Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12498 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5132/2005 proposto da:

CHEFER S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso l’avvocato DE JORIO Filippo, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEROTONDO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18,

presso l’avvocato VENETTONI Roberto, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2931/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BALSAMO GIUSEPPE (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VENETTONI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27 giugno 1989, la Chefer s.r.l. citò in giudizio il Comune di Monterotondo, deducendo che questo aveva occupato in via d’urgenza un terreno di sua proprietà di 180 mq, per completare i lavori di costruzione di un insediamento di edilizia economica e popolare localizzato su altri terreni, pure di proprietà della società attrice e precedentemente occupati; che il periodo di occupazione legittima era scaduto, il decreto di espropriazione non era stato emesso, e il terreno era stato irreversibilmente trasformato con la realizzazione dell’opera pubblica. La società chiese la condanna del comune al pagamento delle somme dovute per indennità di occupazione legittima, e per l’acquisto della proprietà del terreno occupato.

Il tribunale accolse la domanda e, basandosi su una consulenza tecnica d’ufficio, condannò il comune al pagamento della complessiva somma di L. 95.600.000 per il duplice titolo.

Con sentenza 21 giugno 2004 la corte d’appello di Roma, accogliendo in parte l’appello del comune, dichiarò l’incompetenza del tribunale a conoscere della domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, in ordine alla quale in appello non era poi stata proposta nessuna domanda, e ridusse il risarcimento del danno a L. 9.900.000 (Euro 5.112,92). La corte giudicò inutilizzabile la relazione di consulenza depositata nel primo grado, perchè il consulente, pur dichiarando di utilizzare il metodo sintetico comparativo, non aveva indicato alcun dato concreto di riferimento, e ritenne valido elemento di comparazione la valutazione fatta dal consulente d’ufficio in una causa relativa alla restante proprietà occupata, comprensiva di alcune parti confinanti (L. 112.235 al mq x 180= L. 19.800.000), a seguito della quale le parti si erano indotte a stipulare una cessione per un prezzo inferiore. La corte applicò quindi la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, e dispose che la cifra sarebbe stata rivalutata dal 20 maggio 1993 alla data della sentenza, e maggiorata degli interessi legali.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Chefer s.r.l., con atto notificato il 21 febbraio 2005 per due motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di Monterotondo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il difetto di motivazione su un punto decisivo prospettato dalle parti. Censurando la decisione della corte del merito, di utilizzare per la determinazione del valore venale del fondo la relazione di consulenza su un altro terreno, offerta in un altro giudizio dal consulente d’ufficio, la corte del merito non avrebbe tenuto conto nè del fatto che quella stima era stata fatta con riferimento al 1986, mentre la stima del fondo oggetto del giudizio era stata fatta con riferimento ai valori del 1993, nè del fatto che la transazione intervenuta tra le parti per altri terreni, menzionata dal giudice di merito, era stata condizionata dalla circostanza che a quel tempo il signor C. F. era nelle mani dei suoi sequestratori, che chiedevano un alto riscatto, fatto notorio.

Il motivo è infondato. Nè dell’una nè dell’altra circostanza si precisa nel ricorso se e con quale atto sarebbe stata sollecitata su di esse l’attenzione del giudice, nè si riporta il contenuto degli argomenti svolti ed ignorati dal giudice medesimo, presupposto necessario alla configurabilità di un difetto di motivazione, mentre ci si limita a proporli in questa sede. Dalla sentenza non risulta il dato temporale utilizzato dalla società ricorrente, la quale omette di riportare i passi della consulenza utilizzata per sostenere l’assunto, vertente su un elemento di fatto estraneo di per sè al giudizio di legittimità. La corte territoriale, inoltre, ha tenuto conte non già del minore importo convenuto dalle parti in via transattiva, e che sarebbe stato influenzato dalle condizioni soggettive di costrizione allegate nel ricorso, bensì dell’importo indicato dal consulente d’ufficio, e rispetto al quale l’argomento del ricorso appare ininfluente.

Con il secondo motivo di ricorso si censura l’applicazione nella fattispecie della L. n. 333 del 1992, art. 7 bis, nella determinazione del danno risarcibile.

Al riguardo è sufficiente ricordare che, con sentenza n. 349 del 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65. La norma incostituzionale non può pertanto trovare applicazione nel presente giudizio. Dovendo il punto censurato con il mezzo in esame essere deciso prescindendo dalla norma dichiarata incostituzionale, la sentenza, che su quella norma si è basata, deve essere cassata.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di fatto, e il danno risarcibile deve essere determinato in misura pari al valore venale del fondo del quale l’ente si è appropriato, già accertato dalla corte del merito, con statuizione immune dalle censure già respinte con il primo motivo di ricorso, in L. 19.800.000, e dunque in Euro 10.225,85, con le statuizioni accessorie già indicate dalla corte territoriale, e precisamente con la rivalutazione dal 20 maggio 1993 alla data dell’odierna decisione, e con gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.

Nessun’altra censura è stata proposta con il ricorso, in particolare sulla pronuncia di incompetenza del tribunale alla decisione sull’indennità di occupazione legittima, ancorchè si affermi genericamente che la decisione del giudice di primo grado sul punto era giusta.

Le spese dei diversi gradi di giudizio devono essere poste a carico dell’ente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, e accoglie il secondo motivo di ricorso; pronunciando nel merito, condanna il Comune di Mola di Bari al pagamento dei danni determinati Euro 10.225,85, oltre agli accessori come indicati nella sentenza della corte d’appello di Bari;

e al pagamento delle spese, liquidate per il giudizio di primo grado in Euro 10.300,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari e Euro 2.000,00 per diritti; per il giudizio d’appello in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari e Euro 500,00 per diritti; e per il giudizio di legittimità in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari;

oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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