Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12492 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15285/2015 proposto da:

BAXTER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Amministratore Delegato Dott. C.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimato –

nonchè da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ROSA MARIA PRIVITERA, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7673/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Baxter s.p.a. convenne in giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Roma la Regione Lazio chiedendo la condanna al pagamento dell’importo di Euro 1.173.179,95 pari alla differenza fra l’importo dovuto alla luce dell’accordo stipulato (in base al quale se i pagamenti delle forniture del farmaco Feiba in favore dell’Azienda USL capofila venivano effettuati alla scadenze previste nell’accordo, Baxter avrebbe applicato semestralmente gli sconti previsti mediante l’emissione di nota di credito) e l’importo corrisposto dalla Regione Lazio attraverso l’autoapplicazione degli sconti in modo illegittimo stante il ritardo nei pagamenti. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., propose appello Baxter s.p.a.. Con sentenza di data 15 dicembre 2014 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che il “difetto di legittimazione passiva” non poteva essere rilevato dal giudice di primo grado in quanto “l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio”, attenendo al merito, non poteva essere rilevata d’ufficio, ma doveva essere tempestivamente sollevata dalla parte, la quale l’aveva sollevata tardivamente all’udienza e non dieci giorni prima. Aggiunse il giudice di appello che la scrittura privata del (OMISSIS) sottoscritta dalle parti aveva ad oggetto la fissazione del prezzo di alcuni farmaci e non conteneva alcun ordinativo di acquisto, sicchè dalla scrittura non sorgeva alcuna obbligazione di pagamento per la Regione (obbligazione che sarebbe sorta solo in presenza di ordinativo e relativa consegna dei farmaci) e che Baxter non aveva prodotto alcun ordinativo della Regione, che si riferisse esplicitamente alla scrittura privata in discorso, nè alcun atto attestante la consegna di quanto ordinato dalla Regione, sicchè non c’era alcuna prova della nascita dell’obbligazione.

Ha proposto ricorso per cassazione Baxter s.p.a. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con i due motivi del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha d’ufficio pronunciato in ordine ad un’eccezione, quale la mancata prova dell’esistenza degli ordinativi e della consegna del prodotto, proponibile solo dalla parte e che non ha considerato che, in assenza di contestazioni da parte della Regione circa l’esistenza di ordini, l’avvenuta fornitura e la corrispondenza fra quantitativi esposti in fattura e forniture effettuate, doveva ritenersi provato il diritto al pagamento del corrispettivo. Precisa al proposito la ricorrente che sia nella comparsa di primo grado, che in quella in appello, la Regione aveva dedotto sia di non essere la debitrice del corrispettivo preteso sia nel merito la mancanza di prova del ritardato pagamento delle forniture. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di esaminare i documenti prodotti (accordo, fatture, estratto conto relativo alle date degli accrediti) che provano l’esistenza della fonte dell’obbligazione (applicazione degli sconti condizionata alla tempestività dei pagamenti) e della venuta ad esistenza dell’obbligazione per effetto del pagamento parziale e dell’assenza di contestazioni.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Osserva la ricorrente in via incidentale che la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio non costituisce eccezione in senso stretto soggetta al regime decadenziale, ma, in quanto relativa al fatto costitutivo della domanda, integra una mera difesa.

I due motivi del ricorso principale, trattati unitariamente, sono in realtà separabili. La denuncia di violazione di legge si articola in due submotivi. Con il primo submotivo si denuncia l’erroneo rilievo d’ufficio della mancata prova dell’esistenza degli ordinativi e della consegna del prodotto. Il motivo è infondato perchè la fonte dell’obbligazione della Regione, la cui assenza è stata rilevata dal giudice di merito, attiene al fatto costitutivo della domanda e dunque è rilevabile d’ufficio. Con il secondo submotivo per violazione di legge si denuncia la violazione del principio di non contestazione. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. Il giudice di merito non ha in assoluto escluso l’esistenza dell’acquisto della fornitura, ha solo affermato che non risulta un ordinativo effettuato dalla Regione, nè una consegna di fornitura relativa ad un ordinativo della Regione medesima. La premessa di tale conclusione risiede nel riconoscimento che l’accordo concluso dalle parti aveva ad oggetto la fissazione del prezzo di alcuni farmaci e non conteneva alcun ordinativo di acquisto. La statuizione del giudice di merito è in continuità con quanto dedotto dalla Regione che in entrambi i gradi, come precisato dalla ricorrente, ha sempre negato di essere la debitrice del corrispettivo relativo alla fornitura.

Inammissibile è infine la denuncia di vizio motivazionale in quanto non risulta la specifica indicazione di un fatto, decisivo e controverso, il cui esame sarebbe stato omesso e la censura è limitata al piano della valutazione della prova, la quale è riservata al giudice di merito.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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