Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12488 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe

Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. LIO Sergio, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Manlio Spoto del foro di

Palermo, come da procura margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Acilia

n. 4, presso lo studio dell’Avv. Funari Antonio, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Carini Lorenzo e Vito Di Stefano per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1816/08 della Corte di Appello di

Palermo del 13.11.2008/26.11.2008 nella causa iscritta al n. 1258 RG

dell’anno 2006;

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 18.05.2011;

udito l’Avv. Sergio Lio per il ricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. MATERA Marcello,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 428 del 2006, ritenuta la carenza di legittimazione passiva di S.M. per essere legittimata la società SCAMAR SNC, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad O.G.; disponeva la sua riammissione in servizio con le conseguenti statuizioni di carattere risarcitorio; condannava la SCAMAR al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 69.381,13, oltre accessori. Proposto appello da parte di S.M., che lamentava erroneità della pronuncia di primo grado e in primo luogo della statuizione di difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti, la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1816 del 2008 ha ritenuto inammissibile il gravame, in quanto esso riproduceva quasi integralmente il contenuto delle note difensive di primo grado del 5.03.2005, omettendo ogni supporto argomentativo per contrastare la motivazione adottata.

S.M. ricorre per cassazione con due motivi, contestati dall’ O. con controricorso.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, e dell’art. 342 c.p.c., comma 1, sostenendo che l’impugnata sentenza erroneamente ha ritenuto privo di specificità l’atto di appello, laddove esso conteneva, anche se sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, e art. 342 c.p.c., comma 1, nonchè degli artt. 414, 163, 161, 156 c.p.c., osservando che erroneamente l’impugnata sentenza ha statuito l’inammissibilità dell’atto di appello, mentre la mancanza del requisito della specificità dei motivi di appello comporta la sanzione della nullità, sanabile con la costituzione in giudizio dell’appellato. Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

La Corte territoriale ha osservato, come già detto, che l’atto di appello ha riprodotto il contenuto delle note difensive di primo grado, omettendo ogni supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione adottata e ad incrinarne il fondamento, impedendo quindi alla stessa Corte di verificare la correttezza o meno de procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado. Orbene a fronte di tale precisa ratio deciderteli la parte ricorrente ha formulato generici quesiti di diritto disancorati dai fatti, dal che sotto tale profilo l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c..

In ogni caso il ricorso è anche infondato in punto di merito, essendosi limitato il ricorrente ad opporre alla valutazione, adeguatamente motivata, del giudice di merito un diverso e non consentito apprezzamento del contenuto dei motivi di appello.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore degli antistatari Avv.ti Lorenzo Carini e Vito De Stefano.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida Euro 13,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore degli antistatari Avv.ti Lorenzo Carini e Vito De Stefano.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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