Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12490 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28654-2005 proposto da:

SILENI GLISS ITALIA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), incorporante per

fusione la Sunproject s.r.l., in persona dell’Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 88,

presso l’avvocato GUALTIERI CARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COSTA PIER LUIGI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SUNCOVER S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso

l’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DORI MARCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1179/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CARLO GUALTIERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CESARE ROMANO CARELLO che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.D. 29 giugno 1919, n. 1127, ex art. 81 (Legge Invenzioni) ed R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 1 (Legge Modelli Industriali), la Sunproject s.r.l. promuoveva nei confronti della Suncover s.r.l. un procedimento di descrizione per l’asserita contraffazione di due domande per modello di utilità depositate rispettivamente in data 12.5.1989 e 26.1.1990 con i nn. (OMISSIS), aventi ad oggetto, il primo, un dispositivo per il bloccaggio in posizione di chiusura di un telo avvolgibile di protezione del vano di finestre (brevetto per zanzariera), ed il secondo un dispositivo per il comando del suddetto telo avvolgibile operante dall’esterno e/o dall’interno (brevetto per avvolgimento tenda).

Autorizzato detto procedimento con decreto del Presidente del tribunale di Bologna in data 15.3.1991, la descrizione era eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato il successivo 16.3.1991. Con atto di citazione notificato unitamente al ricorso ed al decreto, in data 22.3.1991, la Sunproject s.r.l. conveniva in giudizio la Suncover s.r.l. rilevando che il giudizio aveva per oggetto principale la richiesta di accertamento della ritenuta contraffazione, da parte della Suncover s.r.l., del due brevetti per modelli di utilità sopra descritti. Si costituiva la Suncover s.r.l.

contestando la fondatezza della domanda per difetto di novità del brevetto n. (OMISSIS) (essendo tra l’altro lo stesso imitazione servile di altri prodotti già esistenti sul mercato), nonchè per la non interferenza dei prodotti Suncover (brevettati con domande n. (OMISSIS) del 28.02.1990 dispositivo per telo avvolgibile e n. (OMISSIS) del 13.03.1990 dispositivo per sistema di bloccaggio) con quello della società attrice n. (OMISSIS), per avere essi rivendicazioni diverse e comunque requisiti e trovati differenti. Precisava anche che la società attrice si era appropriata indebitamente di soluzioni tecniche in possesso della Suncover, attraverso l’acquisizione delle maestranze della convenuta e del bagaglio di conoscenze che queste avevano accumulato negli anni di permanenza presso la Suncover stessa, e che, pertanto, essa si era resa responsabile di una consapevole e sistematica politica di concorrenza sleale, denigratoria e parassitarla nei confronti della stessa Suncover.

All’esito della fase istruttoria, il Tribunale di Bologna, con sentenza 987/01 in data 21.11.2000/2.4.2001, dichiarava che l’attività posta in essere dalla SUNCOVER s.r.l. costituiva fatto illecito e contraffazione, nei limiti di cui in motivazione, del brevetto n. (OMISSIS), nonchè concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3 e per l’effetto inibiva alla convenuta la continuazione del suddetto illecito ordinando la distruzione del dispositivi e dei prodotti idonei alla realizzazione dell’attività stessa e determinando in L. 100.000.000 (centomilioni) la somma da pagare a titolo di pena in caso di successive violazioni.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Suncover s.r.l. convenendo in giudizio la società Sunproject S.r.l., chiedendo la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Bologna. Con comparsa di risposta, depositata in cancelleria in data 9.10.2002, si costituiva la Sunproject s.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell’appello poichè nullo, irrituale, inammissibile e, comunque, infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 1179/04 accoglieva l’appello e dichiarava la nullità del modello di utilità.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Sunproject srl (ora Silent gliss Italia srl) sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria cui resiste con controricorso la Suncover srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo sostiene la società ricorrente che fa sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione, poichè la Corte d’Appello bolognese avrebbe dichiarato la nullità ex art. 59, n. 4 Legge Invenzioni del brevetto Sunproject “in assenza di una espressa domanda in tal senso, ma solo in presenza di un ‘eccezione riconvenzionale tardiva e sempre contestata come nuova ed inammissibile da parte dell’odierna ricorrente”.

Con il secondo motivo d’impugnazione, lamenta che la Corte d’Appello bolognese si sia discostata dalle conclusioni prese dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale, soggetti legittimati ex lege all’esercizio dell’azione di nullità.

Con il terzo motivo deduce che la Corte ha errato nell’applicare la presunzione di appartenenza al datore di lavoro dell’invenzione dell’ex dipendente, poichè l’art. 26 L. Inv. sarebbe inapplicabile in materia di modelli d’utilità, qual è quello per cui è causa.

Con il quarto motivo articolato, Sunproject propone,sotto diverso profilo, la censura di cui al secondo, imputando alla Corte di merito di aver errato nel ritenere ammissibile, e non tardiva, la domanda promossa da Suncover ex art. 23 e ss. L. Inv..

Con il quinto motivo sostiene la ricorrente che la sentenza sia ulteriormente viziata per violazione dell’art. 78, L. Inv., poichè pronunciata in assenza di contraddittorio di colui che risulta essere l’inventore del brevetto del quale è stata dichiarata la nullità.

Il primo, ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono sotto diversi profili la questione della mancanza ovvero della tardività della domanda di nullità del brevetto.

La società ricorrente deduce a tale proposito che tale nullità è stata dichiarata ex officio ed ultra petita dal tribunale non rinvenendosi in giudizio alcuna domanda in tal senso avendo la Suncover dedotto nelle conclusioni la nullità del brevetto sotto il profilo della mancanza di novità intrinseca ed estrinseca.

Va preliminarmente chiarito che la sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie si sia trattato di una domanda riconvenzionale di nullità e non di una eccezione, come risulta inequivocabilmente dall’uso del termine domanda e dal fatto che nel dispositivo della sentenza venga espressamente dichiarata la nullità del brevetto, conformemente, del resto, al tenore letterale della domanda della Suncover.

Ciò posto, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda riconvenzionale di nullità del brevetto non fosse nuova in quanto proposta fin dai primi scritti difensivi e successivamente chiarita al verbale di udienza del 14.4.94 e che, poichè nella specie ricorrevano gli estremi della invenzione di servizio ex art. 23 L. Inv. il brevetto doveva ritenersi nullo, ai sensi degli artt. 26 e 27 della stesse Legge, in quanto la relativa domanda era stata presentata prima che fosse trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce di tale motivazione appare infondata e per certi versi inammissibile la prima censura contenuta nel primo motivo secondo cui la Suncover non avrebbe fornito la prova della nullità del brevetto.

La Corte d’appello ha invero fatto applicazione degli artt. 23 e 26 L. Inv..

Alla luce di tali articoli ha ritenuto provato che il T. aveva lavorato alle dipendenze della Suncover srl dal marzo 1973 al settembre 1988 e che era tra le parti non contestato che il medesimo era responsabile della produzione e gestione del know-how aziendale in relazione al quale aveva sottoscritto un patto di non concorrenza depositato in atti. In base a detto accertamento ha poi applicato la presunzione di cui all’art. 26, L. Inv. secondo cui, essendo stato richiesto il brevetto per l’invenzione per cui è causa entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’invenzione stessa doveva presumersi effettuata nell’ambito del rapporto di lavoro con la Suncover srl.

Risulta dunque dalla sentenza impugnata che in atti vi erano tutti gli elementi probatori necessari per fondare la decisione, onde non può seriamente contestarsi un inadempimento dell’onere probatorio.

Quanto alla seconda censura contenuta nel primo motivo ed a quella del quarto, secondo cui la Corte d’appello avrebbe dichiarato ex officio la nullità del brevetto ex art. 23 e 26, L. Inv. in assenza di domanda, essendosi la Suncover srl limitata a dedurre tempestivamente solo la nullità del brevetto per mancanza di novità e avendo proposto solo una eccezione riconvenzionale tardiva sotto il profilo della nullità ex art. 23 e 26, L. Inv., la stessa è infondata e per certi versi inammissibile.

In effetti, nel caso di specie non ricorre nessuna ipotesi di ultra petizione perchè la Corte d’appello si è posto il problema se le richieste di cui al verbale del (OMISSIS) costituissero una domanda nuova o meno, ma ha ritenuto che così non fosse e che dette richieste rientrassero nella domanda originariamente proposta di nullità del brevetto. La Corte si è poi soffermata sulle circostanze emerse in corso di causa in relazione alla domanda proposta, rilevando come fosse pacifico in causa che il T. era l’inventore del modello brevettato dalla Sunproject srl ma che detta invenzione doveva ritenersi realizzata nel periodo in cui il medesimo lavorava presso la Suncover srl in applicazione della presunzione di cui all’art. 26 L. Inv.. A tale proposito giova sottolineare il costante orientamento di questa Corte che ha sempre affermato che nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato. (Cass. 383/99; Cass. 8225/04).

Ciò posto, la motivazione fornita dalla Corte d’appello appare del tutto corretta alla luce di quanto emerge dagli atti processuali della fase di merito a cui questa Corte può avere accesso essendo stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Invero, nella comparsa di risposta della Suncover srl viene chiaramente dedotto che gran parte dei dipendenti della Sunproject srl, appartenevano in precedenza ad essa Suncover srl dalla quale erano fuoriusciti e che, poco prima di tale evento, quest’ultima aveva già messo a punto un modello di utilità, a cui aveva lavorato in particolare il T., del tutto analogo a quello poi oggetto di brevetto da parte della Sunproject srl e che detto modello era stato presentato nel corso di una riunione di preparazione per la manifestazione SAIE 2 ,ben otto mesi prima che la Sunproject depositasse la propria domanda di brevetto.

E’, quindi, di tutta evidenza che fin dalla prima comparsa di risposta sono stati dedotti in giudizio tutti gli elementi che concernono una domanda di nullità ex art. 26, L. Fall.. Si deduce infatti in detto atto: che il modello di utilità era stato messo a punto dai propri dipendenti ed in particolare dal T.; che successivamente quest’ultimo era passato alle dipendenze della Sunproject srl e che questa pochi mesi dopo la realizzazione dell’invenzione ed il passaggio del T. alle sue dipendenze aveva presentato domanda di brevetto per il medesimo trovato.

Del tutto correttamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto che con le deduzioni difensive presentate all’udienza del 14.4.94 con cui la Suncover srl aveva esplicitato la propria domanda riconvenzionale, la stessa altro non avesse fatto se non meglio precisare una domanda che in tutti i suoi elementi costitutivi era già stata proposta in sede di comparsa di risposta.

In sostanza, dunque, la Corte d’appello ha interpretato la domanda sostanzialmente proposta dalla Suncover srl fin dall’origine confermando la qualificazione giuridica della stessa che nel prosieguo del processo la stessa Suncover srl aveva fornito.

Ciò corrisponde pienamente a quanto compete al giudice di merito, il quale – come già osservato – nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il “petitum” e la “causa petendi”. (v da ultimo Cass. 3012/10).

I due motivi vanno pertanto respinti.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poichè il giudice di merito non è vincolato dalle conclusione rassegnate dal PM circa la nullità o meno del brevetto.

Il terzo motivo è anch’esso infondato.

In vero, il R.D. n. 1411 del 1940, art. 1 applicabile al caso di specie stabilisce che il R.D. n. 1127 del 1939, relativo ai brevetti per le invenzioni industriali si applica anche ai modelli di utilità in quanto applicabile e salvo quanto diversamente disposto dallo stesso R.D. n. 1411 del 1940.

L’art. 3 di quest’ ultimo stabilisce al comma primo che il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.

Il comma 2 del citato articolo specifica però che per i modelli di utilità che siano opera di dipendenti si applicano, salvo patto contrario, le disposizioni di cui al R.D. n. 1127 del 1939, artt. 23, 24 e 25.

