Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12498 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6801 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010:

C.C. E C.A., quali figli ed eredi di

Ce.An., CE.PI., in proprio e quale erede di

Ci.Ca. e quale procuratore degli altri eredi, cioè la

madre CA.MA. e le sorelle C.F.

R., CE.LI. e CE.NI., giusta procura

autenticata per notar A. Guglielmi del 26 settembre 2000 rep. 91.252,

tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Sesto Rufo n. 23,

presso l’avv. Lucio V. Moscarini che, con l’avv. Niccolò Paletti, li

rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, notificato il

22 marzo 2010.

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PESCARA, in persona del sindaco in carica, autorizzato a

stare in giudizio con Delib. G.M. 8 aprile 2010, n. 297 ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Val Gardena n. 3, presso

l’avv. De Angelis Lucio, rappresentato e difeso per procura speciale

per notar Grazia Buta da Pescara del 29.3.2011, Rep. n. 12864 di

conferma della delega con la quale il potere di difendere è stato

conferito anche all’avv. Paola Di Marco dell’Avvocatura comunale a

margine del controricorso notificato ai ricorrenti in data 21 – 22

marzo 2011.

– controricorrente –

e

CE.IT. e CE.BR., già appellanti e attori in

riassunzione.

PARTI NEL MERITO NON EVOCATE IN CAUSA IN CASSAZIONE avverso la

sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3450/09 del 20 luglio – 14

settembre 2009.

Lette le memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3,

presentate da entrambe le parti e sentiti l’avv. Moscarini per i

ricorrenti, l’avv. Prosperi, per il controricorrente, e il P.M. dr.

Immacolata Zeno, che nulla ha osservato sulla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Nella fattispecie, con il preliminare di vendita del 20 gennaio 1979 di un terreno di mq. 20905 per L. 35.047.530, pari all’indennità di espropriazione aumentata del 50%, il Comune di Pescara e i soggetti ricorrenti, quali comproprietari dell’area oggetto dell’atto, occupata per l’espropriazione il 23 gennaio 1978 per eseguire l’ampliamento del locale cimitero, s’erano obbligati a stipulare la compravendita di essa.

L’azione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del comune, proposta nel 1987 da Br., An. e C. F.R., anche per conto degli altri comproprietari, era stata rigettata con sentenza n. 191 del 1990 dal Tribunale di Pescara, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 463 del 1992, mentre era stata accolta la domanda riconvenzionale dell’ente locale di esecuzione coattiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di contrarre, trasferendosi, con la decisione, la proprietà delle aree, condizionatamente al pagamento del corrispettivo dovuto entro due mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Poichè il Comune aveva persistito nel suo inadempimento, gli odierni ricorrenti chiedevano nuovamente la risoluzione del rapporto sorto dalla sentenza costitutiva, negata con sentenza del 26 maggio 1997 dello stesso tribunale indicato, contro la quale gli attori hanno proposto appello nel luglio 1998 con tre motivi, che censuravano la pronuncia: a) per non avere considerato “essenziale” il termine di pagamento indicato nella sentenza, b) per non avere considerato come condizione risolutiva l’omesso pagamento e c) per avere escluso la gravità dell’inadempimento; durante tale giudizio interveniva il pagamento del prezzo con gli interessi nel 1995. La Corte di merito adita, con sentenza del 2002, accoglieva l’impugnazione, dichiarando risolto il rapporto tra le parti costituito dalla sentenze già citate ex art. 2932 c.c. e condannava il Comune di Pescara a pagare alle controparti L. 2.518.200.000, come controvalore dei beni occupati e trasformati, ed Euro 832.072.038 a titolo d’indennità d’occupazione dall’immissione in possesso del comune nelle aree delle controparti fino alla sentenza, ritenendo inutile ogni valutazione del carattere “essenziale” del termine di pagamento di due mesi e sull’importanza e gravità del tardivo adempimento dell’ente locale.

La Cassazione, con sentenza 29 novembre 2006 n. 25364, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza che precede, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, per violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., riaffermando principi già enunciati in passato per i quali il mancato pagamento del corrispettivo, in caso di sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. nei termini indicati in essa, può determinare la risoluzione del rapporto, solo previo accertamento della gravità dell’inadempimento stesso, ai sensi delle citate norme del codice civile, confermando il carattere solo negoziale delle obbligazioni sorte per effetto della sentenza costitutiva.

Il rinvio è stato operato quindi anzitutto perchè la Corte d’appello procedesse ad accertare detta gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione e poi per chiarire la durata dell’occupazione legittima e liquidare la relativa indennità.

