Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12497 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2832/2006 proposto da:

D.G.M. (C.F (OMISSIS)), D.G.I.,

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato

CARPAGNANO Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (c.f. (OMISSIS)), P.

L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso l’avvocato SPAZIANI TESTA Ezio,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLA LUCA TH.,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.G.V., D.M.S.;

– intimati –

sul ricorso 4563/2006 proposto da:

D.M.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARPAGNANO LUIGI, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G., P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso l’avvocato SPAZIANI

TESTA EZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VILLA LUCA TH., giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

D.G.M., D.G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1201/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2004;

si procede preliminarmente alla riunione delle cause in quanto

ricorsi avverso lo stesso provvedimento;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato E. SPAZIANI TESTA che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 21 ottobre 1998, le signore M. ed D.G.I. impugnarono l’atto con il quale i loro genitori, signori D.G.V. e D.M., avevano venduto il (OMISSIS) ai signori G. G. e P.L. un immobile ad uso abitazione.

L’immobile era stato acquistato in regime di comunione legale, e successivamente costituito in patrimonio familiare per atto (OMISSIS), annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto. La vendita era stata stipulata quando le attrici erano ancora minori, e senza autorizzazione giudiziale, sebbene la disciplina legale non fosse stata derogata con l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, e le attrici ne deducevano la nullità a norma degli artt. 1418 e 169 c.c..

I convenuti signori G. e P. resistettero all’azione contestando la legittimazione attiva delle attrici, e deducendo che il vizio dell’atto non integrava nullità ma annullabilità, non deducibile dalle attrici ma solo dai venditori, e in ogni caso prescritta a norma dell’art. 1442 cpv. c.c..

Gli altri convenuti, signori D.G.V. e D. M., genitori delle attrici, si costituirono all’udienza di prima comparizione deducendo che: l’appartamento era stato venduto al solo scopo di sottrarlo ai creditori del convenuto D.G., contro il quale era stata proposta istanza di fallimento: – a tal fine era stato convenuto con i coniugi G., parenti della signora D., un prestito grazioso, al fine di tacitare i creditori istanti; – il prezzo della compravendita era servito a pagare i creditori; – esso era stato poi in gran parte restituito agli acquirenti, ma i nuovi proprietari avevano preteso la stipulazione di un contratto di locazione per lasciarli nella detenzione dell’immobile.

I coniugi G. eccepirono l’inammissibilità delle domande dei coniugi D.G., e questi, all’udienza di precisazione delle conclusioni, si rimisero al prudente apprezzamento del tribunale.

Con sentenza in data 18 febbraio 2002, il Tribunale di Trani dichiarò il difetto di legittimazione attiva delle attrici alla domanda di annullamento, perchè prive di un interesse processuale e sostanziale giudizialmente tutelabile, e l’inammissibilità della domanda dei coniugi D.G.- D., che avevano prospettato una causa di nullità della compravendita – quale vendita a scopo di garanzia – diversa da quella fatta valere dalle attrici, senza osservare le regole di rito per la corretta instaurazione del contraddittorio.

Contro la sentenza proposero appello, in via principale, le due attrici, censurando l’affermato loro difetto di legittimazione attiva alla causa. I coniugi D.G.- D. proposero appello in via incidentale, censurando la ritenuta inammissibilità del loro intervento, e riproponendo il tema della nullità dell’atto traslativo per violazione del patto commissorio; ma anche in questo grado essi conclusero affidando le loro censure al prudente apprezzamento del giudice, e non opponendosi all’accoglimento della domanda attrice.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 22 dicembre 2004, confermò il difetto di legittimazione delle attrici. Premesso che in dottrina è controverso se i figli minori vantino un diritto soggettivo o un’aspettativa di fatto a che i beni e i frutti del fondo siano impiegati anche in loro favore, e che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio, affermato in tema di revocatoria della costituzione del fondo, che in detto giudizio i figli minori non sono parte necessaria, perchè il fondo patrimoniale è costituito anche in loro favore ma non incide sulla titolarità della proprietà, nè implica l’insorgere di una posizione di diritto in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all’inalienabilità dei beni, la corte affermò che i figli sono titolari di posizioni tutelate dalla legge solo a seguito dello scioglimento del fondo patrimoniale, ma – tenuto conto del disposto dell’art. 171 c.c., comma 2, che identifica nell’annullamento, scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale gli unici casi di possibile sottrazione dell’amministrazione del fondo ai genitori – non vantano diritti in materia di amministrazione del fondo, e ne trasse la conclusione dell’inesistenza di un interesse concreto e attuale dei figli alla pronuncia richiesta, aggiungendo che in ogni caso l’azione di annullamento sarebbe stata prescritta, decorrendo il relativo termine dal compimento dell’atto.

