Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12497 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12497
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in Roma, via F.Denza n.
20 presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa e rappresentato e difeso
per procura in calce al ricorso dall’Avv. Christian Califano;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli
Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– controricorrente/ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 207/3/2014 della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 3 febbraio
2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 febbraio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
Fatto
RILEVATO
che:
nella controversia originata dalla impugnazione da parte di T.M. di avviso, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2004, con il quale, previa riqualificazione del contratto di vendita di un complesso immobiliare, era stata accertata una plusvalenza da cessione di terreno edificabile, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 207/3/14 depositata il 3 febbraio 2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, annullava l’atto impositivo con esclusivo riferimento alle sanzioni irrogate.
Avverso la sentenza propone ricorso T.M. affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, su due motivi, cui resiste con controricorso il ricorrente principale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale entrambe le parti, con rispettiva memoria, hanno allegato, documentandolo, che l’avviso impugnato è stato integralmente annullato in autotutela, a seguito della circolare n. 23/E del 29/7/2020 che, aderendo alla prevalente giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato non ulteriormente sostenibili le pretese in materia dell’Amministrazione in contrasto con i principi espressi da tale giurisprudenza.
Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che:
va preso atto delle concordi richieste delle parti le quali hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia a seguito dell’integrale annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento oggetto di contenzioso.
Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza in materia nelle more del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021