Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12497 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 5413 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

V.P., elettivamente domiciliata in Massafra (TA), alla

P.za V. Emanuele n. 3, presso l’avv. CICERONE Marco T., che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso (telefax:

(OMISSIS) e posta elettronica: (OMISSIS)).

– ricorrente e controricorrente –

contro

COMUNE DI MASSAFRA, in persona del sindaco in carica, autorizzato a

stare in giudizio con Delib. G.M. 18 marzo 2010, n. 78 ed

elettivamente domiciliato in Roma alla Via Portuense n. 104, presso

la Sig. De Angelis Antonia, rappresentato e difeso, per procura a

margine del controricorso, dall’avv. RANA Domenico del foro di

Taranto;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 11/2010 del 7

ottobre 2009 – 16 gennaio 2010.

Letta la memoria depositata, nell’interesse della V., ai sensi

dell’art. 380 bis e sentiti, all’adunanza del 28 aprile 2011, l’avv.

Cicerone e il P.M. Dr. ZENO Immacolata, che nulla ha osservato sulle

conclusioni del relatore.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 7 ottobre 2009 – 16 gennaio 2010, la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’appello principale del Comune di Massafra nei confronti di V.P., erede dell’originario attore V.C., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 5 novembre 2005, che aveva condannato l’ente locale a pagare Euro 195.164,48, oltre rivalutazione, interessi e spese di causa, per la occupazione usurpativa di una parte dei suoi terreni in territorio comunale, trasformati irreversibilmente in strade pubbliche asfaltate dall’appellante, dopo che i tracciati delle stesse strade erano stati già realizzati dai privati con una lottizzazione abusiva. Ad avviso della Corte di merito, “l’apertura al traffico di strada costruita dal privato sul proprio suolo, che sia effettuata dal Comune senza alcun ampliamento del preesistente manufatto e con installazioni migliorative (l’asfalto e i cassonetti dei servizi) incide solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio e se può eventualmente evidenziarne l’asservimento ai fini pubblici … non implica l’acquisizione in proprietà dell’ente”, che ha eseguito tali opere accessorie e secondarie.

In assenza dell’illecita trasformazione irreversibile, per la Corte d’appello, non poteva configurarsi l’occupazione usurpativa e l’azione risarcitoria doveva quindi essere rigettata.

Per la cassazione di tale sentenza, del 16 gennaio 2010, ha proposto ricorso la V. nella qualità, con procura a margine dell’atto al difensore datata 1 febbraio 2008.

Il ricorso è stato notificato il 24 febbraio 2010 al Comune di Massafra, che s’è difeso a sua volta con controricorso e ricorso incidentale condizionato con cui chiede di dichiarare inammissibile o rigettare l’avversa impugnazione e di rilevare in via incidentale la violazione dell’art. 825 c.c., per non avere la Corte di merito dichiarato l’intervenuta destinazione pubblica delle strade oggetto di causa; contro quest’ultima impugnazione incidentale del Comune, la V. ne ha dedotto la novità, chiedendo di dichiararla inammissibile.

Con il richiamato ricorso principale, la V. deduce i seguenti quattro motivi con i quali denuncia: a) violazione dell’art. 345 c.p.c., avendo l’ente locale proposto con la comparsa di costituzione in appello la eccezione “nuova” della mancata trasformazione irreversibile, dopo avere contestato in primo grado solo il diritto di proprietà dell’attrice ed eccepito la prescrizione dell’azione, deducendo il carattere temerario della lite; b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto decisivo che la trasformazione irreversibile era stata opera dei privati e non dell’ente locale, con un’abusiva lottizzazione di fatto per la quale i tracciati delle strade sarebbero stati costruiti da questi ultimi e solo migliorati dall’ente locale, pur risultando dalla sentenza del tribunale che una parte delle strade era stata classificata in strade interne ad uso pubblico poi divenute comunali. I tracciati sterrati dei quali si è affermata la mancanza di trasformazione per la marginalità delle opere realizzate dall’ente locale, erano in realtà solo previsti in planimetria e non esistenti in fatto, per cui la trasformazione dei luoghi era stata solo opera esclusiva del Comune di Massacra; c) violazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi sull’occupazione usurpativa, negandosi la trasformazione irreversibile dei luoghi e affermandosi che le opere realizzate dall’ente locale erano state solo marginali e migliorative rispetto ai preesistenti manufatti, con erronea valutazione dei fatti, essendosi avuta detta trasformazione per la quale fu chiesto il risarcimento per equivalente invece di quello in forma specifica denegata erroneamente dalla Corte di merito; d) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito affermato che la trasformazione non può derivare da attività marginale e secondaria della P.A. rispetto a quella connessa alla lottizzazione abusiva, rimanendo al proprietario usurpato la scelta dell’azione di risarcimento per equivalente o in forma specifica con la restituzione dell’area trasformata senza dichiarazione di pubblica utilità.

Il comune di Massafra ha anzitutto eccepito la inammissibilità del ricorso per essere la procura a margine dell’impugnazione di data anteriore alle sentenza oggetto di ricorso e non qualificabile quindi “speciale” rispetto alla decisione impugnata, dovendosi negare qualsiasi elemento della impugnazione che possa consentire l’enunciazione di principi diversi in rapporto alla mera variante, inerente al godimento del tracciato stradale già realizzato dai privati. Affermato che la contestazione della trasformazione non comporta deduzione di fatti nuovi rispetto a quelli prospettati già con le difese di primo grado, in quanto contesta solo i presupposti di fondatezza dell’avversa domanda, con rigetto del 1^ motivo del ricorso principale e che le dedotte carenze motivazionali del secondo e quarto motivo di ricorso, tendono solo a un nuovo giudizio diverso da quello dei giudici di merito, in ordine alla qualificazione delle opere realizzate dal comune e, come tali, sono preclusi in sede di legittimità, si nega dal resistente ogni rilievo al terzo motivo di impugnazione, che lamenta una violazione dell’art. 2043 c.c., indeducibile in mancanza del fatto illecito commesso dall’ente locale, intervenuto solo in modo marginale su infrastrutture già costruite nel 1975, dovendosi escludere la stessa possibilità di una rinuncia abdicativa della proprietà di beni immobili sostenuta in ricorso.

Preliminarmente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, non potendosi qualificare “speciale” la procura con data anteriore alla sentenza impugnata come quella del 1 febbraio 2008 a margine dell’atto di impugnazione della V., che si deve logicamente escludere sia stata rilasciata specificamente per l’atto oggetto di impugnazione, neppure esistente alla data del rilascio del mandato difensivo (Cass. 27 gennaio 2009 n. 1905 e 24 giugno 2008 n. 17145).

Il ricorso comunque, qualora non sia ritenuto precluso per la ragione indicata nel caso si ritenga esservi stato un mero lapsus calami, emendabile perchè giustificativo della data da ritenere successiva alla sentenza impugnata, è comunque infondato o inammissibile per ognuno dei suoi quattro motivi; in rapporto al primo motivo di ricorso esso, nel dedurre la inesistenza dell’attività materiale di trasformazione di cui alla sentenza della Corte d’appello, non allega fatti nuovi non valutati in precedenza, ma chiede solamente una diversa valutazione di quelli già esaminati rispetto a quella data dalla Corte di merito, senza chiarire le ragioni della istanza e chiedendo un’attività in ogni caso preclusa in questa sede, per cui è infondato (Cass. 27 luglio 2007 n. 16673) se non si qualifica inammissibile, quando pretenda una rivisitazione del giudizio della Corte di merito precluso in sede di legittimità. Inammissibili sono anche il secondo e quarto motivo di ricorso, che pretendono un riesame dei fatti oggetto di causa e una nuova qualificazione di essi in sede di legittimità, da ritenere preclusa; altrettanto inammissibile è il terzo motivo di ricorso perchè, pur chiedendo in apparenza di rilevare la violazione dell’art. 2043 c.c., in realtà chiede di accertare, in sede di legittimità, se vi è stata la manipolazione delle aree tale da potersi qualificare trasformazione irreversibile dei luoghi e titolo per l’azione di reintegrazione per equivalente o in forma specifica da occupazione usurpativa, per cui, anche per tali profili, l’impugnazione è inammissibile o comunque infondata (Cass. 19 febbraio 2007 n. 3723).

In conclusione il ricorso, ad avviso del relatore, è inammissibile o manifestamente infondato, e si chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375, nn. 1 o 5 e dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, non essendo emersi dalla memoria della V. e dalla audizione del difensore della ricorrente in Camera di consiglio elementi tali da superare le argomentazioni del relatore.

Il ricorso principale deve dichiararsi quindi inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., nn. 1 e 2, per essere fondata l’eccezione proposta con il controricorso e ricorso incidentale a del Comune di Massacra, della mancanza della procura speciale del ricorso principale, non potendosi con sicurezza ritenere la stessa anteriore alla impugnativa, che potrebbe essere stata scritta anche successivamente al mandato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, per la soccombenza, devono porsi a carico della V. e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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