La corte ritenne poi parzialmente fondata la doglianza degli appellanti incidentali D.G. e D., ai quali non poteva addebitarsi l’omissione della chiamata in giudizio dei coniugi G.- P., già costituiti nel giudizio di primo grado. Osservò tuttavia che essi non avevano proposto, nè in primo grado nè in appello una propria domanda, essendosi rimessi al prudente apprezzamento del giudice e non essendosi opposti all’accoglimento della domanda formulata dalle attrici. La corte aggiunse che la tesi, peraltro da essi solo “ventilata”, della vendita a scopo di garanzia dissimulata per eludere il divieto di patto commissorio, era infondata, in mancanza di patto di retrovendita, e che si trattava piuttosto di un’operazione di finanziamento con retrolocazione del venduto, e dunque di una sequela di contratti collegati, assimilabile alla figura atipica del Sale and Lesse Back fra alienante locatario, finanziato, e acquirente locatore, finanziatore.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono le signore M. e D.G.I., con atto notificato il 17 – 19 dicembre 2005, articolato in tre mezzi d’impugnazione. I coniugi G. e P. resistono con controricorso notificato il 24 gennaio 2006.

La sola signora D. ha depositato un controricorso con ricorso incidentale, notificato il 13 gennaio 2006. Ad esso resistono i coniugi G. e P. con controricorso notificato il 16 febbraio 2006.

Le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato separate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, le ricorrenti principali D.G.M. e I., denunziando la violazione degli artt. 1418 e 169 c.c., censurano l’affermazione della corte territoriale, che nella fattispecie non sia ravvisabile la nullità dell’atto di compravendita impugnato, avente ad oggetto un’immobile costituito in fondo patrimoniale, senza l’autorizzazione giudiziale prescritta con norma imperativa dall’art. 169 c.c., non avendo l’atto costitutivo del patrimonio derogato sul punto alla disciplina legale.

Con il secondo motivo di ricorso, denunziando la violazione dell’art. 1421 c.c. e art. 100 c.p.c., le ricorrenti principali censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui nega la loro legittimazione attiva all’azione. Deducono che la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e che rispetto al patrimonio familiare i figli non sono titolari di un’aspettativa che si concretizzerebbe solo al momento dello scioglimento del fondo con la concreta attribuzione in loro favore di una quota.

I due motivi, vertenti sulla natura del vizio derivante dalla violazione dell’art. 169 c.c., nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del giudice all’alienazione del bene compreso nel fondo patrimoniale da parte dei coniugi, ancorchè agenti congiuntamente, qualora vi siano figli minori, e sulla legittimazione a far valere tale vizio, sollevano questioni diverse e dibattute.

Rispetto ad esse, tuttavia, deve ritenersi preliminare quella concernente l’interesse ad ottenere la pronuncia richiesta. Vero è, infatti, che la qualificazione del vizio in termini di annullabilità – com’è imposto per la vendita compiuta da uno solo dei coniugi dall’art. 184 c.c., richiamato in materia di amministrazione dei beni del fondo dall’art. 168 c.c., comma 3, a maggior ragione nel confronto con la più grave ipotesi dell’art. 322 c.c. in relazione all’art. 320 c.c., comma 3, di vendita non autorizzata dei beni degli stessi figli minori – non sarebbe, in astratto, da sola decisiva per escludere la legittimazione dei figli, qualora si ritenga che a questi, quali titolari dell’interesse protetto, la speciale previsione dell’art. 169 c.c., attribuisca implicitamente la legittimazione all’azione di annullamento del contratto.

