Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1249 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6745/2019 proposto da:

D.S., difeso dall’avv. Marco Cavicchioli, domiciliato

presso la I sezione civile della Cote di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1314/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 11.7.2018 ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 1.7.2017 che aveva rigettato la domanda di D.S., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, è stata evidenziata l’insussistenza del rischio del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine, non essendovi in Mali una situazione di violenza generalizzata.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata comprovata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.S. affidandolo ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante la situazione di violenza generalizzata e di instabilità politica esistente in Mali e per l’elevato grado di integrazione raggiunto dal richiedente.

Lamenta, altresì, che il giudice di merito è pervenuto a ritenere l’inesistenza di una situazione di pericolo senza esperire il doveroso accertamento ex art. 8 Legge cit..

2. Il motivo è inammissibile.

Il richiedente non ha correlato la dedotta grave situazione generale nel paese d’origine alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018) se non con riferimento alla sua vicenda che è stata ritenuta non credibile dalla Corte d’Appello (valutazione non censurata).

Inoltre, viene invocata l’integrazione sociale non considerando che è un elemento che può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Infine, l’esercizio di poteri istruttori officiosi, da parte del giudice di merito, vi è stato, come si evince dalle numerose fonti internazionali citate, di talchè la censura si appalesa, in realtà, come di merito.

3. Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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