Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12493 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28939 del ruolo generale dell’anno

2014 proposto da:

M.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Gianuario Carta (C.F.:

CRTGNR31A01A895Z) e Stefano Traldi (C.F.: TRLSFN44R02H501V);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

R.R., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso, dall’avvocato Dario Martella (C.F.:

MRTDRA63M07H501D);

G.T. (C.F.: GRATRS43A51E2703), erede di F.C.,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Claudio Solinas (C.F.: SLNCLD67S11F979L);

– controricorrenti-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato), in (02 persona del

Ministro pro tempore;

S.F. (C.F.: non indicato), quale curatore dei beni

dell’eredità di F.C. relitti in favore dei creditori;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari

n. 315/2014, depositata in data 12 maggio 2014, notificata in data

22 settembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 26

aprile 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. ha agito in giudizio nei confronti di G.T., quale erede di F.C., già curatore del proprio fallimento, nonchè del Ministero della Giustizia e della Banca Sanpaolo Imi S.p.A. (oggi divenuta Intesa Sanpaolo S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza della non corretta gestione della procedura fallimentare, nel corso della quale era stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari.

La Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal M. (così come quello proposto in via incidentale tardiva da Intesa Sanpaolo S.p.A.).

Ricorre il M., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A. e G.T..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

La società controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorso è inammissibile.

La corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame del M. per il suo difetto di specificità e per l’indeterminatezza dei motivi posti a fondamento di esso.

Il ricorrente in realtà non censura direttamente tale decisione, e cioè non contesta l’affermazione della corte di appello – costituente l’unica ratio decidendi della pronuncia impugnata secondo cui il gravame difettava di specificità, e tanto meno richiama puntualmente il contenuto dell’atto di appello da cui possa eventualmente desumersi la sussistenza del requisito di specificità negato dal giudice di secondo grado.

Si limita invece ad indicare gli argomenti in base ai quali a suo avviso la propria domanda avrebbe dovuto essere accolta nel merito.

Il ricorso, dunque, poichè non coglie l’effettiva ragione della decisione impugnata, difetta a sua volta di specificità e non può di conseguenza essere esaminato nel merito.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A., liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed in favore della controricorrente G.T., liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre, per entrambi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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