Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12491 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 1944 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

COMUNE DI RIMINI, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare in

giudizio con Delib. G.M. 22 dicembre 2009, n. 429 ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Giulio Cesare n. 14, presso l’avv.

BARBANTINI Maria Teresa, che lo rappresenta e difende con l’avv.

Maria Assunta Fontemaggi dell’Avvocatura municipale, per procura in

calce al ricorso notificato il 21 gennaio 2010;

– ricorrente –

contro

A.C., domiciliata elettivamente in Roma alla Via G.

Bettolo n. 4, presso l’avv. Fabrizio Brochiero Magrone e

rappresentata e difesa dall’avv. BIGINI Luigino di Rimini, per

procura a margine del controricorso, notificato il 2 6 febbraio – 2

marzo 2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, 1A sezione

civile n. 1309/09 del 22 settembre – 2 novembre 2009.

Uditi all’adunanza l’avv. Barbantini per il Comune ricorrente e

Bigini per la controricorrente e letta la memoria depositata da

quest’ultimo nell’interesse della A..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “A seguito dell’opposizione alla stima della indennità definitiva di espropriazione, proposta ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54 (T.U. espropriazione) dall’espropriante Comune di Rimini con citazione notificata il 18 settembre 2007 all’espropriata A.C., con la quale questa era convenuta in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, l’opposta ha eccepito la decadenza dell’ amministrazione opponente dal diritto di agire, per avere chiesto la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione per la realizzazione di progetti di viabilità in territorio comunale, dopo che era già decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dell’indennità presso l’ufficio espropri dell’ente locale, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. citato.

La corte adita, con sentenza del 27 settembre – 2 novembre 2009, premesso che il Comune di Rimini cumulava nel caso la posizione di ente espropriante, promotore e beneficiario della espropriazione e che, nella prima qualità, aveva ricevuto in deposito, subito dopo la redazione, copia della perizia di stima dei periti nominati ai sensi dell’art. 21 del T.U. espropriazioni redatta il 27 dicembre 2006, relazione di cui era stato comunicato il deposito con l’atto di citazione all’espropriata A. e della quale l’ente locale era invece venuto a conoscenza anche per proporre una eventuale opposizione subito dopo la data che precede, per cui da questa decorreva per esso il termine di trenta giorni per l’opposizione, ai sensi rispettivamente dell’art. 21, comma 9 o art. 54, comma 1, del citato D.P.R..

L’adita Corte ha accolto l’eccezione d’inammissibilità della domanda per tardività, ritenendo che l’ente locale avrebbe dovuto opporsi entro 30 giorni dalla conoscenza effettiva della relazione ad esso nota già a dicembre 2006, “apparendo infondata la sua pretesa di far decorrere il suddetto termine dal 6 luglio 2007, data in cui venne ricevuta dall’espropriato la sua lettera raccomandata di comunicazione del deposito della relazione”.

La Corte d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio enunciato da Cass. n. 10708/2007 che, in base alla sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1992 n. 365, nell’ opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione ha esteso il termine di trenta giorni per l’opposizione alla stima di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 ritenendo che lo stesso decorresse, per il comune espropriante, dalla conoscenza effettiva da esso avuta della stima, con il deposito presso i suoi uffici della relazione della Commissione espropri, equipollente alla comunicazione di tale deposito ad opera dell’ente locale stesso all’espropriato, facendo decorrere dalla data di tale deposito presso gli uffici comunali (dicembre 2006) il termine per impugnarla dall’ente locale, ad evitare disparità di trattamento tra tale parte espropriante e gli espropriati e per impedire al comune di lucrare vantaggi dalla anticipata conoscenza delle determinazioni sull’indennità da depositare, in adesione a quanto già affermato dal giudice delle leggi con la pronuncia richiamata del 1992.

Per la cassazione della descritta sentenza propone ricorso il Comune di Rimini, che denuncia la errata ermeneutica della corte di merito che ha creato un nuovo termine perentorio o di decadenza non indicato dalla legge, che pone invece al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, solo un termine dilatorio per chiedere la liquidazione giudiziale della indennità, fissando al comma 2, il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla “notifica” del decreto di esproprio ed eccezionalmente della relazione di stima se successiva a tale decreto, per proporre opposizione, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, alla fattispecie. Ritiene il relatore che il ricorso sia manifestamente fondato.

