Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12498 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
C.W., elettivamente domiciliata in Roma, via F.Denza n. 20
presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa e rappresentata e difesa per
procura in calce al ricorso dall’Avv. Christian Califano;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli
Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 206/3/2014 della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 3 febbraio
2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 febbraio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
Fatto
RILEVATO
che:
nella controversia originata dalla impugnazione da parte di C.W. di avviso, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2004, con il quale, previa riqualificazione del contratto di vendita di un complesso immobiliare, era stata accertata una plusvalenza da cessione di terreno edificabile, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 206/3/14 depositata il 3 febbraio 2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, annullava l’atto impositivo con esclusivo riferimento alle sanzioni irrogate.
Avverso la sentenza propone ricorso C.W. affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente, con memoria, ha allegato, documentandolo, che l’avviso impugnato è stato integralmente annullato in autotutela, a seguito della circolare n. 23/E del 29/7/2020 che, aderendo alla prevalente giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato non ulteriormente sostenibili le pretese in materia dell’Amministrazione in contrasto con i principi espressi da tale giurisprudenza.
Diritto
CONSIDERATO
che:
alla luce del contenuto della memoria depositata dalla ricorrente va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso.
Le spese, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza in materia nelle more del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti.
Non sussistono i presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021