La corte territoriale, nel confermare il giudizio del tribunale, che aveva negato la legittimazione delle figlie all’azione di annullamento dell’atto di alienazione, ne ha altresì fatto derivare l’inesistenza di un interesse concreto e attuale dei figli alla pronuncia richiesta. Nella fattispecie di causa, tuttavia, l’azione è stata proposta dalle figlie dopo il raggiungimento della maggiore età, e questo elemento, per i suoi riflessi sull’interesse all’azione, doveva essere esaminato con precedenza rispetto a quello della legittimazione, anzichè costituirne un mero corollario.

Nell’ipotesi ricostruttiva delle ricorrenti, infatti, a sostenere l’azione dì annullamento del contratto di alienazione, stipulato dai genitori in violazione dell’art. 169 c.c., dovrebbe soccorrere l’interesse dei minori, che la norma speciale tutela in quanto tali, all’impiego anche in loro favore dei beni e dei frutti del fondo.

Ora, questo interesse è in radice escluso, laddove i figli abbiano già raggiunto la maggiore età, perchè ciò comporta la perdita della qualità alla quale la legge connette l’interesse tutelato. Nè la retroattività della pronuncia giudiziale varrebbe a ripristinare la situazione alla quale il legislatore avrebbe in tesi accordato la speciale tutela diretta, perchè essa si limiterebbe a restituire il bene, con i relativi frutti, alla disponibilità dei coniugi in piena autonomia, sottratta ormai al controllo autorizzativo del giudice;

laddove i figli divenuti maggiorenni, qualora pure fossero ancora conviventi, non avrebbero che aspettative di mero fatto all’impiego, in loro favore, del bene e dei frutti recuperati con la restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto.

Per le medesime considerazioni, l’interesse dei figli maggiorenni non potrebbe essere argomentato dalle altre norme dettate a tutela dei figli minori dall’art. 171 c.c., che proroga al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio l’effetto estintivo del vincolo di destinazione, nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentendo inoltre in questo caso al tribunale per i minorenni – considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, e dunque in forza di una valutazione discrezionale – di aggiungere, alle norme dettate per l’amministrazione del fondo, altresì il godimento o la proprietà di una quota dei beni del fondo;

disposizione della quale i figli non più minori non potrebbero avvantaggiarsi.

Tali considerazioni, confermando – con diversa motivazione – l’affermazione della corte di merito, circa l’inesistenza di un interesse delle odierne ricorrenti all’azione, assorbono ogni altra questione posta dal ricorso principale, e ne impongono il rigetto.

Resta così assorbito il terzo motivo con il quale, denunziando la violazione degli articoli 1441 e 1442 c.c., si censura l’affermazione, nella sentenza impugnata, che il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del contratto, per difetto dell’autorizzazione giudiziale prescritta dall’art. 169 c.c., nel caso di esistenza dei figli minori, decorrerebbe dal compimento dell’atto e non dal raggiungimento della maggiore età dei figli minori, e che i coniugi G.- P. avevano eccepito la prescrizione dell’azione per i venditori e non per le figlie.

Con il ricorso incidentale, la signora D., denunciando la violazione degli artt. 2744, 1963 e 1344 c.c., censura l’affermazione del giudice d’appello, che l’operazione oggetto della controversia fosse qualificabile come sale and lease back.

Il ricorso è inammissibile. Nell’impugnata sentenza la corte territoriale osserva che i coniugi D.G.- D. non avevano proposto, nè in primo grado nè in appello, una propria domanda, rimettendosi al prudente apprezzamento dei giudicanti e comunque non opponendosi all’accoglimento della domanda formulata dalle loro figlie, attrici – appellanti principali.

Questa ratio decidendi, pregiudiziale e decisiva, che rende improprie le ulteriori considerazioni svolte in sentenza sul merito della tesi difensiva degli appellanti incidentali, non è stata impugnata, sicchè il ricorso è inidoneo ad intaccare il capo di sentenza, che resta fondato su un accertamento pregiudiziale non fatto oggetto di censura.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resistenti G. e P., delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000.00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA