Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12491 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10389/2015 R.G. proposto da:

MEGA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Paola

Armellin e con domicilio eletto in Roma nel suo studio alla via R.

Caverni n. 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

Tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 1075/36/14 depositata il 29/09/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR respingeva l’appello della società contribuente, con ciò confermando la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA dichiarata a debito e non versata per l’anno 2008;

ricorre a questa Corte la MEGA s.r.l. con atto contenente una eccezione unica e non articolato in separati ed autonomi motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; il Riscossore è rimasto qui intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nel ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 per non avere in sintesi la CTR ritenuto sussistente l’esimente della forza maggiore, consistente nella improvvisa interruzione dei pagamenti da parte dei maggiori clienti della società, quale causa di giustificazione del mancato versamento dell’iva richiesta con la cartella impugnata;

– il motivo non può trovare accoglimento;

– in primo luogo, lo stesso è inammissibile nel primo profilo di censura che esprime alla sentenza impugnata (si scrive in ricorso: “questa è la censura si contesta al giudice dell’appello, ovvero il non avere esplicitato le ragioni per cui la condotta della Mega non sia da considerare quale forza maggiore”); tal profilo, vigente ratione temporis l’art. 360, comma 1, n. 5 nel testo più recente, si risolve in una censura meramente motivazionale, come tale inammissibile (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) in presenza di una motivazione che – sebbene non brillante per chiarezza ed esaustività – si pone certamente al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”;

– secondariamente, lo stesso è comunque infondato quanto al secondo profilo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 6 surrichiamato, poichè l’orientamento giurisprudenziale in materia è costante nel negare rilievo, ai fini della configurabilità della suddetta causa di non punibilità, a situazioni di disagio economico ancorchè riconducibile a fattori esterni;

– essendo infatti il soggetto obbligato al versamento un sostituto di imposta, tenuto ad adempimenti tributari nell’interesse dell’Erario e nei confronti di altri, lo stesso è tenuto ad accantonare l’IVA riscossa dall’acquirente del bene o servizio per poi riversarla all’erario, non potendo, dunque, venire in rilievo situazioni di difficoltà seppur non prevedibili. In tal senso si è espressa questa Corte (Cass. n. 22153 del 2017) che richiamando un conforme orientamento unionale (Corte di Giustizia CE, sent. 18/12/2007, in causa C/314/06, punto 24; ord. 18/1/2005 in causa C-325/03, punto 25; sent. 15/12/1994 in causa C195/91, punto 31, nonchè sent. 17/10/2002 causa C-208/01, punto 19) ha affermato il principio secondo cui “in materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità” (conf. Cass. n. 28063 del 2018 e n. 7850 del 2018);

– per le sopra esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese sono liquidate secondo la soccombenza;

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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