La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello degli attuali ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto la domanda di risoluzione in considerazione del carattere non grave del ritardo nell’adempimento del Comune, dovuto anche a condotte dei promittenti venditori che, invitati dall’ente locale, non si erano presentati al notaio per la stipula dell’atto, per cui, anche in ragione del disinteresse alla conclusione dell’atto definitivo evidenziato con il loro comportamento dagli appellanti, ha escluso la gravità dell’inadempimento ed ha liquidato, per l’occupazione legittima delle aree dal 23 gennaio 1978 al 20 gennaio 1979, data del preliminare che precede, la relativa indennità in un dodicesimo della indennità virtuale di espropriazione dell’area inedificabile, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20 in Euro 1505,00, con gli interessi legali dalla data di cessazione dell’occupazione stessa, costituita da quella del preliminare, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Per la cassazione di detta sentenza propongono impugnazione principale di cinque motivi i ricorrenti C., Ce. e G. indicati in epigrafe e si difende con controricorso il Comune di Pescara; l’impugnazione non è stata notificata alle parti del giudizio di appello It. e Ce.Br.. Con il ricorso notificato a mezzo posta presso il domiciliatario il 17 – 22 marzo 2010, sono prospettati cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c., in relazione agli artt. 1324 e 1365 c.c., per violazione dei principi in materia di risoluzione per effetto della diffida ad adempiere neppure considerata in sentenza, anche per difetto di motivazione su tale fatto decisivo. Erroneamente non si è valutata la diffida ad adempiere dei ricorrenti al Comune di Pescara, di cui non poteva non tenersi conto in sede di rinvio, essendosi escluso il termine essenziale e la gravità dell’inadempimento, nessun rilievo dandosi alla diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., con conseguente omessa motivazione su tale punto decisivo; 2) violazione dell’art. 327 c.c. e dei principi in materia di giudicato delle sentenze civili, e carenze motivazionali su tale punto decisivo, avendo la Corte di merito escluso che la sentenza d’appello che confermava quella del Tribunale che aveva trasferito le aree oggetto di causa, era passata in giudicato un anno e quarantasei giorni dopo la decisione di secondo grado, cioè il 12 febbraio 1994, ritenendo che tale data, dies a quo dei sessanta giorni per l’adempimento, potesse anche non essere nota al contraente tenuto al pagamento, con evidente errore di fatto, che aveva consentito di negare che nel caso potesse operare una risoluzione ope iudicis; 3) violazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 e di ogni principio in materia di traslazione del vincolo di rispetto cimiteriale a carico delle aree finitime a quelle espropriate, non avendo la Corte di merito tenuto conto di tale circostanza nel determinare l’indennità di espropriazione, senza considerare che nel caso vi era stata una diminuzione di valore delle aree finitime degli stessi proprietari e una espropriazione parziale; 4) difetto di motivazione in ordine alla misura delle aree espropriate soggette a vincolo cimiteriale al fine di determinare la natura di tutte le aree occupate o di una loro parte in rapporto alla edificabilità e la misura dell’indennità di espropriazione da cui ricavare quella dìoccupazione; 5) in subordine difetto assoluto di motivazione in ordine alla utilizzabilità, anche per fini diversi da quelli agricoli, delle aree assoggettate a vincolo cimiteriale, usi riconosciuti in sede di legittimità (Cass. 6 marzo 2006 n. 4797).

Ritiene il relatore che il ricorso è inammissibile. Il primo motivo del ricorso non censura infatti la rilevata assenza di gravità del tardivo adempimento del Comune, dal sessantesimo giorno dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto il pagamento dopo due mesi da tale data (14 febbraio 1994) fino al versamento del dovuto dall’ente locale nell’agosto 1995; la diffida ad adempiere rileva come modalità per dar luogo alla risoluzione automatica, solamente sul presupposto che vi sia il grave inadempimento (Cass. 18 aprile 2007 n. 9314) che nel caso risulta espressamente escluso, con motivazione logica e congrua della Corte d’appello, che quindi nessun rilievo poteva dare alla diffida, cui fanno riferimento i ricorrenti, senza concrete censure sulla esclusione della gravità per gli interessati del ritardato pagamento, con conseguente censura che non tiene conto di tale connessa ratio decidendi rimasta incensurata e inammissibilità conseguente del primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, alterandone il senso; invero allorchè in primo grado fu previsto il pagamento entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, nessuno poteva conoscere in quale data quest’ultimo si sarebbe verificato e, per tale circostanza tra altre, la Corte di merito, ha escluso la natura essenziale di tale termine, in quanto la logica e il diritto non possono definire indispensabile a soddisfare l’interesse dei creditori un termine che si ignora quando si verificherà come nel caso, per cui il motivo di ricorso non può che ritenersi inammissibile. Gli ultimi tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme, censurando le modalità con cui si è liquidata la indennità di occupazione, senza aver tenuto conto della diminuzione di valore della residua proprietà assoggettata a vincolo cimiteriale per lo spostamento del confine del cimitero stesso a seguito del suo allargamento sulle aree espropriate, e non tenendo conto neppure se le aree espropriate fossero in tutto o in parte soggette a tale vincolo, dovendosi liquidare l’indennità considerando comunque pure usi diversi da quelli solo agricoli delle aree soggette a vincolo cimiteriale. Le questioni prospettate in questa sede non risultano essere state proposte nel merito per la liquidazione solo virtuale della indennità di espropriazione, al fine di determinare quella di occupazione; fissata la durata di quest’ultima dalla immissione in possesso dell’amministrazione alla data del preliminare di cui sopra, con esclusione logica di tutti gli anni per i quali essa è ancora pretesa in ricorso, il problema è stato solo quello di accertare l’indennità virtuale di esproprio per determinare da essa quella d’occupazione.

