Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1249 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11420/2015 proposto da:

AENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

E. DE’ CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIA DEL

BIANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO A. SCAVELLO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6501/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 18/11/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Pietro Scavello difensore del controricorrente che

si riporta al controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., letta la memoria difensiva di parte controricorrente, osserva quanto segue.

1. In fattispecie in cui l’accertamento sintetico del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, era stato parzialmente annullato dalla CTP di Milano (con riduzione dei redditi accertati da Euro 161mila circa per l’anno 2007 ed Euro 181mila Euro circa per l’anno 2008 ad Euro 40mila per ciascun degli anni di imposta), avverso la sentenza confermativa della CTR Lombardia l’Agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso.

2. I primi due, entrambi rubricati “Nullità della sentenza: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), art. 118 disp. att. c.p.c. – vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, sono infondati, poichè la indubbia sinteticità delle argomentazioni svolte dal giudice d’appello – con riguardo tanto al profilo del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, quanto a quello della concreta quantificazione dell’effettivo reddito imponibile operata dal giudice di prime cure – non assurge al ben più radicale vizio di nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione.

2.1. In particolare, ai fini della legittimità della motivazione per relationem è sufficiente che il giudice d’appello, nel fare proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima – sia pure in modo sintetico – le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. 5, nn. 4780/16, 6326/16; v. Cass. s.u. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 10741/14, 10491/14, 5979/14, 12664/12, 7347/12, 7477/11, n. 3367/11, 979/09, 13937/02), sussistendo l’ipotesi di nullità per radicale carenza della motivazione (motivazione apparente) solo quando la laconicità della motivazione adottata non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermata condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, con adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez., nn. 6326/16, 3320/16, 25623/15, 16602/15, 9967/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02). E da ciò si desume che il rigore motivazionale imposto al giudice tributario di secondo grado assume valenza sistematica speculare rispetto all’onere della specificità dei motivi di gravame imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza, il quale deve essere messo in condizione di percepire con certezza il contenuto delle specifiche censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. sez. 5, n. 382/16; cfr. Cass. S.U. n. 28057/08); censure che, nel caso di specie, non sono nemmeno sintetizzate nel ricorso.

2.2. Quanto poi alla preliminare contestazione di violazione dell’art. 112 c.p.c., essa è inammissibile non solo per mancata formalizzazione in uno specifico motivo di ricorso e per difetto di autosufficienza, ma anche perchè colpisce solo una delle due rationes decidendi esplicitate nella sentenza impugnata (sopra indicate), e peraltro si pone anche in contraddizione logica con il terzo motivo.

3. Il terzo motivo – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ometto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con riguardo al mancato espletamento del contraddittorio preventivo – è infondato in guanto la circostanza di fatto de qua risulta invece esaminata, benchè diversamente valutata dal giudice d’appello.

4. Il quarto motivo – “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – è inammissibile poichè, sotto l’apparenza di una censura in diritto (e senza indicare guaii sarebbero le parti della sentenza specificamente censurate), veicola una dettagliata contestazione sul merito della vicenda che, risolvendosi sostanzialmente nella revisione del giudizio di fatto, è incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015). D’altro canto, una censura motivazionale sarebbe stata preclusa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., sussistendo l’ipotesi della cd. “doppia conforme” nel merito dei fatti di causa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in guanto per l’amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IVA, n. 1778/16 e 6-L, n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimo. forf., Iva e Cp come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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