Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12498 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12498 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso 15810-2009 proposto da:
PARBONETTI MARIA CATENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
1106

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;

intimata

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 17/06/2015

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– contnroricorrente e ricorrente incidentale –

PARBONETTI MARIA CATENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1342/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/06/2008 r.g.n. 7519/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto ricorso principale, assorbimento del
ricorso incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23/6/08 la Corte di Appello di Roma confermava la
pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda
proposta da Parbonetti Maria Catena nei confronti della s.p.a.
Poste Italiane intesa a conseguire: a)l’accertamento della
nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le
parti in relazione al periodo 15/6/98-30/9/98, “per la

assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”; b) la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; c) la condanna della società al pagamento delle
retribuzioni medio tempore maturate.
A sostegno del
quel

che

qui

decisum

la Corte territoriale riteneva, per

interessa,

in

espressa

adesione

alla

giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di specie,
l’unico presupposto per l’operatività della clausola pattizia
fosse costituita dall’assunzione nel periodo dalla stessa
indicato.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Parbonetti in
base a due motivi. Resiste con controricorso la società Poste
Italiane che a propria volta propone ricorso incidentale
sostenuto da unico motivo.
Infine il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione
semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art.335
c.p.c. siccome proposti avverso la medesima decisione.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art.8 ccnl Poste del
26/11/94 e dell’art.1 1.230/62. Si lamenta, essenzialmente,
che la Corte distrettuale abbia non correttamente interpretato
i dati normativi di riferimento, che non esonerano la parte
datoriale dall’indicare, in caso di assunzione a termine per
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie, il nominativo dei lavoratori sostituiti.
1

necessità di espletamento del servizio in concomitanza di

Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione e
falsa applicazione dell’art.8 c.c.n.l. del 26/11/94,
dell’art.3 1.230/62 e dell’art.23 1.56/87.
Si lamenta, in particolare, che la disposizione contrattuale
collettiva richiamata, laddove prevede che l’azienda possa
assumere nel periodo giugno-settembre, per la necessità di
espletamento del servizio in un periodo di ordinaria fruizione

erroneamente interpretata da parte dei giudici del gravame, i
quali hanno escluso la necessità di accertamento della
effettiva sussistenza di una relazione causale intercorrente
fra le esigenze di servizio connesse alle assenze per ferie di
altri dipendenti e l’assunzione del lavoratore. Opina, per
contro, la ricorrente, che una corretta lettura della
disposizione conduce a ritenere gravante sulla parte
datoriale, l’onere di provare le esigenze di servizio in
concreto connesse all’assenza per ferie del personale
dipendente.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente in
quanto fra loro connesse, sono infondate.
Questa Corte (vedi fra le altre, Cass. 17 marzo 2014 n.6097,
Cass. 28 gennaio 2014 n.1828), nei casi in cui il termine al
contratto di lavoro e stato apposto con riferimento
all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista
dall’art.8 coni 26 novembre 1994, ha fissato i seguenti punti:
a) la

previsione

contrattuale

collettiva

autorizza

l’apposizione del termine con riferimento alla “necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie” nel periodo giugno – settembre;
b) il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di
assunzione a termine ai sensi del disposto della L. 28
febbraio 1987 n.56,

art.23.

Tale disposizione,

che

demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di
individuare

oltre

le

fattispecie

tassativamente

previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. l e
2

del periodo di ferie del personale in servizio, sia stata

successive modifiche, nonché dal D.L. 29 gennaio 1983, n.
17, art. 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 15
marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un
termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una
vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati,
i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione
di figure di contratto a termine comunque omologhe a

Da tali punti fermi questa Corte ha tratto una serie di
conseguenze.
Oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo
del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007
n. 4933), in base al principio della “delega in bianco”
conferita dall’art. 23 1. 56/1987, ha anche più volte
confermato (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678,
Cass. 7 marzo 2008 n. 6204) le sentenze di merito che avevano
ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla
contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla
previsione legale del termine apposto per sostituire
dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione
conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico
presupposto per la sua operatività fosse costituita
dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti
fruiscono delle ferie.
Invero, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e
va qui ribadito, “in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata
dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla
“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo
interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato
il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per
sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza
che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore
sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere
3

quelle previste per legge.

di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della
singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il
rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della
percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero
dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello
collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del
1987″ (v. fra le altre Cass. 24 ottobre 2011 n. 22009).

(v. Cass. 28 marzo 2008 n. 8122) in base al quale “l’unica
interpretazione corretta

della norma collettiva in esame

(art. 8 ccn1 26 novembre 1994) è quella secondo cui, stante
l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale
del termine apposto

per sostituire dipendenti in ferie,

l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non
prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per
il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in
concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti
nonché la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione
del

lavoratore

con

specifico

riferimento

all’unità

organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”, bensì
soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di
norma, i dipendenti fruiscono delle ferie. (cfr. Cass. 6
dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7 marzo 2008 n. 6204).
In definitiva, le censure formulate dalla ricorrente, in
quanto infondate, devono essere respinte.
Dal canto suo la società Poste Italiane con il ricorso
spiegato in via incidentale, censura, sotto i profili della
violazione di legge e del vizio di motivazione, l’impugnata
sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di
risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante
la mancanza di una qualsiasi manifestazione di interesse alla
funzionalità di fatto del rapporto, per un apprezzabile lasso
di tempo anteriore alla proposizione della domanda e la
conseguente presunzione di estinzione del rapporto stesso.
Il motivo è inammissibile.
4

Va, quindi, data continuità all’indirizzo giurisprudenziale

La pronuncia resa dalla Corte territoriale, non reca, invero,
riferimento alla formulazione di alcuna eccezione di
risoluzione del contratto per mutuo consenso, da parte della
società resistente.
Rinviene, pertanto, applicazione il principio più volte
affermato da questa Corte, e qui ribadito, alla cui stregua
“nel caso in cui una determinata questione giuridica che

alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che
proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine
di evitare una statuizione di inammissibilità della censura,
ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione
innanzi al giudice di merito indicando altresì in quale atto
del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere
alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità
di tale asserzione, prima di esaminare nel merito, la
questione stessa” (vedi Cass. 3 marzo 2009 n.5070, Cass. 28
luglio 2008 n.20518, Cass. 26 febbraio 2007 n.4391).
Nello specifico, la società non ha adempiuto all’onere di
allegazione sulla medesima gravante, omettendo di specificare
le modalità secondo le quali l’eccezione sarebbe stata
formulata e la sede processuale in cui sarebbe stata
collocata, sicchè la relativa doglianza non si sottrae al
giudizio di inammissibilità fondato sui

dicta

giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo.
Infine, le spese del presente giudizio di cassazione possono
essere compensate, in ragione della situazione di reciproca
soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2015.

implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in

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