La ratio dei principi cui si richiama la Corte di merito si fonda su una ipotesi in fatto diversa da quella oggetto di causa, poichè la L. n. 865 del 1971, art. 19, prevedeva un termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza presunta della stima dell’indennità ad opera della Commissione provinciale espropri, per la sua inserzione sul F.A.L. della Provincia, con decadenza del diritto di opporsi per gli espropriati dopo trenta giorni da tale inserzione, non dando rilievo alla conoscenza reale di tale stima dal comune espropriante, pur essendo questa depositata già in precedenza presso la segreteria dell’ente locale, ai sensi dell’art. 16 della stessa legge del 1971, con conseguente assimilazione del deposito della relazione presso il comune espropriante alla conoscenza presunta degli altri opponenti e connessa estensione della decadenza conseguente dal diritto di agire, per l’espropriante, per decorrenza del termine di cui sopra dalla conoscenza effettiva della stima.

Nella concreta fattispecie, invece, nella quale la stima è stata determinata dalla commissione di tecnici di cui al D.P.R. 327 del 2001, art. 21 tra i quali quello nominato dalla parte espropriata onde procedere alla “determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione”, tutte le parti del procedimento possono avere conosciuto la stima operata prima del deposito presso il comune, a differenza di quanto accadeva nella L. n. 865 del 1971, art. 19 ed è comunque errato affermare, come accade nella sentenza impugnata, che la prima comunicazione ricevuta il 6 luglio 2007 dall’espropriante, del deposito presso i suoi uffici della relazione dei periti datata 27 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 21, comma 9 e art. 27, comma 1 del nuovo T.U. Espr. del 2001, costituisca anche in tale data di dicembre il dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione dall’ente locale.

Infatti ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, commi 2 e 3, solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, l’espropriante Comune può autorizzare il pagamento dell’indennità o il deposito di essa presso la Cassa depositi e prestiti e successivamente emettere il decreto di esproprio, mentre, ai sensi del comma 1, dell’art. 54 dello stesso D.P.R., solamente superato il medesimo termine dilatorio decorrente dalla comunicazione del deposito della stima, l’espropriato o il promotore dell’espropriazione, cioè il Comune o il terzo interessato, possono impugnare la stima dei tecnici e chiedere la liquidazione giudiziale dell’indennità d’espropriazione, entro il termine perentorio del secondo comma dello stesso articolo, che lo fa espressamente decorrere dalla notificazione degli atti in tale norma espressamente indicati.

11 ricorso esattamente nega il carattere perentorio del termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, essendo chiaro dalla legge che tale termine è solo dilatorio, imponendo a tutti i legittimati di impugnare la stima, agendo per la determinazione giudiziale dell’indennità, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere d’agire fino al termine perentorio di cui al comma 2, dell’art. 54, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all’atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1, erroneamente posto a base della sentenza oggetto di ricorso.

Ai sensi dell’art. 152 c.p.c., erroneamente si qualifica a pena di decadenza e perentorio dalla Corte di merito un termine dilatorio, solo decorso il quale il diritto di opporsi alla stima è esercitabile da espropriato, promotore della espropriazione, terzi interessati ed espropriante, fino al termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio o della stima successiva a tale atto, come non è dedotto con precisione da nessuna delle parti in causa, anche se in ricorso si afferma la erronea qualifica di perentorio per il termine dell’art. 27, comma 2, T.U. espropriazioni.

In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi A dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

La memoria depositata dalla A. insiste nel chiedere la decadenza del Comune per la notizia avuta prima della resistente della stima, ma nulla deduce sull’esistenza del termine dilatorio per l’espropriante per la emissione del provvedimento ablatorio, dalla cui notifica ovvero da quella “della stima peritale, se …

successiva al decreto di esproprio” può aversi la decadenza di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto perchè manifestamente fondato e, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perchè si pronunci sulla domanda di determinazione delle indennità e sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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