Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12493 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/06/2020), n.12493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28955-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’ABRUZZO UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PESCARA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – UFFICIO XV –

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, tutti rappresentati

e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrenti –

contro

D.D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 604/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 584/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti con la quale era stato riconosciuto il diritto di D.D.A. all’inserimento “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna, con consequenziale condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo a partire dal 1.9.2010;

la Corte territoriale richiamava Corte Costituzionale sul 41/2011 e, riconosciuto il diritto della ricorrente all’inserimento “a pettine”, riteneva che fosse sufficiente la prova fornita in ordine al fatto che il punteggio della D.D. fosse superiore rispetto a quello dell’ultimo assunto, affermando che non potesse assumere alcun rilievo l’eventuale slittamento in graduatoria per effetto dell’ipotizzato inserimento di altri pretendenti e che comunque nulla sul punto era stato dedotto dal Ministero in ordine ai nominativi ed ai punteggi di tali ipotetici candidati;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito dalla lavoratrice con controricorso;

P.M.C., indicata nella sentenza impugnata come ultima docente assunta nel biennio 2009/2011, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso del Ministero adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 167 del 2009, art. 1, comma 4 (con i successivi bis, ter e quater) (di conversione del D.L. n. 134 del 2009);

il motivo contiene al proprio interno l’excursus normativo della vicenda oggetto di causa, che si chiude con l’affermazione di sintesi secondo la quale l’effetto della vicenda giuridica sarebbe quello per cui anche per il biennio 2009/2011 i candidati avrebbero potuto chiedere il trasferimento in graduatoria in altra provincia, conservando il punteggio acquisito, con contemporanea cancellazione dalla provincia di provenienza, sicchè l’effetto della pronuncia della Corte Costituzionale su cui aveva fatto leva la Corte territoriale sarebbe stato quello di non permettere l’inserimento contemporaneo a pettine su quattro province (tre oltre quella di provenienza);

in prosieguo, il motivo afferma che, nel procedere alla c.d. prova di resistenza, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un errore nella lettura dei documenti prodotti dall’Amministrazione, in quanto se i 104 docenti della graduatoria di coda dell’anno 2009/2010 che avevano un punteggio superiore a quello della ricorrente e i 95 docenti che la precedevano in coda per l’anno 2010/2011 fossero stati inseriti anch’essi “a pettine”, non vi poteva essere alcun margine per ritenere che la D.D. avesse titolo per ricoprire in graduatoria una posizione utile all’assunzione;

il ricorso, nelle sue varie articolazioni, è inammissibile;

la prima parte di esso è in effetti eccentrica rispetto al decisum, in quanto la ricorrente ha vantato proprio il diritto in ragione della sua iscrizione in altre province rispetto a quella di precedente iscrizione, sicchè il fatto che essa, a dire del Ministero, avrebbe dovuto essere cancellata dalla provincia di provenienza è del tutto irrilevante;

l’argomento è dunque inidoneo a contrastare il decisum posto dalla Corte territoriale a fondamento del diritto vantato e tratto, nella sostanza, dalla pronuncia di legittimità costituzionale richiamata nella motivazione della sentenza impugnata;

quanto alla seconda parte, relativa alla prova di resistenza, il ricorrente afferma l’erronea lettura di documenti, che non riproduce nel ricorso, sicchè il ragionamento resta astratto e non corrispondente alle regole processuali che sorreggono il ricorso per cassazione;

la formulazione del motivo in parte qua si pone infatti in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, nel riferirsi con specificità al contenuto dei documenti su cui essa si fonda, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate;

all’inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della D.D. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Sergio Galleano dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA