Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12496 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1954-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio della società REPAS LUNCH COUPON SRL,

rappresentato e difeso dagli avvocati DAVIDE GAETA, PIETRO GAETA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5683/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Campania del 30/05/2014, depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere RELATORE Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

C.R. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione o all’udienza camerale ex art. 380 bis c.p.c.), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5683/51/2014, depositata in data 6/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 del reddito d’impresa in conseguenza della plusvalenza realizzata con la cessione, in detto anno, di un’azienda – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del contribuente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, per mancanza di specificità dei motivi, essendosi l’appellante limitato a reiterare le lagnanze mosse nel ricorso di primo grado.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. “3”, per errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile un atto di appello che conteneva specifica contestazione della sentenza emessa in primo grado.

2. La censura è ammissibile e fondata.

Anzitutto, in via preliminare, sotto il profilo dell’erronea qualificazione del vizio (ex art. 360 c.p.c., n. 3, in luogo dell’art. 360 c.p.c., n. 4), questa Corte ha già chiarito che “in materia di ricorso per cassazione, non rileva, ai fini dell’ammissibilità del motivo, l’erronea qualificazione formale data in epigrafe al vizio di diritto denunciato, in quanto ciò che rileva è che in concreto il ricorrente abbia chiaramente esposto le ragioni di diritto per cui, a suo avviso, la statuizione impugnata avrebbe violato le norme indicate, poichè è solo tale esposizione che chiarisce e qualifica sotto il profilo giuridico il contenuto della censura” (Cass.3941/2002).

Ora, esaminati gli atti del giudizio di merito, vertendosi in tema, appunto, di error in procedendo, ed anche dall’esposizione dei motivi quale ritrascritta nel ricorso per cassazione, si evince che l’appello del contribuente fosse sufficientemente specifico e contenesse pertanto quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-

giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).

Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.

Con detto atto di appello, infatti, veniva specificamente criticata la decisione di primo grado, nella quale si era ritenuto indimostrata l’eccezione, sollevata dal contribuente, di previa tassazione (sia pure per importo inferiore a quello accertato) della plusvalenza contestata dall’Ufficio, adducendo l’appellante di avere prodotto il bilancio di esercizio alla data di cessazione dell’attività, nel quale era stato riportato il valore dell’avviamento commerciale pari all’importo ricevuto; inoltre, nel gravame, si contestava la mancata valutazione e l’omessa motivazione da parte dei giudici della C.T.P. sull’ulteriore eccezione, sollevata in primo grado, relativa alla errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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