Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12492 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 2087 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2010 di:
T.R., C.S., M.C., I.
V., Z.N., A.M., C.A.,
tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza del Popolo n.
18, presso l’avv. FRISANI Pietro L., che li rappresenta e difende,
per procure speciali rilasciate su fogli separati e materialmente
congiunti al ricorso notificato il 14 – 18 gennaio 2010;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila, nel
procedimento n. 439/08 della L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 3 del
18 marzo – 14 settembre 2009.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Viene proposto dalla T. e dagli altri soggetti individuati in epigrafe ricorso, notificato a mezzo posta il 14 – 18 gennaio 2010 per la cassazione del decreto della Corte d’appello dell’Aquila del 18 marzo – 14 settembre 2009, che ha dichiarato inammissibile la loro domanda di equa riparazione, proposta con atto depositato in cancelleria il 25 agosto 2008, il quale chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare l’equo indennizzo loro spettante, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, per i danni subiti a causa della durata irragionevole del processo da loro instaurato con ricorso del 2 agosto 1999 per miglioramenti retributivi loro dovuti per l’attività svolta presso l’Università dell’Aquila dinanzi al Tar Abruzzo, processo concluso da sentenza di detto tribunale amministrativo del 20 dicembre 2006, passata in giudicato il 6 febbraio 2008.
Hanno ritenuto i giudici del merito che nel caso si era violato il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di chiusura del processo presupposto, in data 6 febbraio 2008 e che la proposizione del ricorso di equa riparazione del 28 agosto 2008, per il carattere sostanziale e non processuale del termine di cui sopra, escludeva ogni rilievo del periodo di sospensione feriale, con conseguente decadenza di ogni diritto di chi aveva proposto la domanda, dichiarata di conseguenza inammissibile.
Con il detto ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, in rapporto alla L. n. 89 del 2001, art. 4, dovendo il periodo di sospensione feriale applicarsi anche al termine della L. n. 89 del 2001, art. 4, in quanto l’azione nel caso costituiva l’unico rimedio possibile per la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo degli istanti.
Il relatore ritiene che il ricorso è manifestamente fondato, essendo violativa del diritto oggettivo l’affermazione della Corte di merito circa la irrilevanza della sospensione dei termini feriali per le domande di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, applicandosi tale temporanea moratoria anche al termine semestrale per domandare l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, come affermato in più decisioni di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 2153/2010).
In conclusione opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.
2. Il ricorso quindi deve essere accolto, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè manifestamente fondato e, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio del processo alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perchè si pronunci sulla domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata del processo dinanzi al TAR di cui al ricorso introduttivo e inoltre sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011