Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1249 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. un., 17/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18007/2017 proposto da:

OPEN LAND, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLO’ D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO – O.N.L.U.S.,

B.N., CENTRO STUDI D.G., ASSOCIAZIONE GRILLI ARETUSEI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 276/2017 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

9/06/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La s.r.l. Open Land aveva ottenuto concessione edilizia dal comune di Siracusa in relazione alla ristrutturazione del complesso commerciale “(OMISSIS)” ed aveva successivamente richiesto il rilascio di una concessione edilizia “in variante” che le era stata negata. Il diniego veniva impugnato dalla Open Land ma nelle more del giudizio il Comune provvedeva ad annullare in autotutela il provvedimento sub iudice, assentendo l’intervento edilizio in variante. Il giudizio, di conseguenza, proseguiva soltanto in virtù della domanda risarcitoria. Il Tribunale Amministrativo regionale rigettava la domanda ma il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (d’ora in poi C.G.A.R.S.) accoglieva il ricorso, sul punto controverso dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso prima del diniego. L’accoglimento della domanda risarcitoria si fondava, di conseguenza, sull’omesso riconoscimento del valido formarsi del silenzio assenso e sul ritardato riconoscimento del titolo concessorio, senza attribuire rilievo alla mancanza delle condizioni per il legittimo rilascio della predetta concessione in variante (sentenza n. 605 del 2013).

2. Il C.G.A.R.S. provvedeva a dettare i seguenti criteri D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 34, comma 4 (d’ora in avanti c.p.a.) per la quantificazione del danno. Il dies a quo del ritardo risarcibile doveva essere fissato nel 10 ottobre 2009 ed il termine finale nel 30 novembre 2010. All’interno di questo lasso temporale è stata ritenuta la sussistenza del nesso causale tra il danno patito dalla società e la condotta colpevole dell’amministrazione comunale salvo che nel periodo ottobre 2010 – novembre 2010, per effetto della sospensione dei lavori disposta dalla Sovrintendenza di Siracusa.

Ai fini della determinazione del quantum è stato stabilito che dovessero essere riconosciuti gli oneri sostenuti per la riprogettazione ed adeguamento del progetto iniziale; le penali che la Open Land fosse tenuta a pagare alle ditte costruttrici e l’aumento dei costi di produzione.

3. Il Comune di Siracusa, dopo aver costituito un apposito ufficio per l’esame della pronuncia, deliberava che la società Open Land non aveva diritto ad alcun risarcimento. La società, di conseguenza, agiva in ottemperanza (ricorso n. 54/2014). Anche l’ente territoriale proponeva ricorso in ottemperanza (ricorso n. 400/2014).

4. Il C.G.A.R.S., con sentenza parziale n. 73 del 2015, provvedeva a rideterminare alcune voci di danno precisando il periodo di computo degli stessi, e disponeva procedersi a consulenza tecnica d’ufficio in relazione alla determinazione del danno risarcibile. Con un ulteriore provvedimento interlocutorio (n. 433 del 2015) si interveniva sulle modalità della consulenza.

5. Con la sentenza n. 601 del 2015 veniva liquidata una parte dei danni e precisamente quelli derivanti dalla mancata percezione dei canoni di locazione ed oneri condominiali nonchè quelli legati alla necessità di provvedere alla riprogettazione ed all’adeguamento del complesso iniziale. Sulle restanti voci di danno veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio.

6. Questa pronuncia è stata impugnata per revocazione e la sentenza della C.G.A.R.S (n. 276 del 2017) che ha deciso in sede rescindente accogliendo il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione comunale ed in sede rescissoria in sede di ottemperanza, è oggetto del ricorso per motivi inerenti la giurisdizione proposto da Open Land nel presente giudizio.

7. Nella sentenza impugnata è stata ritenuta oggetto di errore revocatorio l’affermazione relativa al passaggio in giudicato della pronuncia n. 73 del 2015 (sentenza con la quale si è data ottemperanza parziale alla sentenza n. 605 del 2013). Come già evidenziato in questa pronuncia è stata ridefinita la durata del ritardo colpevole dell’Amministrazione rispetto alla determinazione contenuta nella sentenza n. 605 del 2013 (di cognizione). E’ stato evidenziato, in particolare, che il giudicato è stato fondato soltanto sulla prevalenza della pronuncia successiva (n. 73 del 2015) rispetto a quella del 2013 (n. 605) e che, pertanto, poteva escludersi che tale qualificazione fosse frutto di un errore di diritto, in quanto fondata soltanto sulla mancata percezione della situazione probatoria risultante dagli atti, risultando l’impugnazione per motivi inerenti la giurisdizione della pronuncia n. 73 del 2015 mediante il deposito in data 27 maggio 2015 (prima della camera di consiglio del 18 giugno 2015 riguardante la decisione revocanda n. 601 del 2015) dell’estratto del ruolo generale della Corte di Cassazione dal quale poteva rilevarsi la pendenza del ricorso sopra indicato. L’errore revocatorio rilevato ha condotto la C.G.A.R.S. in sede rescissoria, conformemente a quanto affermato dal ricorrente Comune di Siracusa, a ritenere che il ritardo colpevole dovesse essere contenuto in 5 mesi, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 605 del 2013 (la sentenza di cognizione), unica pronuncia ad essere effettivamente passata in giudicato al momento della decisione che ha dato luogo alla sentenza revocanda n. 601 del 2015. Tale contrazione temporale ha prodotto effetti patrimoniali consequenziali in relazione alla determinazione del quantum ed al riconoscimento di alcune voci di danno (quali il lucro cessante per canoni di locazione ed oneri condominiali). Infine, è stato disposto un supplemento d’indagine tecnica.

8. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione la s.r.l. Open Land, affidato a tre motivi, accompagnati da memoria. Ha resistito con controricorso, accompagnato da memoria, il Comune di Siracusa.

9. La parte ricorrente ha proposto istanza di riunione e trattazione congiunta del presente ricorso sia con quello recante il numero di R.G. 23392 del 2017, proposto dalla medesima ricorrente per motivi inerenti la giurisdizione avverso la sentenza della C.G.A.R.S. n. 372 del 2017 che, sulla base della pronuncia n. 276 del 2017, oggetto del presente ricorso, ha dichiarato improcedibili i ricorsi riuniti in materia di ottemperanza (alla sentenza n. 601 del 2015) contrassegnati dal numero di R.G. 54/2014 e 400/2014, sia con il ricorso n. 27609 del 2018.

Quest’ultimo è stato proposto ugualmente per motivi inerenti la giurisdizione e si rivolge contro la sentenza della C.G.A.R.S. n. 406 del 2018 che la parte resistente ha depositato unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c..

10. L’istanza deve essere integralmente disattesa, sia con riferimento al primo che al secondo ricorso. In primo luogo ed in linea generale, le sentenze impugnate sono diverse da quella dedotta nel presente giudizio, non essendo sufficiente ad integrare il requisito dell’unicità del provvedimento impugnato la derivazione da un’unica sentenza di cognizione (n. 601 del 2015) in quanto da essa sono derivati una pluralità di giudizi di ottemperanza, sfociati in pronunce aventi ciascuno un contenuto decisorio diverso dalla sentenza n. 276 del 2017 che ha invece deciso sui contrapposti ricorsi per revocazione della sentenza n. 601 del 2015. Quanto alla pronuncia n. 372 del 2017, il contenuto meramente processuale ne esclude la connessione o la consequenzialità anche impropria con quella (n. 276 del 2017) oggetto del presente giudizio anche in relazione ai motivi di ricorso. Quanto alla sentenza n. 406 del 2018 essa ha ad oggetto la definizione in sede di ottemperanza del quantum risarcitorio conseguente alla fase rescissoria della sentenza n. 276 del 2017 e più precisamente alla prosecuzione del giudizio disposta con provvedimento interlocutorio, riguardante la determinazione definitiva dell’ammontare del danno, in relazione alle voci indicate nel dispositivo della sentenza n. 276 del 2017, come dovute. Ne consegue che la sentenza n. 406 del 2018, ha proceduto alla definitiva determinazione dell’ammontare del risarcimento sulla base delle prove acquisite, stabilendo i confini del giudicato relativo a/l’an debeatur e costituendo la conclusione della fase di ottemperanza in correlazione soltanto con la fase rescissoria della decisione n. 276 del 2017. Nessun profilo di connessione o consequenzialità si ravvisa, in conclusione, con l’oggetto del presente giudizio, che riguarda profili di superamento della giurisdizione amministrativa in relazione alla fase rescindente della decisione impugnata.

