Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1249 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1249 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 24951-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3225

COLORIFICIO CENISIO SRL in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso
lo studio dell’avvocato CRINI GIUSEPPE, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

Data pubblicazione: 22/01/2014

i

. MASSIRONI GUIDO MARCO giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 87/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato CRIMI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso con rinvio.

udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 87/43/07, depositata il 15.11.2007, la
CTR della Lombardia, in riforma della decisione della CTP di

dichiarato dalla Srl Colorificio Cenisio, nell’atto di acquisto di
un compendio aziendale. I giudici d’appello hanno ritenuto che il
criterio previsto dal regolamento approvato con dPR n. 460 del
1996, utilizzato dall’Ufficio, non era applicabile perché dettato
in materia di accertamento con adesione e comunque abrogato,
in conseguenza dell’abrogazione del DL n. 564 del 1994, che lo
prevedeva, ed hanno aggiunto che, anche a volerlo ritenere
applicabile, l’Amministrazione aveva comunque trascurato ogni
elemento in grado di stabilire l’effettiva redditività dell’impresa,
con conseguente arbitrarietà della rettifica.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza, con quattro motivi. La contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo, il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente
deduce, ex art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, co 4, del dPR n. 460 del 1996, nonché
degli artt. 17 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 2697 cc,
rispettivamente, per avere il giudice d’appello ritenuto che: a) i
criteri previsti dalla prima norma non siano applicabili ad di
fuori delle ipotesi dell’accertamento con adesione; b) la

i

Milano, ha annullato la rettifica del valore dell’avviamento

disposizione sia stata implicitamente abrogata per effetto della
formale abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 218 del 1997, dell’art,
2 ter del DL n. 564 del 1994, in attuazione del quale il

sufficienti a sorreggere la rettifica.
2. Col quarto mezzo, si deduce l’insufficienza della
motivazione circa gli elementi probatori forniti dalla
contribuente a smentire il valore dell’avviamento, desumibile
dall’applicazione dei criteri di cui all’art, 2, co 4, del dPR n. 460
del 1996.
3. Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra
loro connessi, gli stessi sono infondati. Secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2702 del 2002; n. 2204
del 2006; n. 21314 del 2008; n. 2747 del 2012), l’avviamento è
una componente del valore dell’azienda -costituita dal maggior
valore che il complesso aziendale, unitamente considerato,
presenta rispetto alla somma dei valori dei beni che lo
compongono- che va ricompresa nella determinazione della base
imponibile dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 51, 4 0 co, del
dPR n. 131 del 1986. 4. Va, poi, affermato che la determinazione
dell’entità dell’avviamento è desumibile, anche, mediante
l’adozione dei criteri di cui all’invocato dPR n. 460 del 1996,
ancorchè tali criteri siano relativi ad una disposizione
regolamentare che non è direttamente applicabile, perchè
enucleata nell’ambito della disciplina dell’accertamento con

2

regolamento è stato adottato; c) i criteri anzidetti non siano

adesione (Cass. n. 613 del 2006), e che è stata adottata in base ad
una norma di legge abrogata (Cass. n. 9115 del 2012). 5. Ciò
premesso, va, però, rilevato che: a) la determinazione del valore

rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed
immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato
(cfr. Cass. n. 2702 del 2002; n. 2204 del 2006; n. 21314 del
2008; n. 2747 del 2012); b) la congruità della motivazione della
sentenza non può restare né confermata né esclusa per il solo
fatto che il metodo di calcolo prescelto coincida con quello già
indicato dal dPR n. 460 del 1996, che, come tutti i metodi pratici
di calcolo, lascia sussistere un certo margine di approssimazione,
verificabile, come ogni altro modello valutativo (cfr. Cass. n.
613 del 2006 e n. 9115 del 2012, cit.).
6. La CTR, pur avendo affermato un principio diverso da
quelli esposti al punto 4, ha, nondimeno, proceduto a valutare
nel merito la fondatezza della ripresa escludendo che la
metodologia applicata dall’Ufficio fosse idonea a stabilire
l’effettiva redditività dell’impresa ed a giustificare l’aumento di
valore dell’avviamento oggetto della rettifica. Tale statuizione
risulta censurata in modo inammissibile col quarto motivo, che è
privo del momento di sintesi, in violazione dell’art 366 bis cpc,
applicabile ratione temporis. 7. In base a tale norma, il ricorrente
che deduca un vizio di motivazione è, infatti, onerato di
formulare il c.d. quesito di fatto, e cioè di esporre, in modo

3

dell’avviamento costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto

,

Al
N. :131

MATER’

chiaro e sintetico il fatto decisivo controverso, in relazione al
quale assume che la motivazione sia omessa, o contraddittoria, o
inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009),

fatto, non essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal
complesso della censura proposta (cfr. Cass. n. 24255 del 2011).
8. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese seguono
la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00
per spese, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

di guisa da consentire l’immediata individuazione del predetto

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