Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12498 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9122-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FINMEK ACCESS SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

Commissario Giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO BEGHIN,

GIUSEPPE PIVA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 244/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Veneto del 20/01/2014, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Finmek Access spa in amministrazione straordinaria (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 244/08/2014, depositata in data 10/02/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartelle di pagamento emesse, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bisrelative a maggiori IRPEF, per omesso versamento di ritenute alla fonte, ed IVA dovute per gli anni d’imposta 2004 e 2005 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, preso atto dello sgravio parziale degli importi di una delle due cartelle, operato nelle more del giudizio dall’Ufficio erariale.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato, nella contumacia della società contribuente, inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che: 1) il ricorso introduttivo era stato proposto dalla “Società Finmek Access spa in amministrazione straordinaria… rappresentata e dOsa dal Dott. F.G., Consulente del lavoro… ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Venezia Mestre, Via Zandonai n. 10”; 2) l’atto di appello, intestato alla “Finmek Access”, senza alcun riferimento al rappresentate legale oppure al difensore domiciliatario, risultava (come da avviso ricevimento prodotto) notificato, tramite il servizio postale, alla suddetta società “c/ o Barea Canal Bares Professionisti Associati, Via Zandonai, 10, Venezia Mestre”.

Di conseguenza, secondo i giudici della C.T.R., risultando l’elezione di domicilio della parte effettuata in primo grado presso una determinata persona, con prevalenza dell’elemento personale su quello topografico, e l’appello notificato dall’Ufficio erariale, seppur nel luogo indicato come domicilio eletto, ad un soggetto diverso dal difensore domiciliatario, la notifica relativa doveva ritenersi inesistente, con conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla, ex art. 291 c.p.c..

Alcuna rilevanza poteva avere la circostanza, “peraltro nel caso in esame non dimostrata”, che il difensore domiciliatario avesse, quanto meno all’epoca della notificazione, “lo studio in comune con l’associaione professionale indicata nell’intestazione riportata sull’avviso di ricevimento”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

All’udienza del 16/03/2016, la causa veniva rinviata a N.R. al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di merito. Acquisito il fascicolo d’ufficio, la causa, previa rituale comunicazione alle parti, veniva trattenuta in decisione all’udienza camerale del 26/05/2016.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 330 c.p.c., in quanto, “contrariamente” a quanto sostenuto dai giudici della C.T.R., la contribuente aveva “eletto domicilio presso lo studio del Dott. F.G.” e tale studio era “proprio lo studio Barea, Canal, Bares professionisti associati” e la notifica dell’appello, effettuata presso detto indirizzo, conformemente al disposto di cui all’art. 330 c.p.c., pur senza specifica indicazione del procuratore costituito, doveva ritenersi valida o, al più, nulla, ma non inesistente.

2. La censura è fondata.

2.1. Preliminarmente, il motivo, involgente un error in procedendo malgrado il richiamo ad una violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, è ammissibile in quanto, ai fini dell’individuazione del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (e cioè l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 anzichè n. 4), purchè, come nella specie, dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura (Cass. 19661/2006; Cass. 3941/2002).

2.2. In generale, nell’ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza (che qui interessa), l’atto d’appello va notificato alla parte (destinataria della notifica dell’atto d’impugnazione, atteso che la rappresentanza processuale del difensore è limitata a ciascun grado di giudizio), in uno dei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c. (presso il procuratore costituito in primo grado, senza necessità che sia notificato personalmente a quest’ultimo – Cass. 15201/2014 -, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado) ed i suddetti luoghi non si ritengono indicati dalla norma secondo un ordine tassativo, cosicchè la notificazione può essere effettuata indifferentemente in uno di essi, essendo tale opzione interpretativa quella che garantisce la maggior possibilità di effettuare la notificazione e, perciò, in definitiva, il più agevole esercizio del diritto di azione (nella specie, di impugnazione) costituzionalmente garantito (Cass. 16145/2001; Cass. 20392/2004;

Cass. 16925/2007).

In particolare, la notificazione dell’impugnazione alla parte presso il procuratore costituito, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 1, deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso ex art. 84 c.p.c., in quanto l’art. 330 c.p.c.si limita ad identificare il luogo della notificazione e la vocatio in ius, relativamente all’impugnazione, ha quale destinataria, come sopra già detto, la parte personalmente, essendo regola generale che la rappresentanza processuale del difensore è limitata a ciascun grado del giudizio, ex art. 83 c.p.c., u.c. (Cass.6720/1996).

2.3. Ora, anche se, per quanto emerge dall’elezione di domicilio nel ricorso introduttivo di primo grado, anche ritrascritta in questo grado di giudizio dalla parte ricorrente, la dichiarazione di elezione era riferita ad una precisa ed individuata persona (il Dott. F.), la notificazione dell’appello recava quale destinataria dell’atto la Finmek Access spa in amministrazione controllata e quale luogo la “Barea Canal Bares Professionisti Associati, Via Zandonai, 10, Venezia Mestre”, indirizzo questo coincidente con quello del procuratore domiciliatario; nella relata di notificazione dell’appello e nella busta che lo conteneva, pacificamente, difettava la specifica indicazione del professionista a mandato, il Dr. F..

Quest’ultima indicazione, come sopra detto, non era, in sè, rilevante ai fini della validità della notifica.

2.4. La C.T.R. ha, tuttavia, altresì, affermato che non risultava dimostrata dall’appellante la circostanza – decisiva ai fini della riferibilità del luogo e delle persone, alle quali la copia dell’atto era stata consegnata, alla parte destinataria dell’atto –

che il procuratore domiciliatario della società avesse, all’epoca della notificazione, “lo studio in comune con l’associazione professionale indicata nell’intestazione riportata sull’avviso di ricevimento”.

La ricorrente ribadisce, anche in questa sede che l’indirizzo di “Venezia-Mestre Via Zandonai 10”, costituente il domicilio eletto (lo studio del Dr. F., appunto) dalla società in primo grado, “corrispondeva a quello dello Studio Barca, Canal, Bares, professionisti associati”.

Ed, in effetti, come si evince dall’esame del fascicolo d’ufficio (non essendo vincolante l’accertamento operato dai giudici di merito, vertendosi in tema di error in procedendo ed essendo questa Corte investita appunto dell’esame del fatto processuale), un collegamento tra il domicilio eletto press il Dr. F. e lo studio “Barea, Canal, Bares, professionisti associati” (presso l’indirizzo del quale è stato notificato l’appello) si evince dalla lettura combinata del mandato, a margine del ricorso introduttivo (nel quale l’indirizzo del primo era specificato in “Venezia-Mestre Via Zandonai 10”), e della raccomandata di spedizione del ricorso stesso a mezzo posta, nella quale si indicava come mittente “la Finmek Access in Amm. Straord. c/o Barea Canal Baeres Professioni Associati, Via Zamdonai 10, 30174, Mestre”.

Alla luce di tali elementi, la mancata specifica indicazione del professionista a mandato, il Dr. F., nella relazione di notificazione dell’atto di appello, nella quale destinataria era la “Finmek Access in Amm. Straord. c/o Barea Canal Baeres Professioni Associati, Via Zamdonai 10, 30174, Mestre”, non era idonea ad inficiare la validità della notifica, in conseguenza della sua inesistena, come erroneamente indicato dai giudici della C.T.R., essendovi il necessario collegamento tra l’indirizzo del domiciliatario ed il luogo di notifica dell’atto diretto alla società (lo Studio Barea Canal Bares).

Invero, la notifica può qualificarsi inesistente quando è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, ovvero con consegna dell’atto o persona ed in luogo assolutamente non riferibili ai destinatari passivamente legittimati, e quindi risulti del tutto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto notificatorio (Cass. S.U. 17914/2007; Cass. 5351/2015; Cass. 4957/2015).

La nullità o irregolarità della notifica dell’appello poteva essere sanata attraverso la rinnovazione della notificazione dell’atto, ex art. 291 c.p.c., senza declaratoria di inammissibilità dell’appello.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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