Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12495 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 781-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/03/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle Marche del 11/10/2011, depositata l’08/11 /2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 98/03/2011, depositata in data 8/11/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per IVA ed IRAP dovute, in relazione all’anno d’imposta 2001, dalla G. di G.L. & C. snc (società, all’epoca, di persone, di cui il contribuente era socio) e non versate – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, con riguardo alla responsabilità dei soci, l’art. 2304 c.c. prescrive che la previa escussione del patrimonio sociale è condizione per l’esercizio dell’azione nei confronti del socio, mentre, nella specie, non era stata dimostrata l’insufficienza o l’incapienza del patrimonio sociale, tramite un’infruttuosa azione esecutiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25, 45 e 50 avendo i giudici della C.T.R. inteso la cartella di pagamento come atto esecutivo intrapreso nei confronti del socio coobbligato di una società in nome collettivo senza la preventiva escussione del patrimonio sociale, mentre, nella specie, la cartella, a seguito della “definitività dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società”, costituiva un mero atto nell’iter di formazione del titolo esecutivo, con conseguente erroneità del richiamo all’art. 2304 c.c. ed al beneficium excussionis in favore del socio.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito che “il beneficio d’esclusione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla finse esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incipiente o iinsufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass. 13183/1999; Cass. 1040/2009; Cass. 28146/2013), cosicchè esso non osta all’emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di un atto del procedimento di riscossione coattiva, come l’avviso di mora o la cartella di pagamento, configurandosi quest’ultima come atto conclusivo di un “iter” strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata (Cass. Ord. 49/2014;

Cass. 25765/2014; Cass. Ord. 12839/2015).

In sostanza, la notificazione della cartella di pagamento, atto propedeutico al procedimento d’esazione, correttamente viene effettuata nei riguardi del socio della società – nella specie, in nome collettivo -, soggetto, ai sensi dell’art. 2291 c.c. (disposizione operante anche nei rapporti tributari, cfr. Cass. 17225/2006), all’azione esecutiva per il debito sociale, anche in assenza di preventiva escussione del patrimonio sociale.

Nella specie, l’Agenzia ricorrente deduce in ricorso che la cartella di pagamento faceva seguito ad un avviso di accertamento a carico della società, divenuto definitivo.

La C.T.R. non ha dunque fatto corretta applicazione di detti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Marche in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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