Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12498 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29347-2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

n. 76, presso lo studio dell’avvocato SABATINO ALESSIO MARRAMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO DI PALERMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 2774/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello di S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva rigettato tutte le domande proposte nei confronti del Ministero della Giustizia volte ad ottenere:

a) l’accertamento della natura di trasferimento del provvedimento ministeriale, emesso il 12 luglio 2004, di distacco presso il Tribunale di Lecco;

b) l’accertamento della nullità, per vizio genetico del consenso, della domanda di partecipazione all’interpello del 2007, la disapplicazione del provvedimento di trasferimento e la conseguente condanna del Ministero a reintegrare l’appellante presso il Tribunale di Lecco;

c) la condanna del Ministero a pubblicare, ora per allora ed ai sensi dell’art. 19 dell’accordo 28.7.1998, l’interpello per la copertura di 4 posti vacanti presso il Tribunale di Lecco di cancelliere C 2;

d) l’accertamento del demansionamento subito presso la Procura della Repubblica di Monza a partire dal 4 gennaio 2010 e la condanna del Ministero alla reintegrazione in mansioni corrispondenti al livello ed alla qualifica posseduta nonchè al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che:

a) la S., in servizio presso il Tribunale di Matera, aveva richiesto nel giugno 2004 il trasferimento al Tribunale di Lecco e la richiesta era stata respinta perchè, sulla base dell’accordo sindacale del 28 luglio 1998, i provvedimenti di trasferimento potevano essere adottati solo a seguito di procedura che prevedeva la pubblicazione dei posti vacanti ed il relativo interpello;

b) il Ministero aveva adottato un provvedimento di distacco annuale, prorogato di anno in anno sino al 3 gennaio 2010, data in cui la S., a seguito di sua domanda di partecipazione all’interpello pubblicato nel giugno 2007, era stata trasferita presso la Procura della Repubblica di Monza;

3. il giudice d’appello ha escluso che l’assegnazione al Tribunale di Lecco disposta il 12 luglio 2004, e poi più volte prorogata, integrasse un trasferimento, perchè univoco era il tenore letterale del provvedimento, motivato oltre che dalle gravi esigenze di servizio del Tribunale di destinazione, anche dalle ragioni personali rappresentate dalla S.;

4. quest’ultima non poteva pretendere che venisse avviata la procedura di interpello per la copertura dei posti vacanti presso il Tribunale di Lecco in quanto rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione stabilire se e con quali modalità ricoprire le vacanze della dotazione organica dei diversi uffici;

5. la disciplina dell’errore vizio e l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di presupposizione riguardano solo gli atti negoziali e, comunque, non potevano essere invocati nella fattispecie perchè a seguito del preteso errore la S. aveva, in realtà, ottenuto di non dovere riprendere servizio presso la sede di Matera e perchè la presupposizione implica che il consenso si sia formato in relazione ad una situazione di fatto o di diritto considerata da entrambe le parti;

6. presso la Procura della Repubblica di Monza erano state assegnate all’appellante mansioni confacenti al livello di inquadramento e compatibili con le rappresentate esigenze familiari della dipendente, la quale non poteva pretendere che le venissero assegnate, sia pure temporaneamente, le funzioni di coordinamento e di direzione proprie della posizione vacante del dirigente amministrativo, funzioni che il capo dell’ufficio giudiziario aveva ritenuto di dovere esercitare direttamente, avvalendosi della collaborazione di un funzionario inquadrato nell’area C, posizione economica C1;

7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A. sulla base di 11 motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero della Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e sostiene che la Corte territoriale non poteva qualificare distacco il provvedimento del 12 luglio 2004, con il quale era stata disposta l’assegnazione al Tribunale di Lecco, perchè il distacco presuppone la richiesta del dipendente interessato ed il parere dell’ufficio di appartenenza, entrambi carenti nella fattispecie, con la conseguenza che l’atto adottato, anche per effetto della mancata contestazione da parte del Ministero delle circostanze di fatto allegate nel ricorso, andava qualificato trasferimento d’ufficio;

2. la seconda critica, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita al giudice d’appello la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 2103 c.c., del CCNL 16.12.1999, del CCNI 5.4.2000, del CCNI 29.7.2010 e contesta, sotto altro profilo, la qualificazione data al provvedimento del 12 luglio 2004, insistendo nel sostenere che con lo stesso era stata mutata in via definitiva e per ragioni d’ufficio la sede di servizio;

2.1. la ricorrente evidenzia che il distacco presso un ufficio diverso della medesima amministrazione non è disciplinato nè dalla legge nè dalla contrattazione collettiva ed è frutto di una prassi formatasi nel tempo, che si pone irrimediabilmente in contrasto con le disposizioni che regolano il trasferimento dei dipendenti pubblici;

