Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12491 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11463/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

W.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8111/2014 della CORTE D’APPELLO di RONZA del

15/10/2014, depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN, difensore del ricorrente, che

chiede l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., prendendo atto che l’INPS, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo già munito di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al ricorso.

2. Pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio senza alcun provvedimento in ordine alle spese per non avere, la parte intimata, svolto attività difensiva.

3. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v., ex multis, Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla spese, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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