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65.

Pronunciatasi la Consulta, con sentenza n. 148 in data 26-30/4/1999, la causa riprendeva il suo svolgimento.

Effettuata una nuova Ctu, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza 188/04, dichiarava la propria incompetenza a pronunciarsi, in sede di gravame, sulla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello in unico grado e condannava, poi l’IACP (oggi ATER) al pagamento, in favore di L.E., L.P. e L.M., in proprio e nella qualità, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme di L. 126.668.000, pari ad Euro 65.418,56,per occupazione illegittima e di L. 17.300.000, pari ad Euro 8.934,70,per decremento di valore del cd. relitto, con rivalutazione monetaria di entrambi gli importi dal 3.1.1994 alla data di pubblicazione della sentenza e con gli interessi legali sulle stesse somme, anno per anno rivalutate fino alla predetta data e, sugli importi cosi determinati sino al soddisfo.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Ater sulla base di due motivi cui resistono con controricorso i L. i quali propongono altresì ricorso incidentale cui resiste con controricorso l’Ater.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Ater con il primo motivo di ricorso deduce l’inammissibilità della domanda risarcitoria perchè al momento della pronuncia della sentenza di primo grado non si era ancora verificata alcuna occupazione appropriativa.

Con il secondo motivo deduce la propria carenza di legittimazione passiva.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale i ricorrenti si dolgono della dichiarazione di incompetenza da parte della Corte d’appello a provvedere sulla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Non è controverso che l’occupazione illegittima si sia nel caso di specie verificata il 3.1.94, dopo l’emanazione della sentenza di primo grado.

Tuttavia ciò non comporta l’inammissibilità della domanda come correttamente osservato dalla sentenza impugnata.

E’ indiscusso che in tema di occupazione di urgenza il momento in cui essa diviene illegittima coincide con quello della scadenza del termine delle predetta occupazione; deve, però ritenersi – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – ammissibile la domanda risarcitoria proposta prima del decorso del termine anzidetto, poichè la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio si atteggia non già come presupposto processuale, bensì come condizione di accoglimento della domanda, la quale deve essere accolta se al momento della decisione il diritto sia sorto, sebbene i suoi elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa (v. Cass. 10344/95).

Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva dell’IACP ( ora Ater) poichè questo era stato delegato a compiere la procedura espropriativa in nome e per conto del comune di Siderno.

Tale affermazione è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che in caso di irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, come avvenuto nel caso di specie, il soggetto delegato al compimento dell’opera pubblica, pur se abbia ultimato i lavori entro il termine di scadenza dell’occupazione legittima, risponde del danno da occupazione appropriativa ove la delega fosse estesa al compimento delle procedure amministrative preordinate all’esproprio, poichè, anche se di fatto, nel rapporto con i soggetti proprietari dei terreni assoggettati a procedura ablatoria, non si sia manifestato come incaricato della conduzione del procedimento (come nel caso in cui risulti aver sempre agito in nome e per conto del delegante), l’onere di promuovere e sollecitare la tempestiva emissione del decreto di esproprio da parte del titolare del potere espropriativo rientra tra i compiti del delegato, che è dunque da ritenere compartecipe, attraverso la propria condotta omissiva, dell’illecito in cui si concreta la trasformazione del fondo in assenza di titolo, in applicazione del principio per cui chiunque abbia dato un contributo causale al danno ingiusto ne deve rispondere. (Cass. 11849/07, Cass. 1526/06).

Risulta ,invece, fondato il ricorso incidentale.

Ingiustificata appare invero la pronuncia della Corte d’appello di difetto di competenza a pronunciarsi sulla domanda di indennità per l’occupazione legittima già proposta innanzi al Tribunale e sul quale quest’ultimo si era dichiarato incompetente: ed alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in sede di appello di sentenza del Tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l’indennità per il periodo di occupazione legittima (ovvero si sia dichiarato incompetente su quest’ultima), non può la Corte d’appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all’indennità di occupazione legittima, sul presupposto che quest’ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell’indennità, ma in presenza, comunque, della domanda dell’interessato, che si proceda “ex novo” alla determinazione dell’indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta. (Cass. 25013/06; Cass. 19644/05; Cass. 25966/09).

In conclusione quindi va quindi accolto il ricorso incidentale e rigettato quello principale . La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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