Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12496 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2264-2014 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI 20,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA SPAGNOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO TRINCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/08/2013 R.G.N. 822/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 22 agosto 2013 la Corte d’appello di Ancona rigetta l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza del locale Tribunale n. 419/2012, sull’assunto dell’inammissibilità dei motivi di appello perchè diretti ad inficiare una sentenza pronunciata tra le parti e divenuta definitiva in base alla quale la sussistenza del diritto del G. è incontestabile e, nel presente giudizio, si discute solo della quantificazione della retribuzione dovuta;

che avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso affidato a due motivi, al quale oppone difese, con controricorso illustrato da memoria, S.G..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per erronea interpretazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18665, che costituisce il giudicato cui ha fatto riferimento la Corte d’appello;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 24 e 28 con riguardo alla parte finale della sentenza impugnata nella quale si afferma, comunque, l’infondatezza nel merito delle pretese del Ministero;

che il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;

che il primo motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che, con esso, il Ministero ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello al giudicato formatosi tra le parti – su cui si basa tutta la decisione ma non osserva i consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) nel giudizio di cassazione il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere del rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità, riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa (Cass. 18 novembre 2019, n. 29881; Cass. 31ottobre 2019, n. 28182; Cass. 30838/18; Cass. 31 maggio 2018, n. 13988; Cass. 23 giugno 2017, n. 15737; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass. SU 27 gennaio 2004 n. 1416);

b) il rilievo pubblicistico del giudicato comporta altresì che l’onere di allegazione del ricorrente sia completo e non resti affidato alla deduzione di frammentarie proposizioni della sentenza che, come tali, non consentono ai giudici di legittimità di trarre dal primo il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass. SU 9 maggio 2008, n. 11501);

che, nella specie, mancano sia la riproduzione nel ricorso del testo integrale del giudicato di cui si assume la scorretta interpretazione da parte del giudice di appello e di cui si chiede a questa Corte di accertare la portata, sia la relativa allegazione di talchè le doglianze risultano formulate senza il dovuto rispetto degli anzidetti principi;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile;

che il secondo motivo è inammissibile perchè con esso si contesta l’affermazione effettuata ad abundantiam dell’infondatezza della domanda contenuta nella parte finale della sentenza impugnata, affermazione che, all’evidenza, non rappresenta una ratio decidendi della sentenza, fondata sulla dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello perchè diretti ad inficiare la sentenza pronunciata fra le parti divenuta definitiva (arg. ex Cass. SU 14 marzo 1990, n. 2078);

che, è jus receptum che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di gravame, nè di censura in sede di legittimità (Cass. 11 giugno 2004, n. 11160; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32257);

che, quindi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima (Cass. 22 novembre 2010, n. 23635);

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

che nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente

(vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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