La Corte di Cassazione aveva invitato il giudice del rinvio ad accertare la destinazione urbanistica delle aree oggetto del preliminare di vendita, parificato a qualsiasi contratto privato, per accertare la natura “edificabile” o “agricola” riconosciuta negli strumenti urbanistici alle aree trasferite al Comune: la Corte, rilevato che il c.t.u. non ha individuato in base a detti strumenti la natura delle aree, in mancanza di deduzioni dei privati appellanti sul carattere parziale dell’espropriazione e sul fatto che non tutta l’area doveva ritenersi assoggettata a vincolo cimiteriale, s’è rifatto al prezzo pagato, corrispondente ai sensi della L. n. 865 del 1971 alla indennità di espropriazione per aree non edificabili aumentata del 50%, liquidando, entro gli stessi limiti, l’indennità di esproprio e, nella percentuale della L. n. 865 del 1971, art. 20, quella di occupazione legittima.

La mancata censura nel ricorso della misura del prezzo del preliminare di cessione, come originaria indennità offerta agli acquirenti e da loro accettata con l’aumento del 50%, ha reso la determinazione di essa corretta, essendo inammissibili i motivi terzo e quarto, relativi a questioni che non risultano prospettate nel merito e vengono proposte per la prima volta inammissibilmente in sede di legittimità; il valore agricolo o tabellare usato nel caso e corrispondente al prezzo del preliminare di cessione comporta l’irrilevanza in concreto di usi diversi delle aree, che comunque non emerge tra le questioni prospettate nel merito per cui anche per tale profilo la impugnazione deve qualificarsi inammissibile.

In conclusione opina il relatore che il ricorso, inammissibile in ciascuno dei suoi motivi, deve dichiararsi complessivamente precluso e quindi chiede che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1 e dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il controricorso del Comune di Pescara depositato in cancelleria il 4 aprile 2011, con palese violazione dei termini di cui all’art. 369 c.p.c., dovendosi l’atto valutare come memoria difensiva dell’avv. Prosperi munito di procura speciale notarile che lo abilita ad atti di resistenza nel presente giudizio.

2. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Ancora una volta nella memoria dei ricorrenti si insiste nel censurare la sentenza nella valutazione da essa data del termine di due mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. per il pagamento del prezzo del preliminare avvenuto oltre detto termine; anche in tale memoria si prospettano i problemi relativi alla conoscenza del termine da parte dell’ente locale che la Corte d’appello ha affrontato solo per escludere la natura essenziale di esso, ai sensi dell’art. 1457 c.c., con motivazione che nega tale carattere, escludendo che l’interesse dei creditori al pagamento potesse venire meno in rapporto ad un termine che era indeterminato al momento della deliberazione della sentenza, che ancora doveva essere estesa e pubblicata con incertezza conseguente della decorrenza del termine stesso, incompatibile con la natura essenziale di esso. In sostanza, i rilievi connessi all’art. 327 c.p.c. di cui alla memoria dei ricorrenti non incidono sulla ratio della decisione che si fonda invece sull’art. 1453 c.c., al quale nessun cenno è nello scritto difensivo dei ricorrenti le cui deduzioni possono solo determinare il collegio a dichiarare manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, la loro impugnativa.

Nessun rilievo assume la mancata evocazione in giudizio di due degli appellanti che, nella presente causa, certamente scindibile, possono pure non partecipare al giudizio di cassazione, non essendo litisconsorzi necessari.

Il ricorso degli altri appellanti deve invece rigettarsi per le ragioni riportate, ferma restando la inammissibilità del controricorso dell’ente locale; la reciproca soccombenza delle parti giustifica la totale compensazione delle spese tra loro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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