Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12489 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24925/2015 proposto da:

FRAMIA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

I.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, quale

incorporante UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA e

PREMAFIN FINANZIARIA SPA, in persona del proprio procuratore ad

negotia Dott. F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA

CORBO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

MARIA CORBO’ giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3141/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Framia s.r.l. convenne in giudizio la Winterthur s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l’attività di redazione di 14.000 polizze assicurative che l’attrice (svolgente attività di brokeraggio assicurativo) aveva compiuto in luogo della convenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento del danno conseguito all’interruzione del rapporto da parte della compagnia assicuratrice.

La convenuta contestò le richieste e propose domanda riconvenzionale per il pagamento di premi (per oltre 152.000,00 Euro) che non le erano stati rimessi dalla Framia.

In corso di causa, venne emessa ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., a carico dell’attrice, per il pagamento di oltre 105.000,00 Euro a titolo di premi non versati.

Il Tribunale rigettò la domanda dell’attrice e accolse la riconvenzionale nei limiti dell’importo già ingiunto.

La Corte di Appello ha rigettato l’appello principale della Framia, mentre ha accolto quello incidentale della UGF Assicurazioni s.p.a. (già Winterthur), condannando la soc. Framia al pagamento dell’ulteriore somma di 46.382,21 Euro oltre interessi e spese di lite.

Ricorre per cassazione la società soccombente, affidandosi a sette motivi; resiste l’intimata UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già UGF Ass.ni) a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA CECISIONE

1. Premesso che Framia avrebbe dovuto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ossia dell’esistenza dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo ovvero di rimborso delle spese, la Corte ha rilevato che nè la domanda introduttiva del giudizio nè l’atto di appello avevano spiegato “in modo comprensibile come il diritto al corrispettivo sarebbe sorto”; ciò premesso, ha osservato che la lettera di libera collaborazione prodotta in atti non prevedeva un qualche compenso per l’attività di scritturazione delle polizze e che, nel complesso, essa aveva un rilievo “totalmente neutro”, non valendo a dimostrare che il broker avesse diritto ad essere compensato per la compilazione delle polizze.

Escluso – poi – che fosse pertinente il richiamo alla disciplina del mandato (in quanto non si era trattato di compiere atti giuridici, ma mare attività materiali-esecutive), la Corte ha dichiarato di condividere “ciò che il tribunale sembra(va) avere inteso dire” e cioè che lo svolgimento del rapporto – protrattosi per circa cinque anni – aveva palesato una pattuizione tacita nel senso che la società di broker effettuasse la scritturazione e che la compagnia assicuratrice la consentisse, senza che la Framia avesse mai chiesto o ottenuto alcun corrispettivo nel corso degli anni (a dimostrazione che la diretta scritturazione delle polizze rispondeva anche a un interesse del broker).

Pur affermando che quanto ritenuto in punto di “an” esimeva dall’affrontare ogni altro profilo, la Corte ha anche osservato che “la pretesa creditoria azionata dall’originaria attrice è totalmente destituita di fondamento sotto il profilo del quantum”.

Ha, per altro verso, accolto l’appello incidentale della compagnia sicuratrice rilevando che dalla documentazione da essa richiamata risultava “in effetti l’ulteriore credito, peraltro neppure assoggettato a specifica contestazione”.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., il rilievo che il “fatto” su qui era fondata la domanda, ossia l’avvenuta compilazione delle polizze, era stato accertato dal giudice di primo grado e non aveva costituito oggetto di censura, determinandosi pertanto un giudicato che era stato violato dalla Corte di Appello.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che non investe la ratio della decisione impugnata, che fa perno non sulla mancata effettuazione delle prestazioni, ma sul difetto di elementi per affermare che le stesse comportassero il diritto ad un compenso.

3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1709, 2222, 2225 e 2697 c.c.: la ricorrente assume che la Corte avrebbe “dovuto partire dal presupposto che le attività professionali e imprenditoriali (…) e comunque il mandato (…) si presumono onerose”, per giungere alla conclusione che sarebbe stata a carico della parte cht. aveva ricevuto le prestazioni la prova che le stesse erano state effettuate a titolo gratuito; con la conseguenza che, essendo mancata una tale prova, si sarebbe dovuto ritenere dovuto il compenso richiesto dalla Framia.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non individua specificamente erronee affermazioni in iure, ma postula la violazione delle norme sul presupposto di una lettura alternativa dei fatti, volta a sovvertire la ricostruzione e la valutazione di merito compiuta dalla Corte.

