Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12499 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20218/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
R.V.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il
Piemonte n. 74/24/14, pronunciata il 19 settembre 2013 e depositata
il 21 gennaio 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio
2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Sost. Procuratore Generale che ha
chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Fatto
RILEVATO
L’Agenzia ha promosso (per errore) due ricorsi avverso la medesima sentenza. Qui viene alla cognizione il secondo dei due, ove però la sentenza di merito è già stata cassata (senza rinvio) con pronuncia di questa Corte n. 29343/2020.
In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, peraltro non notificata al contribuente.
In difetto dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., l’atto di rinuncia non è tuttavia idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, essendo tale atto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v. Sez. Un. sent. n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 – quater, questione assorbente il profilo della debenza del predetto ulteriore versamento in caso di inammissibilità sopravvenuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021