2.2. aggiunge che l’unica ipotesi di assegnazione temporanea prevista dalle disposizioni contrattuali citate in rubrica, riguardanti il Ministero della giustizia, è l’applicazione distrettuale, della quale nella specie non sussistevano i presupposti;

3. con il terzo motivo la S. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2 bis e sostiene che doveva essere applicata in via analogica la norma che impone alle pubbliche amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, di immettere in ruolo i dipendenti di altra amministrazione in posizione di comando;

3.1. ne trae la conseguenza che doveva essere dichiarata illegittima la copertura da parte del Ministero di due posti di cancelliere C2 con personale proveniente da enti locali che, tra l’altro, non era in possesso della professionalità necessaria per l’espletamento delle delicate funzioni di responsabile della cancelleria contenzioso e del lavoro;

4. la quarta critica addebita alla Corte territoriale l’omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti per non avere pronunciato sulla questione, prospettata nell’atto d’appello, dell’applicabilità in via analogica del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2 bis ed aggiunge che della disposizione doveva essere data un’interpretazione estensiva perchè altrimenti i dipendenti distaccati presso altra sede della medesima amministrazione verrebbero ingiustamente discriminati rispetto a quelli comandati da altro ente;

5. con il quinto motivo si denuncia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè la violazione del D.Lgs. n. 165 2001, art. 30, comma 2 bis e si sostiene, in sintesi, che la mobilità esterna prevale sull’indizione di una nuova procedura concorsuale, ma non può essere preferita anche a quella interna e pertanto il Ministero avrebbe dovuto innanzitutto pubblicare l’interpello previsto dall’accordo sindacale del 28 luglio 1998;

6. la sesta censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 2-12 dell’accordo sindacale del 28 luglio 1998 per avere la Corte erroneamente affermato che in assenza di procedura di interpello non poteva essere disposto il trasferimento della dipendente;

6.1. sostiene la S. che la procedura in questione si riferisce ai trasferimenti volontari e non è applicabile al diverso istituto del trasferimento d’ufficio disposto unilateralmente dal Ministero per ragioni organizzative;

7. con il settimo motivo la ricorrente si duole della “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 2 e 19 dell’accordo sindacale del 28 luglio 1998 (punti B 3 e B 3.1. dell’atto di appello); violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e ss. c.c. in relazione agli artt. 2 e 19 dell’accordo sindacale del 28.7.1998” ed assume che nell’atto d’appello era stata censurata la pronuncia del Tribunale quanto alla natura non vincolante degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali, in base ai quali, secondo l’interpretazione prospettata dalla ricorrente, all’interpello interno doveva essere data precedenza rispetto alla mobilità, da equiparare alle assunzioni mediante pubblico concorso;

7.1. aggiunge che il Ministero non ha mai contestato la natura vincolante dell’accordo sindacale del 28 luglio 1998 e, pertanto, la Corte territoriale non poteva fare leva sulla discrezionalità delle scelte organizzative giacchè i poteri del datore di lavoro pubblico devono essere esercitati nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme di legge e degli accordi sindacali;

8. l’ottava critica denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1249 c.c. perchè erroneamente la Corte territoriale ha negato natura negoziale agli atti della procedura di trasferimento;

9. con il nono motivo la ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 e del CCNL in relazione all’art. 115 c.p.c. e all’art. 416 c.p.c.” e sostiene che il demansionamento era stato provato mediante deposito di documentazione ed anche per effetto della non contestazione da parte del Ministero;

10. la decima critica censura, sotto altro profilo, il capo della decisione che ha escluso la lamentata dequalificazione e denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 violazione e falsa applicazione del CCNI Ministero della Giustizia del 29.7.2010” perchè la Corte territoriale non ha valutato l’incidenza del nuovo contratto integrativo, a seguito del quale alla ricorrente è stato attribuito il profilo professionale di direttore amministrativo, di elevato contenuto specialistico e che comporta l’attribuzione della direzione di più reparti o dell’ufficio nel suo complesso;

10.1. in sintesi la S. assume che il demansionamento era stato provato in quanto dalla documentazione prodotta dallo stesso resistente emergevano tutti i profili lamentati di dequalificazione ossia: la mancata attribuzione della direzione e del coordinamento dell’ufficio nel suo complesso; la mancata attribuzione della direzione di più reparti; l’assegnazione a mansioni implicanti solo attività semplici e ripetitive;

