Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12488 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso n. 11020/2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

21/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del primo

motivo, rigetto del secondo, inammissibilita’ del terzo, rigetto

quarto, quinto e sesto, rigetto degli altri, rigetto del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato G.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 02/02/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che pure propone ricorso incidentale in punto spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Quanto al ricorso principale, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte.

Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformita’ alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilita’ dei relativi minimi.

Quanto al ricorso incidentale, esso va rigettato.

Il Giudice a quo ha correttamente posto le spese a carico dell’amministrazione, risultando vittorioso il ricorrente, e non rilevando che l’amministrazione stessa si sia rimessa alle valutazioni del giudice.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una differente liquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; accoglie in parte qua il ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimita’, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 04 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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