Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12495 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20982/2008 proposto da:
P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso l’avvocato STAZZONE VINCENZO,
rappresentato e difeso dagli avvocati BULLARO Nino, PASSALACQUA VITO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il
15/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Palermo del 15 dicembre 2007 nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze;
che il Ministro intimato non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile;
che copia di esso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione agli intimati a mezzo del servizio postale in data 12 agosto 2008;
che, tuttavia, il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato col quale è stata spedita detta copia del ricorso agli intimati;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 627 del 2008, pronunciata a sezioni unite, 9342 del 2008 e 1694 del 2009);
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010