Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12495 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18527/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (incorporante Equitalia Polis Spa), rappresentata

e difesa dall’avv. Gennaro Di Maggio, elettivamente domiciliata in

Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 27, presso l’avv. Emiddio Perreca.

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mandorlo e

dall’avv. Fabrizio Marini, elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Roma, via G. Donizetti, n. 20.

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 52, n. 244/52/14, pronunciata il 20/11/2013,

depositata il 14/01/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.G. propose opposizione dinanzi alla CTP di Napoli avverso quattro intimazioni di pagamento, correlate ad altrettante cartelle emesse per il recupero di tributi non versati, per le annualità dal 2001 al 2004, e dedusse, tra l’altro, la mancata notifica delle cartelle;

2. il primo giudice, nel contraddittorio dell’Agenzia ed in contumacia di Equitalia Sud Spa (“Equitalia”), accolse il ricorso; la pronuncia di primo grado è stata confermata dalla CTR campana, la quale, con la sentenza sopra menzionata, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di Equitalia ed ha rigettato quello dell’Agenzia;

2.1. in particolare, la Commissione regionale, come suaccennato, sul presupposto che Equitalia, non costituitasi in primo grado, era risultata totalmente soccombente, e che appellante principale era l’Agenzia, la quale aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e fatto valere eccezioni di merito (prescrizione e decadenza), ha qualificato come appello incidentale (autonomo) il successivo atto di costituzione di Equitalia; ha quindi ritenuto tardivo, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 54 e 23, detto appello incidentale dell’agente della riscossione, il quale, ricevuta la notifica dell’appello (principale) in data 07/06/2012, si era costituito in giudizio con atto depositato il 30/04/2013, e, perciò, non ha ammesso la documentazione prodotta da Equitalia a dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle; infine, ha disatteso la doglianza dell’Agenzia delle entrate circa il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che il contribuente aveva sollevato altresì eccezioni di merito (prescrizione e decadenza);

3. Equitalia ricorre con un unico motivo; il contribuente resiste con controricorso e l’Agenzia non si è costituita;

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 58 con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”), si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le mere difese proposte in appello da Equitalia, non precluse dalla sua mancata costituzione in primo grado, fossero in realtà motivi autonomi di appello, donde l’erronea declaratoria d’inammissibilità dell’asserito appello incidentale per tardività, e, ancora, l’omesso esame della documentazione versata in atti dall’agente della riscossione a supporto della regolarità della notifica delle cartelle;

1.1. il motivo è fondato;

la CTR ha infranto il cristallizzato principio di diritto, cui il Collegio aderisce, in mancanza di persuasive ragioni di segno contrario, per il quale, nel giudizio tributario, è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti (Cass. n. 3611 del 2006), e la produzione in appello (ed è quanto è accaduto nel caso di specie) delle cartelle notificate (la cui avvenuta notifica era contestata dal contribuente) costituisce una mera difesa, consentita alla parte rimasta contumace in primo grado, concernendo il divieto sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 soltanto le eccezioni in senso stretto (Cass. 25/06/2012, n. 10567, che menziona Cass. nn. 12008 del 2011, 14020 del 2007; nello stesso senso, ex multis: Cass. nn. 11223 del 2016, 27774 del 2017, 8313 del 2018, 29568 del 2018);

2. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA