Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12488 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 24/06/2020), n.12488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7564-2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 1, presso

lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– ricorrente –

contro

ARTECHIARA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO LO PRESTI e GIOVANNI STELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/10/2016, R.G.N. 52/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO CAMPORA per delega verbale avvocato MASSIMO

GRATTAROLA;

udito l’Avvocato GIOVANNI STELLA.

Fatto

1. Con sentenza 28 ottobre 2016, la Corte d’appello di Torino dichiarava la nullità del ricorso introduttivo di C.P. per l’accertamento del suo rapporto di lavoro subordinato nei confronti di Artechiara s.r.l. dal 1 novembre 2003 al 31 dicembre 2014 (con inquadramento al I livello del CCNL del Commercio e sua relativa condanna al pagamento della somma di Euro 155.718,00 oltre accessori e alla regolarizzazione contributiva), rimettendo la causa al Tribunale di Alessandria in funzione del giudice del lavoro.

2. A motivo della decisione, la Corte territoriale accertava il difetto di prova del deposito, nel fascicolo telematico del primo giudice, di copia del ricorso notificato ai sensi della L. n. 53 del 1994 alla predetta società, rimasta contumace davanti al Tribunale, avendo la lavoratrice fornito documentazione cartacea della notificazione del ricorso a mezzo PEC alla controparte, in assenza persino di sua deduzione dell’impossibilità dell’ufficio, per motivi eccezionali e contingenti, di acquisire l’invio telematico della prova telematica della notifica via PEC, ai sensi dell’art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014: pertanto ritenendone la nullità, a norma della L. n. 53 del 1994, art. 11.

3. Con atto notificato il 15 marzo 2015, la lavoratrice ricorreva per cassazione con cinque motivi, cui resisteva la società in liquidazione con controricorso.

4. La causa, inizialmente trattata in adunanza camerale con comunicazione di memorie tra le parti e conclusioni scritte del P.G. ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c., era quindi rinviata a nuovo ruolo per la fissazione all’odierna pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 11 per erronea pronuncia di nullità della notificazione telematica, ai sensi della L. cit., art. 9 per il solo omesso deposito telematico della copia notificata del ricorso a mezzo PEC, regolarmente ricevuta da Artechiara s.r.l. (come dalla stessa ammesso a pg. 8 del suo atto di appello), in quanto adempimento successivo al procedimento di notificazione, ininfluente sul suo regolare perfezionamento.

2. Con il secondo, ella deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., per l’ammissione dalla stessa parte destinataria della tempestiva conoscenza (per ricezione il 30 marzo 2015 alle ore 14,06) della notificazione via PEC del ricorso introduttivo in relazione all’udienza di comparizione (fissata il 26 giugno 2015), con il conseguente buon fine della stessa.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 160 c.p.c., per dichiarazione di nullità di una notificazione in via telematica andata a buon fine, secondo l’attestazione della stessa parte destinataria di averla ricevuta in un tempo utile alla costituzione in giudizio.

4. Con il quarto, ella deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., per la mancata concessione, qualora dalla Corte territoriale non ritenuta sufficiente, a fini di prova della regolarità della notificazione telematica (peraltro risultante dall’ammissione di ricevimento della controparte destinataria, che non aveva dedotto la sua nullità, ma l’erronea dichiarazione di contumacia in assenza della sua prova), la produzione della sua copia cartacea, di un termine per la produzione della copia in via telematica.

5. Con il quinto, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., per mancata sollecitazione del contraddittorio e pronuncia dalla Corte territoriale su motivo (violazione della L. n. 53 del 1994, art. 11 per produzione di copia notificata a mano e non per via cartacea) non dedotto dall’appellante, che si era doluta della mancata produzione dell’attestato di conformità delle stampe ai documenti informatici da cui tratte, ai sensi del D.L. n. 82 del 2005, art. 23, comma 1.

6. I primi tre motivi, congiuntamente esaminabili per la stretta connessione derivante dalla loro convergenza nella validità, sotto i profili illustrati, della notificazione telematica compiuta dalla lavoratrice, sono fondati.