11. infine con l’undicesimo motivo si sostiene che la Corte territoriale, nel ritenere che le funzioni di coordinamento fossero state avocate dal capo dell’ufficio giudiziario, avrebbe violato gli artt. 115 e 416 c.p.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonchè i c.c.N. I. del 5/4/2000 e del 29/7/2010, sovrapponendo e confondendo erroneamente i compiti di direttore amministrativo, figura impiegatizia apicale del personale non dirigenziale, con quelli del dirigente amministrativo;

11.1. il Procuratore della Repubblica poteva avocare a sè i compiti di quest’ultimo ma non quelli del direttore, che andavano assegnati nel rispetto delle professionalità possedute e, quindi, attribuiti alla S., in possesso della qualifica più elevata, e non ad un funzionario giudiziario C1;

12. occorre premettere all’esame delle singole censure che i motivi presentano profili comuni di inammissibilità, innanzitutto perchè le doglianze si incentrano su documenti e, quanto alle denunciate violazioni delle regole del rito, su atti processuali dei quali non è riportato nel ricorso il contenuto, neppure nelle parti essenziali;

12.1. è noto che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo;

12.2. non è sufficiente che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell’impugnazione (sulla non sovrapponibilità dei due requisiti cfr. fra le tante Cass. 28.9.2016 n. 19048);

12.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469/2019);

12.4. il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

12.5. il ricorrente, quindi, non è dispensato dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

13. egualmente comune a più motivi è il rilievo che, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, non è più denunciabile il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, perchè rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia carattere decisivo ed abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, omesso esame al quale non può essere assimilata la mancata valutazione di elementi istruttori qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

14. sulla base dei richiamati principi devono essere dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, che contestano la qualificazione data al provvedimento di assegnazione temporanea presso il Tribunale di Lecco ed alle successive proroghe, provvedimento del quale è riportato solo un minimo stralcio nella nota in calce alla pag. 7 del ricorso, e fanno leva anche sull’istanza presentata dalla S., della quale, parimenti, non è trascritto il contenuto;

14.1. le censure, inoltre, si risolvono in un’inammissibile critica dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, esaminata la documentazione prodotta, ha escluso che fosse stato disposto il trasferimento ed ha anche rilevato che l’atto adottato, di durata temporanea, rispondeva agli interessi di entrambe le parti perchè, da un lato, soddisfaceva le esigenze di servizio dell’ufficio di momentanea destinazione, dall’altro veniva incontro alle ragioni personali rappresentate dalla ricorrente;

14.2. palesemente infondato è l’argomento secondo cui il distacco, in quanto istituto affermatosi nella prassi ma non disciplinato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, dovrebbe essere ricondotto ad un trasferimento d’ufficio;

14.3. infatti non si ravvisano disposizioni che impediscano al datore di lavoro pubblico, il quale esercita nella gestione del rapporto i medesimi poteri di quello privato, di disporre, in via momentanea e con il consenso del dipendente, l’assegnazione ad una sede diversa da quella di servizio e comunque, dall’asserita violazione di disposizioni inderogabili di legge o di contratto deriverebbe, semmai, la nullità del provvedimento, con la conseguente inidoneità dello stesso a produrre effetti giuridici, non già la conversione in un atto non rispondente alla volontà del datore e del quale non sussistevano i presupposti perchè, come la stessa ricorrente finisce per riconoscere, il trasferimento doveva essere preceduto da una procedura mai attivata dal Ministero;

15. la sesta critica, logicamente e giuridicamente connessa ai primi due motivi di ricorso, è inammissibile in quanto si fonda sull’asserita violazione dell’accordo sindacale del 28.7.1998, che non può essere denunciata in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63;

15.1. la giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che “la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria” (Cass. n. 14449/2017) nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente ratione temporis;

15.1. si è precisato al riguardo che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non può la parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, limitarsi a denunciare in sede di legittimità il fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 11254/2018), occorrendo, invece, che il ricorrente, oltre a fare esplicito riferimento alle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27136/2017);

15.2. nel caso di specie la ricorrente si è limitata a richiamare nella rubrica del motivo gli artt. 1362 e 1363 c.p.c., senza illustrare le ragioni per le quali detti canoni di ermeneutica sarebbero stati violati;

15.3. va detto, inoltre, a fini di completezza, che dallo stralcio dell’accordo riportato nel corpo del motivo, seppure minimo, si desume che anche il trasferimento d’ufficio presuppone l’attivazione di una procedura, perchè l’individuazione del dipendente da trasferire deve avvenire nel rispetto di criteri stabili dalle parti sindacali, sicchè deve ritenersi comunque corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso di poter ravvisare nell’atto un provvedimento di natura diversa rispetto a quella dichiarata;