4. Col terzo motivo, si denuncia la “viziata applicazione dell’art. 112 c.p.c.” assumendosi che, pur considerando erroneo il richiamo alla disciplina del mandato, la Corte avrebbe dovuto valutare se le attività compiute dovessero comunque essere remunerate.

4.1. Il motivo è inammissibile: quello dedotto non integra un vizio inquadrabile nel paradigma dell’art. 112 c.p.c., risolvendosi piuttosto in un’istanza di rivalutazione del fatto funzionale all’affermazione della spettanza del compenso.

5. Il quarto motivo (“viziata applicazione dell’art. 116 c.p.c.”) censura la Corte per avere affermato che la scritturazione delle polizze aveva costituito “oggetto di una pattuizione intercorsa tra le parti per fatti concludenti” e che la Framia “non aveva mai chiesto nè ottenuto alcun corrispettivo ovvero rimborso spese per l’attività di scritturazione”: rileva che, al contrario, erano state depositate delle lettere (riprodotte in ricorso) da cui emergeva che la Framia aveva reclamato un compenso, ottenendo – in due occasioni – importi “assolutamente inadeguati e mortificanti”, e assume che, se ne avesse tenuto conto, la Corte non avrebbe potuto pervenire alla conclusione che le prestazioni non dovessero essere remunerate.

5.1. Il motivo è inammissibile per almeno due ragioni.

Innanzitutto perchè investe una ratio ulteriore, sviluppata dalla Corte dopo avere affermato “il discorso potrebbe chiudersi qui, dinanzi alla constatazione che l’originaria attrice non ha provato il fatto costitutivo della domanda”, ossia che per la scritturazione fosse stato convenuto un corrispettivo: il motivo non attinge direttamente tale ratio “principale”, che appare da sola sufficiente a giustificare la decisione di rigetto della pretesa della Framia, risultando pertanto privo di concreto interesse.

In secondo luogo, perchè sollecita una rivalutazione del merito (segnatamente, della rilevanza delle prove) preclusa in sede di legittimità.

6. Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e censura la Corte per avere omesso di pronunciarsi sul quantum; assume la ricorrente che, una volta accertato che le prestazioni erano state svolte e che dovevano intendersi effettuate a titolo oneroso, il giudice avrebbe dovuto quantificare il corrispettivo, anche attivando un’istruttoria sul loro controvalore.

6.1. Il motivo è infondato in quanto la Corte non era ovviamente tenuta ad accertare il quantum una volta che aveva escluso la fondatezza della pretesa nell’an.

7. Col sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l'”omessa considerazione delle prove in atti” e censura la sentenza per avere affermato che non risultava provata la spesa di 147.000,00 Euro di cui la Framia aveva chiesto il rimborso, rilevando come la spesa fosse invece puntualmente documentata in atti.

7.1. Il motivo è inammissibile, atteso che non sussiste l’interesse ad impugnare un capo della sentenza concernente il quantum e dichiaratamente svolto ad abundantiam (cfr. l’ultimo capoverso a pag. 8 della sentenza: “quanto precede esime…”), a fronte di una statuizione negativa sull’an che ha resistito alle altre censure.

8. Il settimo motivo investe la sentenza nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale della compagnia assicuratrice e deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

La ricorrente si duole che la Corte abbia considerato solo i documenti provenienti dalla compagnia assicurativa senza tener conto della cospicua documentazione da essa prodotta, che dimostrava l’insussistenza dl credito; conclude quindi che “sostenere che il credito non sia contestato e sostenere che non lo si è fatto analiticamente costituisce un vizio che viola l’art. 116 c.p.c.” e che “sarebbe stata necessaria una c.t.u. onde confrontare concretamente le due posizioni”.

8.1. Il motivo è inammissibile perchè difetta di autosufficienza (sulle modalità e sui contenuti dell’asserita contestazione del credito) e, altresì, perchè si risolve in una generica critica sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte, investendo pertanto un apprezzamento rimesso al giudice di merito.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza.

10. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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