6.1. Nel dichiarare la censurata nullità della notificazione telematica in questione, la Corte territoriale si è infatti limitata a prendere atto della deduzione della società appellante contumace in primo grado, nell’esposizione dei motivi di gravame (e in particolare del primo), della “mancata conoscenza del processo per nullità della notifica via pec del ricorso introduttivo” (penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), fondando il proprio assunto decisorio sul mero rilievo esclusivo della “documentazione “cartacea” dell’avvenuta notifica a parte convenuta a mezzo PEC” (terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); e ritenendo quindi decisiva l’insussistenza del”la prova del deposito, nel fascicolo d’ufficio telematico del Giudice di primo grado, della copia del ricorso ritualmente notificato ai sensi dell’art. L. n. 53 del 1994″ (ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza).

6.2. Nessun accertamento la Corte subalpina ha invece operato in ordine alla mancata conoscenza, da parte della società destinataria, del ricorso introduttivo della lavoratrice, a seguito della sua notifica telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994. E ciò, nonostante la doglianza di Artechiara s.r.l. in liquidazione per la dichiarazione dal primo giudice della propria contumacia “senza accertare la nullità e la regolarità della notifica”, desse peraltro atto dell’avere il difensore della lavoratrice all’udienza di discussione in data 26 giugno 2015 esibito e prodotto unicamente: “ai fini della prova della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c…. il messaggio di posta elettronica certificata di lunedì 30.3.2015 con oggetto ” C., ricorso provv. relata delega, notifica ai sensi della L. n. 53 del 1992″; la ricevuta di accettazione del messaggio indirizzata a artechiarapec.it; la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a artechiaraDec.it.” (ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza).

6.3. Ebbene, tali circostanze non sono state contestate dalla società destinataria, limitatasi alle censure, chiaramente indicate dalla sentenza, di: a) omessa produzione nè dell’attestazione di conformità delle stampe ai documenti informatici da cui erano state tratte ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 1 con specificazione del file inviato quale atto principale e indicazione della firma digitale apposta, nè del certificato della CCIAA da cui desumere la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica riferibile alla società appellante; b) mancata apposizione della marca alle copie del messaggio e delle ricevute estratte su supporto analogico, nè specificazione, nella relata di notifica, del numero di registro cronologico indicato dalla L. n. 53 del 1994, art. 8 (così ai primi due capoversi di pg. 4 della sentenza). Ma neppure esse lo sono state nell’odierno controricorso, nel quale la società ha ribadito l’evidenza che “nel contesto della descrizione dei fatti Artechiara s.r.l., nel passaggio in questione, intendeva semplicemente dare atto di ciò che risultava dagli atti, in base ai documenti cartacei prodotti da controparte nel corso del processo di primo grado, ossia le mail di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione del ricorso nel giorno e nell’ora indicata” (secondo capoverso di pg. 9 del controricorso).

6.4. Tanto acquisito, non appare dubbio che la copia notificata a mezzo PEC del ricorso introduttivo del giudizio tra le parti sia stata ricevuta e consegnata alla casella di posta elettronica certificata di Artechiara s.r.l.. E ciò comporta, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione del difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata: il quale, qualora deduca la nullità della notifica, è onerato della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass. 21 agosto 2019, n. 21560). Tuttavia, in ordine a ciò, nulla la società odierna controricorrente ha neppure allegato.

6.5. Sicchè, il procedimento notificatorio si deve ritenere perfezionato con il ricevimento e la consegna del messaggio, recante l’oggetto suindicato, nella casella di Artechiara s.r.l., posto che la prova del suo perfezionamento richiede la produzione dell’atto di ricevimento (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287, in materia di notificazione a mezzo del servizio postale).

Il deposito della prova di detta notificazione nel fascicolo d’ufficio telematico è adempimento esterno e successivo al procedimento notificatorio, pertanto irrilevante ai fini del suo avvenuto perfezionamento.

6.6. Per altro verso, le suindicate risultanze documentali incontestate attestano il raggiungimento dello scopo della notificazione, che, secondo orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato in materia di notificazione telematica inteso a privilegiarne la funzione (ossia la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata), rende irrilevante la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. s.u. 28 settembre 2018, n. 23620; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24568). Esso privilegia così una prospettiva convergente con l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU), intesa a preservare al giudizio la sua essenziale tensione verso la decisione di merito (Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22438, in motivazione sub p.to 11).

7. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del quarto e quinto motivo, discende allora l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza e il rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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