Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12494 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 18463/2014 R.G. proposto da:

B.R., C.C., rappresentati e difesi dall’avv.

Maurizio Leo, elettivamente domiciliati in Roma, piazza SS.

Apostoli, n. 66, presso lo studio “Leo e Associati”.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 52, n. 267/52/14, pronunciata l’11/12/2013,

depositata il 14/01/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.R. impugnò dinanzi alla CTP di Napoli l’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento, per IRPEF e ILOR, per gli anni 1995 e 1996, ed eccepì la decadenza dell’Amministrazione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, adducendo di avere presentato istanza di condono in data 21/05/2003, di avere versato il 30% del valore della lite, di non avere ricevuto alcun provvedimento di diniego di condono e che, in conclusione, l’ente impositore aveva incamerato le somme che erano state versate, trattenendole a titolo di acconto, senza però emettere una nuova cartella entro il prescritto termine decadenziale.

1.1. C.C. impugnò, per le stesse ragioni, il medesimo estratto di ruolo in base al quale era stata emessa altra cartella, nei suoi confronti. Inoltre (e tale aspetto, risultante dalla sentenza qui impugnata (cfr. pag. 3), è estraneo all’oggetto del giudizio), la parte privata impugnò un secondo estratto di ruolo, cui era seguita una cartella di pagamento dell’imposta di registro, già annullata in sede giudiziale.

2. La CTP napoletana, per quanto rileva in questo giudizio, dichiarò inammissibili i ricorsi dei contribuenti avverso i ruoli relativi all’IRPEF e all’ILOR, ritenendoli tardivi, in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle di riferimento e in ragione della mancanza dei presupposti per accedere al condono.

3. La CTR della Campania, nel contraddittorio dell’Agenzia e di Equitalia, ha rigettato l’appello dei contribuenti in base alle seguenti considerazioni: (i) ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 diversamente da quanto asserito dagli appellanti, l’obbligo di comunicazione del diniego di definizione sorge per l’A.F. soltanto in relazione alle liti pendenti; (ii) nella specie, l’inesistenza del contenzioso, quale condizione imprescindibile per l’accesso alla definizioni delle liti pendenti prevista dall’art. 16, e, quindi, per l’eventuale maturare della decadenza L. n. 248 del 2006, ex art. 37, comma 44, che ad esso fa riferimento, ha determinato la definitività degli accertamenti oggetto della successiva iscrizione a ruolo; (iii) è irrilevante, rispetto all’avvenuto perfezionamento della richiesta di condono, la circostanza che, in seguito alla richiesta di sgravio parziale avanzata dai contribuenti, l’ufficio avesse indicato, come causale dei versamenti già effettuati, un pagamento ex art. 16, cit., in quanto (cfr. pag. 6 della sentenza) “dal momento che i versamenti da sgravare erano stati effettivamente effettuati a quel titolo, l’Ufficio si è limitato a fornire una esatta rappresentazione della realtà, non si vede del resto quale altra causale avrebbe potuto indicate se non quella scelta dal contribuente per il pagamento parziale”; (iv) sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio (ibidem) “alla luce della buona fede dei contribuenti che hanno effettuato i versamenti nella probabile convinzione di aver avuto accesso al condono”.

4. I contribuenti ricorrono per cassazione, con tre motivi, l’Agenzia resiste con controricorso, Equitalia non si è costituita.

5. Con il primo motivo di ricorso (“1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), si censura la sentenza impugnata per avere violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto, senza rispondere al petitum relativo alla violazione dell’obbligo di comunicazione agli interessati di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento attivato dalle loro istanze di condono, la CTR si è limitata a enunciare le ragioni della legittimità del diniego di condono.

6. Con il secondo motivo (“2. Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è dedotto l’errore di diritto della sentenza impugnata consistente nella non corretta applicazione dell’art. 16, cit., che stabilisce che l’A.F. è sempre obbligata a manifestare e a comunicare all’interessato il diniego di condono, con la conseguenza che, nella specie, la mancata comunicazione di tale diniego ha comportato il tacito accoglimento della sanatoria (c.d. “silenzio assenso”).

7. Con il terzo motivo (“3. Violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), si denunzia che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la buona fede e il legittimo affidamento dei contribuenti, ne ha poi contraddittoriamente rigettato in toto l’appello, confermando la pretesa erariale sia sotto il profilo delle maggiori imposte sia in punto di sanzioni.

8. Preliminarmente, la Corte rileva che i contribuenti hanno impugnato alcune cartelle di pagamento e che il loro ricorso per cassazione non è stato notificato all’Agente della riscossione, quale litisconsorte processuale, che aveva partecipato ai gradi di merito, sicchè, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, va disposta la notifica del ricorso a tale parte processuale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che i ricorrenti provvedano a notificare il ricorso per cassazione all’Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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