Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12496 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28098/2014 R.G. proposto da:

B.V.C., C.E., in proprio e in qualità

di eredi di C.D., rappresentate e difese dall’avv.

Patrizia Di Nunno, elettivamente domiciliate in Roma, via del Poggio

Laurentino, n. 118, presso lo studio dell’avv. Paola Trentadue.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione n. 66, n. 1828/14,

pronunciata il 10/03/2014, depositata l’08/04/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la causa verte sull’impugnazione di tre cartelle di pagamento, notificate alle ricorrenti, in qualità di eredi di C.D., emesse sulla base di due avvisi di accertamento (rispettivamente per il 1995 e il 1996) che rettificavano i redditi di partecipazione imputati per trasparenza al sig. C., già socio della Ricamobil di R.C.R. e C.D. Snc;

2. la CTP di Brescia accolse il ricorso, con sentenza (n. 155/10/11), riformata dalla CTR lombarda, la quale, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha dichiarato legittima la cartella relativa al 1995, e, quanto alla cartella per il 1996, ha dichiarato che “la pretesa tributari(a) è rideterminata in esecuzione del giudicato formatosi per detta annualità”;

2.1. per quanto riguarda le cartelle per il 1995, la Commissione regionale espone che i giudici di merito avevano annullato gli avvisi di accertamento diretti alla società e ai soci; che l’ufficio aveva proposto ricorso per cassazione esclusivamente per gli avvisi diretti alla società e all’altro socio ( R.C.R.), non anche per quello diretto al de cuius; che la Cassazione, tuttavia, con ordinanza n. 15157/09, aveva annullato l’intero giudizio, per carenza di litisconsorzio necessario tra la società e i due soci, sicchè “gli eredi del socio nel frattempo defunto sono stati chiamati in causa sin dall’origine del contenzioso e non avendo riassunto la causa dinanzi al primo giudice hanno reso definitivo l’accertamento per l’anno 1995 nei loro confronti”, donde la legittimità dell’iscrizione a ruolo per imposte (interessi e sanzioni) conseguenti al detto atto impositivo;

2.2. per quanto riguarda la cartella per il 1996, la Commissione regionale rileva che “fa stato (…) il giudicato formatosi in appello con la sentenza della CTR di Milano n. 141/65/2006 che era parzialmente favorevole nei confronti della società e dei soci (ivi inclusi gli eredi del socio nel frattempo deceduto) ed è passata in giudicato nei confronti dei soli eredi del socio defunto in quanto è stato introdotto ricorso per cassazione solo da parte della società e dell’altro socio superstite”;

3. le contribuenti ricorrono per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere rilevato che la sentenza della CTR n. 141/65/06, nella parte in cui aveva deciso il contenzioso in relazione alla posizione del socio C.D., rispetto all’avviso di accertamento per il 1995, era divenuta definitiva, per acquiescenza parziale, in quanto l’Amministrazione finanziaria aveva impugnato tale sentenza limitatamente ai capi che riguardavano gli avvisi che rettificavano il reddito della società e il reddito di partecipazione dell’altro socio ( R.), mentre aveva rinunciato ad impugnare la decisione in relazione all’avviso riguardante il reddito di partecipazione di C.D.. Le ricorrenti aggiungono che è priva di rilievo l’ordinanza di questa Corte n. 15157/2009, che ha annullato l’intero giudizio, poichè tale pronuncia non investe l’avviso di accertamento per il 1995, diretto al socio C., sul quale (per le suaccennate ragioni) si era formato il giudicato, favorevole al contribuente;

1.1. il motivo non è fondato;

la CTR, senza incorrere nel prospettato errore di diritto, innanzitutto, ha rilevato che questa Corte (Cass. n. 15157/2009), a causa della mancanza di integrità del contraddittorio, aveva dichiarato la nullità dell’intero giudizio d’impugnazione dell’avviso, riguardante il periodo d’imposta 1995, che era divenuto definitivo in quanto gli eredi del socio (destinatario dell’atto impositivo) non avevano riassunto la controversia davanti alla Commissione provinciale; in secondo luogo, ha ravvisato la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della consequenziale cartella, emessa sulla base dell’avviso (ormai definitivo) del 1995. E’ appena il caso di rimarcare che nel presente giudizio, d’impugnazione delle cartelle, non può essere (ammissibilmente) (ri)messo in discussione il “pregio giuridico” (cfr. pag. 13 del ricorso) dell’ordinanza di questa Corte n. 15157/2009, che riguarda l’opposizione al prodromico avviso di accertamento;

2. con il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione di legge della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 7 e 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, L. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 1 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), in subordine rispetto alla precedente doglianza, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere decurtato dal credito erariale le somme dovute a titolo di sanzioni;

2.1. il motivo è fondato;

la CTR non ha fatto buon governo del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8 quale questione rilevabile d’ufficio dal giudice, poichè attiene alla fattispecie costitutiva del diritto sanzionatorio dell’erario (Cass., 24/07/2019, n. 19988);

3. con il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), le ricorrenti censurano la sentenza impugnata, (anche) in relazione all’anno 1996, per avere ritenuto legittima la pretesa erariale sulla base di quanto dovuto in forza della sentenza della CTR della Lombardia n. 141/65/2006 (in realtà, si precisa in ricorso (pag. 24), “leggasi sentenza n. 233/67/05 relativa agli avvisi di accertamento emessi per l’anno 1996, atteso che quella erroneamente indicata concerne gli avvisi di accertamento anno 1995”), che aveva definito il contenzioso tra le parti, in contrasto con quanto indicato nella parte descrittiva della cartella, che (invece) si fondava sull’avviso di accertamento, e non sulla sentenza della Commissione regionale che aveva deciso il contenzioso;

3.1. il motivo è inammissibile;

difetta l’interesse ad agire delle ricorrenti in relazione al capo della pronuncia d’appello che, in sostanza, pur statuendo in dispositivo (come suaccennato) che “per l’annualità 1996, la pretesa tributari(a) è rideterminata in esecuzione del giudicato formatosi per detta annualità”, per quel periodo d’imposta (1996), nega la sussistenza del debito tributario in quanto, in parte motiva, afferma che l’avviso per il 1996 è stato dichiarato illegittimo con sentenza (“n. 233/67/05 della CTR di Milano”), passata in giudicato;

4. ne discende che, accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR lombarda, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al secondo motivo, rinvia alla Commissione tributaria della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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