La società ricorrente deduce dal fatto che il R.D. n. 1411 del 1940, citato art. 3, comma 2 non richiami il R.D. n. 1127 del 1939, citato art. 3, comma 2 che quest’ultimo, posto dalla Corte d’appello alla base della decisione di nullità del brevetto, non possa trovare applicazione riguardo ai modelli di utilità.

Tale assunto è erroneo.

Il comma 2 in esame va infatti letto e interpretato in stretta correlazione con l’intero sistema normativo relativo al diritto al brevetto risultante dalla applicazione combinata del R.D. n. 1127 del 1939, artt. 18, 23, 24, 25 e 26 e del R.D. n. 1411 del 1940, artt. 1 e 3.

Il R.D. n. 1127 del 1939, art. 18 stabilisce che il diritto al brevetto spetta all’inventore “salvo quanto disposto dai successivi artt. 23, 24 e 26”, con esclusione quindi dell’art. 25, che non riguarda propriamente la questione del diritto al brevetto ma il premio previsto per l’inventore dipendente.

Il R.D. n. 1411 del 1940, art. 1 stabilisce – come ricordato – che il R.D. n. 1127 del 1939 si applica anche ai modelli di utilità in quanto applicabile e “fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono” tra cui l’art. 3 che qui direttamente interessa. Detto articolo, dopo avere ribadito che “il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello ed ai suoi aventi causa” (comma 1) precisa che “tuttavia per i modelli anzidetti, che siano opera dei dipendenti, si applicano, salvo patto contrario, le disposizioni di cui al richiamato R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 23, 24 e 25. Vi è dunque una apparente discrepanza tra il R.D. n. 1127 del 1939, art. 18 in tema di brevetti per invenzioni, che richiama il R.D. n. 1141 del 1940, artt. 23, 24 e 26, e l’art. 3 che, per i modelli di utilità, richiama invece gli art. 23, 24 e 25.

Tale discrepanza è tuttavia solo apparente.

Occorre infatti osservare che il R.D. n. 1141 del 1940, art. 3 è solo parzialmente riproduttivo del R.D. n. 1127 del 1939, art. 18 perchè se lo fosse stato integralmente non vi sarebbe stata ragione di introdurlo, visto comunque il richiamo generale fatto dall’art. 1, del r.d. in esame alla normativa della legge invenzioni.

Invero, l’elemento innovativo dell’art. 3 in questione lo si rinviene nell’inciso “salvo patto contrario” che non ricorre invece nel corrispondente art. 18 Legge Invenzioni.

In altri termini, il legislatore dell’epoca ha voluto disciplinare per i modelli industriali in maniera meno rigida le invenzioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro consentendo alle parti di detto rapporto di derogare alle disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25.

Evidentemente però il legislatore ha ritenuto che non si dovesse derogare alla disposizione dell’art. 26 L. Inv. che, quindi, in virtù del richiamo generale di cui al R.D. n. 1141 del 1940, art. 1 trova applicazione anche in tema di modelli.

Il quinto motivo è infondato.

E’ anzitutto pacifico che il T. trattandosi di un modello di utilità, non risulta iscritto nel registro brevetti non essendo istituito tale registro anche per modelli industriali. Ne consegue che ai sensi dell’art. 78, L. Inv. nessun obbligo di integrazione del contraddittorio ricorreva sotto tale profilo.

Inoltre,nessun interesse poteva avere nel presente giudizio il T. in quanto la sentenza impugnata non ha pronunciato la nullità del brevetto per mancanza di novità ma ne ha dichiarato la nullità perchè la richiesta è stata avanzata da soggetto che non aveva diritto al rilascio del brevetto , il che lascia impregiudicata l’esistenza della invenzione e non mette in discussione il diritto morale del suo autore che anche sotto questo profilo non aveva pertanto interesse a partecipare al giudizio, restando ,poi, l’eventuale diritto al premio un rapporto circoscritto tra il T. e la Sunproject srl.

Il ricorso va pertanto respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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