11. Devono essere disattese le eccezioni d’inammissibilità ed improcedibilità prospettate dalla parte controricorrente. Il ricorso è procedibile essendo stata riscontrata in atti la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica ed anche l’attestazione di conformità degli originali digitali delle copie analogiche formate e prodotte.

12. Non si ravvisa l’invocato difetto d’interesse in relazione alla formulazione dei motivi, dal momento che la caducazione della fase rescindente determinerebbe un significativo ampliamento della durata del ritardo colpevole nel rilascio della concessione edilizia “in variante”. Le censure, infine, sono sufficientemente specifiche ed articolate.

13. Nel primo motivo di ricorso la s.r.l. Open Land ravvisa l’eccesso di potere giurisdizionale nell’avere, la decisione impugnata, escluso che la sentenza n. 73 del 2015 fosse passata in giudicato. Secondo la parte ricorrente la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione della pronuncia n. 73 del 2015 induceva a fissare il passaggio in giudicato ab origine, con lo spirare del “termine ultimo per la sua originaria ricorribilità”. Inoltre, l’eccesso di potere giurisdizionale doveva cogliersi nell’aver colpito non la sentenza impugnata ma quella presupposta. Infine la decisione sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 13 della CEDU (diritto ad un ricorso effettivo).

14. La censura proposta è inammissibile, sotto tutti i profili di censura esaminati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: “Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità” (Cass. S.U. 1520 del 2016; 4879 del 2017). Nella specie, il limite indicato nell’illustrato principio di diritto non è stato in alcun modo travalicato, dal momento che oggetto della censura è un error in iudicando consistente nell’aver valutato come revocatorio un errore di diritto e di aver applicato i principi in tema di formazione del giudicato in modo non corretto. Anche l’altro profilo censurato non supera il vaglio di ammissibilità. La decisione impugnata non ha rivolto il proprio esame verso una sentenza diversa da quella oggetto della domanda di revocazione in quanto il ritenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 73 del 2015 ha avuto un’incidenza diretta sulla determinazione temporale del ritardo colpevole nella sentenza revocanda (n. 601 del 2015) e sulla consequenziale quantificazione del danno. Peraltro, la natura del vizio (error in procedendo dovuto a dedotta extrapetizione) è comunque collocabile al di fuori del perimetro dell’ammissibilità del ricorso così come delineato nella massima sopraillustrata. (sull’irrilevanza degli errores in procedendo in relazione al ricorso per motivi inerenti la giurisdizione, cfr. inoltre, Cass. S.U. 9687 del 2013).

15. Nel secondo motivo viene dedotto quale motivo inerente la giurisdizione la ritenuta esistenza dell’ordine di sospensione dei lavori della Sovrintendenza di Siracusa, trattandosi di un’affermazione in contrasto con le certificazioni in atti.

16. La censura è manifestamente inammissibile avendo ad oggetto una diversa valutazione del merito della decisione giurisdizionale adottata, con riferimento al quadro allegativo e probatorio, in relazione alla vigenza dell’ordine di sospensione dei lavori.

17. Nel terzo motivo il vizio di eccesso di giurisdizione viene riscontrato in relazione alla irregolare composizione del collegio giudicante, in quanto composto in parte dalle medesime persone che avevano fatto parte della C.G.A.R.S. nella adozione della decisione n. 601 del 2015.

18. La censura è manifestamente inammissibile avendo ad oggetto una mera irregolarità neanche traducibile in error in procedendo, (la cui irrilevanza è stata illustrata nell’esame del secondo motivo), come affermato dall’orientamento consolidato di questa Corte così massimato: “Salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante (ex multis Cass. 23498 del 2017).

19. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 10.000 per compensi ed Euro 200 per spese oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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