Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12499 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 503/2010 proposto da:

COMUNE DI CALATABIANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, interno

A, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANCIAGLI Nunzio, giusta Delib. G.C. 4 agosto

2009, n. 79 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D. (OMISSIS), T.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 22, presso lo studio

dell’avvocato MARILENA SCIORTINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAZZARA Antonino, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1030/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

19.1.09, depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Nunzio Manciagli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 28 luglio 2009, ha dichiarato inammissibile l’appello notificato dal Comune di Calatabiano ai signori M.D. e T.E. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre in data 12 giugno 2003.

I fatti rilevanti per la decisione sono i seguenti. In primo grado, gli attori M.D. e T.E. avevano nominato difensori gli avvocati Gaetano Tita e Francesco Torre, ed avevano eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato Tita, in Catania Via Pasubio n. 33. L’avvocato Tita era deceduto nel (OMISSIS), dopo la spedizione della causa a sentenza, avvenuta il 16 gennaio 2002, e il deposito della sentenza. L’appello contro la sentenza, non notificata, era stato notificato nello studio dell’avvocato deceduto, a mani del figlio, avvocato Marco Tita. Gli appellati si erano costituiti, eccependo il vizio della notificazione, e difendendosi nel merito.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre per cassazione il Comune di Calatabiano con atto notificato il 28 dicembre 2009, per due motivi. Resistono gli intimati con controricorso notificato il 3 febbraio 2010.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.. Si deduce che la morte del procuratore domiciliatario dei signori M. – T., verificatasi dopo la spedizione della causa a sentenza, non era stata dichiarata nel giudizio e non era conosciuta; che la notificazione dell’appello, avverso una sentenza non notificata, era stata eseguita al domicilio indicato dagli attori in primo grado; che il figlio del defunto procuratore, presente in studio, aveva accettato il plico notificato senza dichiarare il decesso del destinatario; e che gli appellati si erano costituiti sanando la nullità.

Il motivo è manifestamente fondato, in base alla giurisprudenza di questa corte (Cass. 26 novembre 2004 n. 22293: a cancellazione dall’albo produce la decadenza dall’ufficio di avvocato, e quindi l’estinzione dell’elezione di domicilio). A norma dell’art. 330 c.p.c., destinatario della notifica dell’impugnazione è la parte contro la quale l’atto è diretto, anche qualora essa debba essere eseguita presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio. Ciò premesso, se è vero che la morte del procuratore domiciliatario estingue il mandato e fa cessare gli effetti dell’elezione di domicilio, sicchè la notificazione deve essere fatta alla parte personalmente, da ciò discende soltanto la nullità – per falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., della notificazione che sia stata eseguita con la consegna a mani di persona addetta allo studio (nella specie, l’avvocato Marco Tita, figlio del defunto procuratore domiciliataria), che l’abbia accettata senza dichiarare l’avvenuto decesso del domiciliatario, e non già la sua inesistenza.

Trova pertanto applicazione l’art. 156 c.p.c., comma 3, per cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo, com’è avvenuto nella fattispecie in esame con la costituzione in giudizio degli appellati.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente e i resistenti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. Con riferimento alla memoria depositata dai resistenti è sufficiente richiamare il principio ormai comunemente recepito quello secondo cui l’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre unicamente quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto, come accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare. Si configura invece la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione, è sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione (anche tardiva) del destinatario dell’atto (specificamente con riguardo a fattispecie simile a quella qui esaminata, v. Cass. 7 gennaio 2010 n. 58; in precedenza Cass. 11 giugno 2007 n. 13667; 26 novembre 2004 n. 22293; 4 marzo 2002; 20 gennaio 1986 n. 370, 28 luglio 1980 n. 4863).

5. L’accoglimento del motivo assorbe ogni altra censura e comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima corte territoriale per il giudizio di appello, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso è correlato alla sussistenza di precedenti.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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