16. il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono inammissibili, per le ragioni indicate al punto 13, nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale l’omesso esame di un punto decisivo ai fini della controversia (quarto motivo) e l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (quinto motivo), perchè il fatto storico, ossia l’avvenuta immissione in ruolo presso il Tribunale di Lecco di due cancellieri C2, è stato esaminato dal giudice d’appello che, sia pure con motivazione sintetica, ha rigettato i motivi di gravame formulati al riguardo (pag. 16 della sentenza);

16.1. le censure sono infondate quanto alla denunciata violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 perchè la norma, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009 (la mobilità contestata è risalente al dicembre 2006 e, quindi, il testo di riferimento è quello risultante all’esito della riscrittura operata dalle leggi nn. 43 e 246 del 2005), dopo aver previsto al comma 1 la possibilità per le amministrazioni di ricoprire posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, al comma 2 bis stabilisce che Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;

16.2. la priorità è, dunque, riservata a dipendenti di altre amministrazioni e va fatta valere nell’ambito della procedura di mobilità, che, per definizione, determina una modificazione soggettiva del rapporto di impiego, sicchè la disposizione non può essere invocata dai dipendenti dell’amministrazione che indice la procedura e che si trovino momentaneamente in servizio presso un ufficio dello stesso datore di lavoro, ubicato in luogo diverso da quello di assegnazione;

16.3. il comando al quale si riferisce il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 è l’istituto originariamente disciplinato dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 56 ed è ravvisabile allorquando il dipendente viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, circostanza, questa, che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, in quanto ” fermo restando il cd. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza), si modifica il cd. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera” (Cass. 8.9.2005 n. 17842); 16.3. il distacco del quale qui si discute è, invece, un istituto invalso nella prassi, da non confondere con quello disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30 e comporta solo l’utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, distinguendosi dalla trasferta in quanto risponde ad esigenze di entrambe le parti del rapporto mentre quest’ultima è disposta unilateralmente dal datore di lavoro, nell’esclusivo suo interesse;

16.4. è evidente, pertanto, che la disposizione invocata dalla ricorrente non possa trovare applicazione, neppure in via analogica, perchè il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Cass. n. 2015/2656), mentre nella specie viene in rilievo il potere del datore di lavoro pubblico di assegnazione del dipendente ad una determinata sede di lavoro anzichè ad altra, potere che è già compiutamente disciplinato dalla legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2103 c.c.) e dalla contrattazione collettiva;

17. anche il settimo motivo di ricorso non può essere scrutinato nel merito perchè la ricorrente, oltre a denunciare inammissibilmente, per le ragioni già indicate nei punti da 15 a 15.2 la violazione dell’accordo sindacale del 28.7.1998, si duole, nella sostanza dell’omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale era stata reiterata la domanda volta ad ottenere, sul presupposto del carattere vincolante dell’accordo, la condanna del Ministero a “pubblicare ora per allora interpello per la copertura dei 4 posti vacanti di cancelliere C2 presso il Tribunale di Lecco”;

17.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931);

17.2. quest’ultima evenienza si ravvisa nella fattispecie perchè nel motivo non si fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall’error in procedendo, nè alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e tutte le argomentazioni si riferiscono, oltre che alla mancanza di motivazione, al carattere vincolante dell’accordo asseritamente violato;

18. parimenti inammissibile è l’ottavo motivo, in quanto la Corte territoriale ha respinto la domanda di annullamento, per vizio del consenso, dell’istanza di trasferimento presso la Procura della Repubblica di Monza sulla base di una pluralità di rationes decidendi e non si è limitata ad escludere che si fosse in presenza di un atto negoziale, ma ha anche rilevato che nella specie non si configuravano nè un errore vizio nè una errata presupposizione;

18.1. il motivo censura unicamente la prima ratio e, pertanto, occorre fare applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la pronuncia sia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, il ricorrente ha l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso o del motivo (fra le più recenti Cass. n. 10815/2019);

19. infine devono essere rigettate le censure (9, 10 e 11 motivo) con le quali la S. insiste nel sostenere che andava quantomeno accolta la domanda di risarcimento del danno formulata in relazione al demansionamento subito dopo l’assegnazione alla Procura della Repubblica di Monza;

19.1. l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, che ha escluso che le mansioni non fossero riconducibili all’area ed al profilo professionale della S., non è censurabile in questa sede ed i motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito e sono, sotto questo aspetto, inammissibili (Cass. S.U. n. 34476/2019);

19.2. è poi assorbente, per escludere il denunciato demansionamento, il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte che, nell’interpretare il CCNL del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri, applicabile alla fattispecie ratione temporis (il preteso demansionamento si sarebbe verificato a partire dal gennaio 2010) ha affermato che il CCNL citato “ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall’altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all’espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all’interno dell’area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 è di immediata applicazione” (Cass. n. 33141/2019);

20. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

21. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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